Incarto n.
30.2004.80

LCM 6/03

 

Lugano

28 agosto 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Giancarlo Rosselli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 20 febbraio 2003 da

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi pubblici,

ed in particolare per la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 565 e 579,

relativamente al mapp. no. 567 RFD di __________,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________ come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996. Le opere comprendono tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo il legislativo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere.
Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

1.2. Il RI 1, in veste di proprietario dei mapp. no 564 e 567, è stato assoggettato al pagamento di contributi di miglioria per la formazione dei parcheggi ai mapp. no. 565 e 579 che ammontano rispettivamente a fr. 861.53 ed a fr. 18'187.82.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che ha ridotto il contributo per il mapp. no. 564 a fr. 689.22 e quello per il mapp. no. 567 a fr. 14'500.25.
Da ciò il ricorso in esame, riferito al solo mapp. no. 567, nel quale è chiesta l’estensione del piano del perimetro e sono contestati di criteri di calcolo del contributo.
Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.


2.           2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono opere che, per prassi acquisita, procurano un vantaggio particolare alle proprietà servite e, perciò, giustificano il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlage nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
In particolare è risaputo che per un fondo edificabile/edificato la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante, a maggior ragione se la proprietà è ubicata all’interno di un nucleo tradizionale dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica.
Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 5.3).

2.2. I parcheggi ai mapp. no. 565 e 579, che constano rispettivamente di 9 e di 10 posti auto (MM 8/1996 p. 6), sono situati all’estremità orientale del territorio Comunale nella frazione di __________ e sono al servizio del nucleo tradizionale che costituisce anche il comprensorio imposto. Si tratta di una delle aree di stazionamento pubblico volute, nell’ambito della revisione del PR, per ovviare ad una carenza di infrastrutture in un comprensorio che, al di là del nucleo, è parzialmente destinato all’agricoltura e per il resto è coperto da superficie boschiva. Ciò considerato i nuovi parcheggi si rivelano senz’altro paganti per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità dichiarate della zona. Di conseguenza le proprietà servite, tra le quali si annovera anche il mapp. no 567, traggono indubbiamente un vantaggio particolare.
Nel principio l’assoggettamento al contributo di miglioria, peraltro nemmeno contestato, è dunque fondato.


3.           3.1. Il ricorrente sollecita l’estensione dei piano del perimetro alle proprietà appartenenti alla __________, alla __________ ed all’__________.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.3. Come già rilevato i due posteggi ai mapp. no. 565 e 579 sono stati voluti e pianificati in funzione del nucleo abitato che denotava una mancanza di posteggi pubblici. Essi constano complessivamente di 19 posti auto e di conseguenza il piano del perimetro circoscritto al solo nucleo tradizionale, ossia ad una decina di fondi, appare proporzionato in rapporto sia alla disponibilità offerta dai posteggi sia alla loro posizione sia allo sfruttamento delle proprietà imposte.
I due terreni appartenenti alla __________, ai quali si riferisce il ricorrente, vale a dire i limitrofi mapp. no. 558 (mq 6798) e 560 (mq 1926) ubicati sulla sponda opposta del fiume __________, sono si raggiungibili dai posteggi attraverso un ponte, ma sono anche costituiti da superfici ampie inedificate attribuite alla zona industriale che di per sé stesse già dispongono di spazio più che sufficiente per posteggiare. Le altre proprietà dell’azienda di certo non entrano in linea di conto poiché l’una (mapp. no. 561 di mq 182) è costituita da riva fluviale e l’altra (mapp. no. 543 di mq 356) è posta a confine con il Comune di __________.
Quanto alle proprietà della __________ (mapp. no. 589 di mq 10238) e dell’__________ va rilevato che si tratta di terreni organizzati internamente in maniera del tutto autonoma che palesemente dispongono anch’essi di sufficienti possibilità di posteggio e per i quali i nuovi posteggi pubblici non rappresentano quindi nemmeno una soluzione di ripiego.
Pertanto il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.


4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
Come risulta dalla relazione tecnica annessa, è applicato un fattore posteggi (uguale per tutti) che indica il rapporto fra i posteggi previsti ed i posteggi necessari secondo il PR per il comprensorio interessato; sono poi considerati il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di posteggi esistenti. A corollario sono applicati un fattore interesse ed un fattore distanza. Il primo, completato con un correttivo, distingue l’importanza che il posteggio ha per ogni fondo istituendo comunque una presunzione di interesse minimo poiché tutte proprietà incluse nel comprensorio appartengono ad un nucleo tradizionale. Il secondo differenzia i fondi che più sono discosti dai parcheggi.
Complessivamente, e con riserva di quanto si dirà in seguito, il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività.

4.3. Oggetto di contestazione è il numero di posteggi necessari al mapp. no. 567: secondo il ricorrente sono al massimo 28, anziché 35 come indicato nel prospetto. Di conseguenza i 28 posteggi esistenti, ripartiti tra il mapp. no. 567 ed il mapp. no. 562, quest’ultimo pure di proprietà __________corrisponderebbero al fabbisogno (cfr. conteggio doc. 1 p. 3 e doc. 6).
Attualmente il fabbisogno di posteggi privati è disciplinato per taluni comuni dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp); valida, di principio, anche per il Comune di __________ (art. 3 Rcpp ed allegato Categoria 2), tale normativa non è tuttavia applicabile al presente contesto essendo entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia dopo la pubblicazione del prospetto. Torna quindi applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT stando al quale la regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita nelle norme di applicazione del PR.
Il mapp. no. 567 ha due destinazioni, ed in particolare consta di 4 appartamenti e di un esercizio pubblico.
In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora vigente nel 1999, il numero di posteggi necessari per case di abitazione è di 1 posto auto per ogni appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq è di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore a 25 mq. Per gli esercizi pubblici il fabbisogno è di 1 posto auto ogni 8 mq di superficie utile lorda e di 1 posto auto ogni 2.5 letti (art. 39 let. a, e NAPR).
In concreto risulta dunque il seguente fabbisogno calcolato tenendo conto di dati che non sono contestati:

per 4 appartamenti                               4
per 14 posti letto                                   5
per il ristorante (130 mq di SUL)        16
totale posteggi necessari                   25

La differenza, rispetto al fabbisogno di 35 posteggi riportato nel prospetto pubblicato, va ascritta al fatto che il Municipio ha conteggiato anche il fabbricato di 82 mq censito a RF che tuttavia non è computabile nella superficie utile lorda poiché è costituito da una tettoia completamente aperta su tutti i lati (cfr. art. 38 cpv. 1 LE).
Sempre nel prospetto i posteggi esistenti sono contati in numero di 28, cifra che coincide con quella indicata dal ricorrente (cfr. conteggio doc. 1 p. 3 e doc. 6) ma che non corrisponde alla realtà poiché i posteggi effettivi al mapp. no. 567 sono solo 14. In definitiva, a questi ultimi sono stati sommati anche altri 14 posteggi ubicati al mapp. no. 562 cosicché il computo si risolve chiaramente a vantaggio del ricorrente. Difatti, applicando un calcolo rigoroso, quei posteggi non dovrebbero essere considerati ai fini del fabbisogno del mapp. no. 567 poiché il mapp. no. 562, oltre ad essere comunque un fondo a sé stante (cedibile autonomamente), non è neppure gravato con un onere di posteggio a favore della part. no. 567. Ciò detto il Tribunale si limita a prendere atto del conteggio favorevole posto il divieto della reformatio in pejus sancita dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..
Sulla base delle predette osservazioni i dati di calcolo per il mapp. no. 567, e di riflesso anche il peso totale dei mappali, devono essere modificati come segue:

fattore posteggi: da 0.33333 a 0.40426
posteggi necessari: da 35 a 25
posteggi esistenti: 28 (invariato)
fattore interesse all’opera: da 0.2 a 0.1
fattore di correzione interesse: da 1 a 0.8
fattore distanza: 1 (invariato)
peso mappale: da 2.333333 a 0.808511
peso totale: da 5.510526 a 4.638186

Il contributo a carico del terreno è dunque ridotto a fr. 7'487.40.


5.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non è patrocinato da un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.


 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no.567 è ridotto a fr. 7'487.40.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-  

-    

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco