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Incarto n. LCM 13/03
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Lugano 28 agosto 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2003 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di
strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di
parcheggi,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 25.2.1997
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per
la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________,
come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996, comprendenti tre
gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238,
272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo
le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di
parcheggi ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo ha ratificato il
prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel
predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di
opere.
Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i tre prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998
del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
1.2. RI 1, in veste di proprietario dei mapp. no. 240 e 329, è stato
assoggettato al pagamento di contributi di miglioria per la posa delle condotte
per l’acqua potabile in ragione, rispettivamente, di fr. 923.99 e di fr. 5'667.70.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione 20.1.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta il piano del
perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi.
Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro
argomentazioni.
2.
Nel contesto degli impianti
pubblici di urbanizzazione le condotte dell’acqua potabile sono installazioni
indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di
miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le
migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, op. cit.,
p. 25).
In concreto le nuove tubazioni principali sono state posate alle strade ai
mapp. no. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368. Le condotte, che formano degli
anelli, sono dotate di saracinesche di manovra che permettono di scomporre la
rete: da un canto per facilitare e regolare la distribuzione dell’acqua, e
dall’altro per poter intervenire, in caso di guasti, solo sul tronco
interessato; il dimensionamento (calibro) delle tubazioni risponde alle
esigenze poste dalle direttive inerenti la lotta contro gli incendi ed in
quest’ottica sono completate con la posa di idranti (cfr. preventivo di spesa e
relazione tecnica No. 8.34.8; progetto esecutivo No. 8.34.8; MM 8/1996 del 14.11.1996
p. 10).
E’ indubbio – e la questione nemmeno è controversa – che le opere abbiano
procurato un vantaggio particolare ai fondi serviti, tra i quali si annoverano
anche le part. no. 240 e 329, avendo migliorato l’approvvigionamento idrico ed
il servizio antincendio.
3.
3.1. Il ricorrente contesta il
piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo e quindi
arbitrario. A suo avviso dovrebbe essere ampliato all’intero comprensorio posto
a valle del nucleo, ed in particolare alla parte centrale situata tra le strade
ai mapp. no. 334 e 368, che beneficia dell’opera e ciò nonostante non è mai
stata assoggettata al pagamento di contributi di miglioria, come anche ai fondi
ubicati tra la strada al mapp. no. 315 e la strada cantonale di cui è previsto
l’inserimento in zona artigianale.
3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10
p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la
normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di
suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare
le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, Les contributions
d’équipement, Th. 1986, p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
3.3. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, il perimetro comprende
tutti i mappali edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente
beneficiano delle nuove tubazioni; come risulta dal piano si tratta delle
proprietà direttamente confinanti con i nuovi tronchi delle condotte a di
alcune proprietà retrostanti allacciate.
I fondi confinanti con le strade ai mapp. no. 334 e 368 (coinvolte nel lavori)
sono inclusi nel perimetro imposto. Tra queste due strade si estende quel
settore centrale, indicato dal ricorrente, che è invece sfuggito
all’imposizione; esso è accessibile dalla strada al mapp. no. 342 e si sviluppa
da sud verso nord tra i mapp. no. 734/356 ed i mapp. no. 322/343. L’esonero non
appare invero arbitrario. Infatti il comprensorio in oggetto non è direttamente
servito dalle nuove condotte né dagli idranti, bensì dalle condotte esistenti
alle strade ai mapp. no. 222, 342 e 200 che non sono state oggetto di alcun
intervento. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della miglioria è
attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello derivante alle
proprietà imposte che sono invece direttamente servite da una rete potenziata
di nuove condotte. Il vantaggio non può quindi essere definito particolare ma
si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti hanno comunque
tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera come
urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché la
maggior parte dei costi è assunta dalla collettività. Del tutto ininfluente è
il fatto che le proprietà appartenenti al settore centrale non siano state
assoggettate al prelievo di contributi per le condotte esistenti poiché il
rispetto dei principi costituzionali dev’essere verificato all’interno del
prospetto pubblicato e non per rapporto ad altre opere comunali.
3.4. L’altro comparto che secondo il ricorrente sarebbe stato ingiustamente
esonerato, è ubicato a valle della strada al mapp. no. 315 e si estende dal
mapp. no. 388 al mapp. no. 316. In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora
in vigore al momento della pubblicazione della prospetto, tutta questa fascia
di terreni è interamente assegnata alla zona agricola.
Il criterio decisivo per delimitare il piano del perimetro è il vantaggio
particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Nella valutazione non vi è
motivo di favorire i terreni non edificabili rispetto a quelli edificabili
poiché non è escluso che anche un fondo agricolo possa trarre beneficio da
un’opera di urbanizzazione. Di principio nulla osta quindi all’inserimento nel
perimetro anche di fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera
conferisca loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad
esempio, per fondi agricoli edificati o per fondi inedificabili che ospitano
costruzioni ad ubicazione vincolata (Blumer, op. cit., p. 52; RDAT
I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3, RtiD I-2007 no. 29 c. 4.3.2).
Tuttavia qualora i terreni, oltre ad essere inedificabili, fossero anche
inedificati, ben difficilmente la creazione di un’opera di urbanizzazione o il
miglioramento di opera esistente potrebbero comportare un vantaggio particolare
(Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit., p. 25/26, 50);
infatti, considerato che l’uso dell’opera avviene in funzione delle possibilità
di sfruttamento di un fondo, se quest’ultimo è libero da costruzioni e non è
edificabile non sussiste una reale necessità d’uso.
Il comprensorio in esame è costituito da una fascia di terreni ben mantenuti
prevalentemente prativi e punteggiati con vegetazione sparsa. E’ vero che i
fondi sono situati a diretto confine con la nuova condotta posata alla strada
al mapp. no. 315 che, con un diametro di 100 mm, offre senz’altro un
approvvigionamento idrico ed un servizio antincendio migliori rispetto alla
condotta preesistente lungo la cantonale, vetusta e con un diametro di 65/80
mm. Ma è altrettanto vero che la nuova condotta e, in generale, la nuova rete
non hanno migliorato in alcun modo la situazione dei fondi non essendone,
questi, nemmeno fruitori potenziali in quanto inedificati ed inedificabili.
Secondo il ricorrente dovevano nondimeno essere inclusi nel perimetro poiché il
Comune è intenzionato ad assegnarli alla zona artigianale, ampliandola, volontà
che ha concretamente manifestato avviando l’iter di adozione di una variante di
PR. L’argomento non regge tuttavia perché ai fini dei contributi è decisiva la
situazione pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto.
All’epoca i fondi avevano statuto agricolo e la possibilità di miglior uso a
fini artigianali, come prospettata nell’ambito della revisione del PR, non
poteva essere presa in considerazione poiché la procedura era ancora in atto.
Sia detto che nel frattempo il Consiglio di Stato ha approvato la revisione ma
non ha avallato l’ampliamento della zona artigianale per motivi riconducibili
all’accessibilità (inadeguata) ed al compenso agricolo ordinando l’adozione di
una variante (ris. no. 1436 del 20.3.2007 p. 17-18).
Ciò considerato l’estromissione del comprensorio dal piano del perimetro non è
arbitraria. Resta riservata l’applicazione dell’art. 10 LCM.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD
II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF,
dell’indice di sfruttamento e di un fattore interesse al quale è associato un
correttivo. Come risulta dall’annessa relazione tecnica, il fattore interesse considera
l’interesse del mappale all’esecuzione dell’acquedotto; una riduzione è
prevista se esso è già edificato ed allacciato in modo definitivo ad una
tubazione esistente. Il fattore di correzione considera situazioni particolari
che rendono l’interesse all’opera meno diretto (fondo già allacciato
provvisoriamente o fondo non direttamente confinante con la strada).
4.3. Il ricorrente contesta l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti
nella zona artigianale; in particolare egli sostiene che è insufficiente e che
il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifica per lo meno un
indice parificato a quello della zona residenziale.
Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona
artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare
condivisibile.
L’art. 37 NAPR del PR/1987 stabilisce per la zona artigianale un indice di
edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella zona
residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36
NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona
artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità
edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito
l’esempio portato dal ricorrente è perfettamente calzante: a parità di
superficie (mq 1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile
lorda di mq 400 e quello artigianale addirittura di mq 750.
Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale
affermando che, in base all’esperienza generale della vita, nella zona
residenziale vi è un uso accresciuto della rete dell’acqua potabile.
L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM).
Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di
sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia
perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a
fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può
certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo
artigianale comporti un uso minore della rete idrica rispetto alla zona
residenziale. In realtà il fabbisogno d’acqua di una struttura artigianale
potrebbe rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, maggiore a quello di
un’abitazione con evidente incidenza sull’uso dell’opera. Perciò mal si
comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia imposta con
un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita. In assenza di
altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai terreni posti in
zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare, considerato che
il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello
dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il ribaltamento di una parte
della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una
violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
4.4. Il ricorrente rivendica infine una riduzione dei coefficienti assegnati al
mapp. no. 329 poiché il fondo può facilmente essere allacciato alla tubazione
privata esistente al mapp. no. 240.
L’argomento non è tuttavia pertinente poiché la part. no. 329 è un fondo
edificabile a sé stante e la possibilità di allacciarsi direttamente alla
condotta comunale offre vantaggi evidenti e senz’altro maggiori rispetto ad un
allacciamento privato, specie nell’ottica di un’eventuale cessione a terzi del
fondo.
5.
Considerato il vizio riscontrato
nell’indice di sfruttamento, si pone la necessità di procedere ad un nuovo
calcolo dei contributi. Trattandosi di una modifica circoscritta e facilmente
applicabile alla formula adottata dal Comune, per economia di giudizio la
correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli
atti al Municipio per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di
ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per
tutti i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe,
naturalmente, per i fondi del qui ricorrente qualora l’applicazione dei nuovi
parametri di calcolo comportasse un aumento dei contributi; ciò per il divieto
della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..
Il vizio non può essere sanato modificando l’indice della zona residenziale
poiché questo è fissato nel PR. Piuttosto occorre intervenire sull’indice della
zona artigianale tenendo presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio
ventaglio di destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o
meno marcato anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto
sommato, la soluzione suggerita dal ricorrente è prudente e ragionevole poiché
tiene in considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento
residenziale contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale.
Di conseguenza l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi
nel prospetto pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304, 305 e 307)
dev’essere sostituito con il fattore 0.4.
Questa correzione non modifica i fattori delle proprietà in esame ma influisce
sul peso totale che passa da 19855.72 a 20768.05.
Una volta applicati i nuovi parametri, il calcolo si presenta come segue:
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mapp. |
CPR |
mq |
i.s. |
fatt. int. |
fatt. corr. |
peso |
contributo |
|
240 |
1 |
1023 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
81.84 |
883.40 |
|
329 |
1 |
1255 |
0.4 |
1 |
1 |
502.00 |
5'418.72 |
Considerato che entrambi i contributi subiscono una riduzione, la decisione
impugnata è riformata di conseguenza.
6.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà poste dalla vertenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:
- per il mapp. no. 240 a fr. 883.40
- per il mapp. no. 329 a fr. 5'418.72
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà al ricorrente fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco