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Incarto n. LCM 48/03
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Lugano 28 agosto 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 luglio 2003 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 7. RI 7 8. RI 8 9. RI 9 10. RI 10 11. RI 11 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 4 giugno 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di
strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 25.2.1997
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per
la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________,
come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996, comprendenti tre
gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238,
272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo
le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di
parcheggi ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo ha ratificato il
prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel
predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di
opere.
Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i tre prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998
del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
1.2. I ricorrenti, in veste di proprietari dei mapp. no. 361, 293, 292, 294,
362, 351, 352, 345, 365 e 590, sono stati assoggettati al pagamento di
contributi di miglioria per l’esecuzione delle strade di PR II lotto. Gli
importi ammontano rispettivamente:
- per il mapp. no. 361 a fr. 15'065.32
- per il mapp. no. 293 a fr. 19'242.90 (fr. 9’621.45 x 2)
- per il mapp. no. 292 a fr. 13'036.50
- per il mapp. no. 294 a fr. 7'227.65
- per il mapp. no. 362 a fr. 11'223.60 (fr. 5'611.80 x 2)
- per il mapp. no. 351 a fr. 13'142.74
- per il mapp. no. 352 a fr. 14'547.83
- per il mapp. no. 345 a fr. 14'496.43
- per il mapp. no. 365 a fr. 18'163.38 (fr. 9'081.69 x 2)
- per il mapp. no. 590 a fr. 6'148.12 (fr. 3'074.06 x 2)
Il reclamo tempestivamente interposto
contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione 4.6.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano il piano del
perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi.
Con risposta 7.8.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro
argomentazioni.
2.
In via preliminare il Tribunale ha
accertato, mediante un’ispezione d’ufficio al SIFTI (cfr. estratti), che nelle
more della procedura, con atto di compra-vendita del 13.2.2001 (d.g. 2821), il
ricorrente RI 6 ha ceduto la part. no. 352, rispettivamente che il ricorrente RI
8 ha ceduto la sua quota parte di proprietà sul mapp. no. 365 il 9.3.2001 in
seguito a scioglimento della comproprietà e donazione (d.g. 4412 e 4413).
Tali circostanze, di cui si prende atto, non sono tuttavia di rilievo ai fini
dell’imposizione in oggetto poiché il debito derivante da contributi di
miglioria è personale e non è cedibile; ne risponde solo colui che è iscritto
come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5
cpv. 2 LCM). Non occorre peraltro esaminare la questione se gli attuali
proprietari abbiano assunto l’onere derivante da pubblici tributi, poiché una
simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere
opposta al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht,
Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
76).
Al momento della pubblicazione del prospetto i cedenti, qui ricorrenti, erano
ancora proprietari dei terreni imposti e di conseguenza restano soggetti
imponibili.
3.
3.1. I ricorrenti contestano il
piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo. A loro avviso
dovrebbe essere ampliato alla part. no. 307, posta in zona artigianale Ar, ed
alle part. no. 310, 744, 311, 312, 371 e 721, poste in zona residenziale estensiva
Re, poiché anch’esse traggono un evidente vantaggio dalle opere imposte.
3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10
p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la
normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di
suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare
le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, Les contributions
d’équipement, Th. 1986, p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
3.3. Le opere stradali di cui al II lotto riguardano le strade ai mapp. no.
272, 303, 368 e 369. E’ indubbio – e la questione nemmeno è controversa – che oltre
a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal
profilo funzionale l’intervento – che peraltro risponde a criteri tecnicamente
ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture – ha
migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza. In effetti le opere sono
consistite, sostanzialmente, nella ricostruzione a nuovo delle strade secondo i
tracciati ed i calibri previsti dal PR: nel sottosuolo con la posa delle
infrastrutture e la sistemazione del sottofondo ed in superficie con il
rifacimento completo della pavimentazione, l’adeguamento dei raccordi, la
delimitazione del campo viabile e, dove necessario, il ripristino di manufatti
a confine (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 7.34.06 p. 2 ss;
progetto esecutivo No. 7.34.06; documentazione fotografica). Il risultato
oggettivo dell’intervento è che l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata
secondo standard minimi adeguati alle necessità del quartiere.
3.4. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi
i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle
opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti
con le nuove strade e di alcune proprietà retrostanti il cui accesso presuppone
necessariamente l’uso della nuova rete stradale.
Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di
ottimizzare l’accessibilità dei terreni in funzione della loro destinazione,
non è arbitrario circoscrivere il vantaggio particolare ai soli fondi direttamente
serviti dalle strade che sono state oggetto di miglioria. E’ vero che le strade
al II lotto possono essere percorse anche da proprietari non confinanti, liberi
d’altronde di usufruire allo stesso modo anche delle strade annoverate nel I
lotto d’intervento. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta piuttosto
di una percorrenza di transito e non di servizio diretto, la cui situazione è
quindi diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente
serviti. In particolare per i fondi menzionati dai ricorrenti le nuove strade rappresentano
in realtà il tragitto meno comodo rispetto al nucleo ed alla strada cantonale, poiché
già sono serviti convenientemente e senza deviazioni dalle strade ai mapp. no.
315 e 222 (che non sono state oggetto di intervento), rispettivamente dal primo
tratto della 303 che ha sbocco sulla cantonale e che, anch’esso, non è stato
coinvolto nei lavori. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della
miglioria è attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello
derivante alle proprietà imposte. Il vantaggio non può quindi essere definito
particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti
hanno comunque tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera
come urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché
la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività.
Tutto ciò considerato, nel complesso il piano del perimetro non è contrario ai
principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché
rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland,
Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD
II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF e
dell’indice di sfruttamento; è inoltre applicato un fattore interesse, che
caratterizza la necessità d’uso dell’opera, accompagnato da un correttivo che
differenzia le situazioni particolari (cfr. relazione tecnica annessa al
prospetto).
4.3. I ricorrenti contestano l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti
nella zona artigianale; in particolare essi sostengono che sia insufficiente e che
il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifichi per lo meno un
indice parificato a quello della zona residenziale.
Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona
artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare
condivisibile.
L’art. 37 NAPR del PR approvato il 17.2.1987 ed ancora in vigore al momento
della pubblicazione del prospetto, stabilisce per la zona artigianale un indice
di edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella
zona residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36
NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona
artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità
edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito l’esempio
portato dai ricorrenti è perfettamente calzante: a parità di superficie (mq
1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile lorda di mq 400 e quello
artigianale addirittura di mq 750.
Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale
affermando che, in base all’esperienza generale della vita, l’attività
residenziale comporta un uso mediamente superiore della rete stradale.
L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM).
Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di
sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia
perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a
fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può
certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo
artigianale comporti un uso minore della rete viaria rispetto alla zona
residenziale. In realtà il traffico generabile da una struttura artigianale –
e, di riflesso la necessità di disporre di un accesso adeguato – potrebbe
rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, superiore a quello indotto da una
zona prettamente residenziale (numero e tipologia di veicoli, numero di
passaggi ecc.) con evidente incidenza sull’uso dell’opera.
Perciò mal si comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia
imposta con un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita.
In assenza di altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai
terreni posti in zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare,
considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è
interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il
ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e
quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della
parità di trattamento.
4.4. I ricorrenti rilevano che la strada al mapp. no. 369 è stata solo ampliata
e che per rapporto alle opere eseguite le confinanti part. no. 292, 294, 345,
361 e 590 si trovano tutte nella medesima situazione. Pertanto essi contestano l’applicazione
di correttivi differenziati e chiedono che alle part. no. 345 e 361 sia riconosciuto
il fattore 0.6.
Nel prospetto pubblicato il fattore di correzione applicato è di 0.6 per le
part. no. 292, 294 e 590, di 0.75 per la part. no. 345 e di 0.8 per la part.
no. 361.
Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto il fattore di correzione
considera situazioni particolari che rendono l’interesse alla strada meno
diretto: segnatamente il fondo già convenientemente accessibile da una strada
pubblica o la necessità di costruire un accesso privato per raggiungere la
strada o urbanizzare il fondo.
Ciò considerato il fattore 0.75 applicato al mapp. no. 345 appare inspiegabile dal
momento che il terreno era già accessibile (dalla stessa strada al mapp. no.
369) e che, essendo direttamente confinante, già disponeva di un accesso
privato libero e diretto alla strada: esattamente come i mapp. no. 292 e 294.
Per altro verso, come il mapp. no. 590, il fondo è posto alla confluenza con la
strada al mapp. no. 368. Di conseguenza, per motivi di parità di trattamento,
il fattore di correzione dev’essere ridotto a 0.6.
La situazione del mapp. no. 361 è invece sensibilmente diversa poiché, pur
essendo anch’esso già servito dalla strada al mapp. no. 369, il terreno ha ora
un secondo accesso sulla strada al mapp. no. 303, cosicché, essendo inedificato,
vi è completa libertà nella scelta dell’ubicazione dell’accesso sull’uno o
sull’altro fronte stradale. Ciò lo differenzia dalle part. no. 345, 590 e 294
già edificate e dotate di accesso, rispettivamente dalla part. no. 292 che è
inedificata ma ha un solo fronte stradale. Di conseguenza il fattore 0.8 va
confermato.
5.
Sulla base delle considerazioni che
precedono si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi.
Trattandosi di modifiche circoscritte e facilmente applicabili alla formula
adottata dal Comune, per economia di giudizio la correzione può essere
effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti al Municipio per
una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran
parte teorico perché privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non
hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, per i fondi dei
qui ricorrenti qualora l’applicazione dei nuovi parametri di calcolo dovesse
comportare un aumento dei contributi; ciò per il divieto della reformatio in
pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..
Il vizio riscontrato nell’indice di sfruttamento non può essere sanato
modificando l’indice della zona residenziale poiché questo è fissato nel PR.
Piuttosto occorre intervenire sull’indice della zona artigianale tenendo
presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio ventaglio di
destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o meno marcato
anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto sommato, la
soluzione suggerita dai ricorrenti è prudente e ragionevole poiché tiene in
considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento residenziale
contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale. Di conseguenza
l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi nel prospetto
pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304 e 305) dev’essere
sostituito con il fattore 0.4.
Inoltre per il mapp. no. 345 dev’essere inserito il nuovo fattore di correzione
interesse 0.6, tuttavia solo puntualmente e cioè senza applicare la correzione
anche alle altre proprietà poiché si ripercuoterebbe negativamente aumentandone
il contributo; si tratta dunque della soluzione più favorevole per tutti i
ricorrenti.
Queste correzioni influiscono sul peso totale che passa da 15611.5 a 16165.26,
rispettivamente a 16097.58 per il mapp. no. 345.
Una volta applicati i nuovi parametri, per le proprietà in esame il nuovo
calcolo si presenta come segue:
|
mapp. |
CPR |
mq |
i.s. |
fatt. int. |
fatt. corr. |
peso |
contributo |
|
361 |
1 |
1099 |
0.4 |
1 |
0.8 |
351.68 |
14'549.23 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
293 |
0.5 |
1123 |
0.4 |
1 |
1 |
224.6 |
9'291.85 |
|
293 |
0.5 |
1123 |
0.4 |
1 |
1 |
224.6 |
9'291.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 |
1 |
1268 |
0.4 |
1 |
0.6 |
304.32 |
12'589.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294 |
1 |
703 |
0.4 |
1 |
0.6 |
168.72 |
6'980.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362 |
0.5 |
655 |
0.4 |
1 |
1 |
131 |
5'419.56 |
|
362 |
0.5 |
655 |
0.4 |
1 |
1 |
131 |
5'419.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
351 |
1 |
767 |
0.4 |
1 |
1 |
306.8 |
12'692.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
352 |
1 |
849 |
0.4 |
1 |
1 |
339.6 |
14'049.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 |
1 |
1128 |
0.4 |
1 |
0.6 |
270.72 |
11'246.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
0.5 |
1060 |
0.4 |
1 |
1 |
212 |
8'770.58 |
|
365 |
0.5 |
1060 |
0.4 |
1 |
1 |
212 |
8'770.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
0.5 |
598 |
0.4 |
1 |
0.6 |
71.76 |
2'968.76 |
|
590 |
0.5 |
598 |
0.4 |
1 |
0.6 |
71.76 |
2'968.76 |
Considerato che tutti i contributi subiscono una riduzione, la decisione
impugnata è riformata di conseguenza.
6.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà poste dalla vertenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:
- per il mapp. no. 361 a fr. 14'549.23
- per il mapp. no. 293 a fr. 18'583.70 (fr. 9'291.85 x 2)
- per il mapp. no. 292 a fr. 12'589.92
- per il mapp. no. 294 a fr. 6'980.06
- per il mapp. no. 362 a fr. 10'839.12 (fr. 5'419.56 x 2)
- per il mapp. no. 351 a fr. 12'692.52
- per il mapp. no. 352 a fr. 14'049.47
- per il mapp. no. 345 a fr. 11'246.95
- per il mapp. no. 365 a fr. 17'541.16 (fr. 8'770.58 x 2)
- per il mapp. no. 590 a fr. 5'937.52 (fr. 2'968.76 x 2)
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai ricorrenti fr. 1'700.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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- -
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco