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Incarto n. LCM 18/03
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Lugano 13 gennaio 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo Quadri |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo sul ricorso interposto in data 14 marzo 2003 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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relativamente al mapp. no. 2628 RFD di X__________; |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1.
In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due
strade comunali in zona X__________ Est.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione delle opere
e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del
5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con
sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una
sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549), rispettivamente con
decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).
1.2.
Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi
di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed inviando un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 2628 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 111'295.61 che si
compone di fr. 88'500.28 per la parte inferiore del fondo e di fr. 22'795.33
per quella superiore (cfr. prospetto e scheda personale).
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 28.2.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta la spesa imponibile
ed il vantaggio particolare, sollecitando l’annullamento del contributo
caricato alla porzione superiore del terreno e la riduzione dell’importo per la
parte restante.
Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2. Il
ricorrente contesta, innanzitutto, il costo indicato in fr. 472'099.- servito
quale base per il prelievo dei contributi di miglioria. In particolare egli
sostiene che, considerata la lunghezza contenuta del nuovo tratto stradale e
poiché per il resto si tratterebbe di una semplice sistemazione, l’importo
sarebbe esorbitante.
Per prassi acquisita che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno
potere cognitivo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre
sfuggono al suo sindacato la natura dell’opera e la quota imponibile poiché,
annoverandosi tra le competenze esclusive del legislativo, sono stabilite
contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta
l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC.
Di conseguenza eventuali contestazioni riferibili alla qualifica dell’opera
come semplice manutenzione non imponibile o alla natura dell’urbanizzazione,
normalmente desumibile dal PR (RDAT I-2000 no. 43 c.2), oppure ancora
circa la quota prelevabile, vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46
c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
In questa sede la censura è pertanto irricevibile.
3. 3.1.
Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio
particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed
oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada
collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la
strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale
edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli
interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare
la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr.
relazione tecnica e planimetrie al progetto).
Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa
delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo
copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito
e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti
principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il
calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo
tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato
costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge con
la collettrice.
Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata
in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei
raggi di curvatura.
Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito
indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una
migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere
offre specialmente ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati,
alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda
possibilità di accesso, in particolare dal piano, tanto più valida a fronte
dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al
prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato
le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b,
77 cpv. 1 LALPT).
Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente
decorosi.
La proprietà RI 1 al mapp. no. 2628 è stata divisa dalla strada in due parti
entrambe avvantaggiate per i motivi di cui sopra. Per la verità la parte bassa
del fondo è il sedime che, di fatto, ha tratto in assoluto il maggior beneficio
dall’intervento stradale. Infatti, in passato, in ragione delle dimensioni e della
profondità del fondo, la sua edificazione avrebbe necessariamente comportato la
realizzazione di infrastrutture interne private, circostanza che non è
trascurabile giacché aveva indotto il Tribunale, nell’ambito della procedura
espropriativa, a ridurre lievemente l’indennità rispetto al valore edilizio
pieno di zona (cfr. TE 29.11.2001 c. 3 inc. no. EF/AP.99.549).
Oggi la situazione è ben diversa ritenuto che, convenientemente urbanizzata da
un’opera pubblica, la particella ha tutte le prerogative di un buon terreno
edilizio costruibile senza particolari difficoltà ed all’occorrenza anche
frazionabile. E’ infatti accertato che le differenze di quota del terreno
rispetto al sedime stradale, comunque decrescenti da sud verso nord, non
costituiscono una pregiudiziale dal profilo edilizio e tantomeno sono motivo di
deprezzamento del terreno (cfr. TE 29.11.2001 cit. c. 4). Mentre è del tutto
irrilevante, ai fini del presente giudizio, l’intervento espropriativo dal
momento che l’area scorporata è stata indennizzata.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
4. 4.1.
Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione
del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,
per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano
del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,
ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso
concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,
p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;
DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
4.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè,
dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari
– assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di
prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari
a fr. 236'049.-.
Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)
effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base
dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato
applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni
singolo fondo.
Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a
risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici
quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie
di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è
stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità
dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni
di parità a tutti i contribuenti.
I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 2628 per il quale da
un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera
e, d’altro canto, l’ammontare considerevole del contributo che ne è risultato è
proporzionale alla superficie del fondo che, con una SUL di 3486 mq, è di gran
lunga il più vasto tra tutti i terreni inclusi nel comprensorio. E questa
circostanza ha un peso non indifferente sul calcolo del contributo.
Da ciò il fattore interesse massimo (0.75) che è pari a quello riconosciuto
indistintamente a tutti i terreni salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato
un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di
quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è
dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura
considera anche la percorrenza della strada. In quest’ottica l’applicazione di
un coefficiente 0.6 alla parte alta del mapp. no. 2628 pare giustificata perché
era già servita dal vecchio tracciato stradale ma anche perché, per altro
verso, l’accesso attuale potrebbe avvenire tanto dal nucleo quanto dal piano e
quindi implica l’uso di tutta la strada. Per la parte bassa del terreno il correttivo
si riduce invece a 0.92 ed in effetti non poteva che essere contenuto poiché
l’opera ha urbanizzato il sedime creando un fronte esteso che costeggia tutto
il nuovo tratto stradale ed è accessibile su tutta la lunghezza.
Perciò il paragone con il mapp. no. 3161, suggerito dal ricorrente, è
improponibile non solo per la situazione specifica di quella proprietà, che era
già urbanizzata ed ha un fronte stradale quasi inesistente se rapportato alla
proprietà RI 1, ma anche e soprattutto a motivo della sua superficie utile
lorda (SUL) che conta 311 mq e quindi rappresenta solo il 9% ca. della SUL
totale del mapp. no. 2628 (mq 3486) rispettivamente solo il 12% ca. della SUL
disponibile nel settore basso (mq 2658). Parimenti non regge il confronto con
il mapp. no. 3262. Innanzitutto poiché le spese per il frazionamento del mapp.
2628 non costituiscono un criterio distintivo laddove non sono conseguenza
dell’opera e sarebbero state inevitabili, comunque ed a maggior ragione, anche
se la strada non fosse stata costruita. Le scarpate esistenti, d’altra parte,
sono state riconosciute come elemento che giustifica una sensibile riduzione
per le conseguenze che hanno sulla realizzazione degli accessi. Lo attestano il
fattore distanza applicato ed i relativi coefficienti di riduzione graduati sia
all’interno della stessa proprietà RI 1, sia rispetto agli altri fondi imposti.
Il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza di proporzionalità ed
equivalenza e merita di essere ratificato.
5. L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della
soccombenza (art. 31 Lpamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- X__________ - RA 1
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini