Incarto n.
30.2004.90

LCM 19/03

 

Lugano

13 gennaio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla presidente

Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri

ing. Giorgio Caprara

arch. Alberto Canepa

segretario

Armando Petrini

 

 

statuendo sul ricorso interposto in data 31 marzo 2003 da

 

 

RI 1

 

 

contro la decisione su reclamo emessa il 28 febbraio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la strada comunale di X__________ Est,

 

 

 

 

relativamente al mapp. no. 3260 RFD di X__________;

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                1.     1.1. In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due strade comunali in zona X__________ Est.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli interventi e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del 5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549), rispettivamente con decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).

                                        1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 3260 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'560.98. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 28.2.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta la natura dell’opera, il vantaggio particolare ed il calcolo del contributo.
Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

 

                                2.     Il ricorrente contesta la natura dell’opera definendola un semplice intervento di manutenzione che, come tale, non soggiace al prelievo di contributi di miglioria (cfr. art. 3 cpv. 4 LCM).
Per prassi acquisita il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre sfuggono al suo sindacato la natura dell’opera e la quota imponibile poiché, annoverandosi tra le competenze esclusive del legislativo, sono stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC.
Di conseguenza eventuali contestazioni riferibili alla qualifica dell’opera come semplice manutenzione non imponibile o alla natura dell’urbanizzazione, normalmente deducibile dal PR (RDAT I-2000 no. 43 c. 2), oppure ancora circa la quota prelevabile, vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
In questa sede la censura è pertanto irricevibile.

 

                                3.     3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).


Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione tecnica e planimetrie al progetto).
Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge con la collettrice.
Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei raggi di curvatura.
Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere offre ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità di accesso, specie dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT).
Il tutto è stato eseguito secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi.
La proprietà RI 1 al mapp. no. 3260 è affacciata sulla collettrice da cui è direttamente accessibile e, considerato quanto sopra, ha tratto un vantaggio dall’opera. Non va scordato, infatti, che il vantaggio non è necessariamente subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM). Un miglioramento è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada con il risanamento della pavimentazione e la posa delle infrastrutture (cfr. Crespi, op. cit., p. 61-62, 67) poiché comporta una circolazione più agevole e sicura, ottimizzando l’accessibilità al fondo, e quindi adeguando la situazione viaria alla destinazione della zona. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).
La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria situazione finanziaria.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.


                                4.     4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari a fr. 236'049.-.
Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo fondo.
Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla fattispecie concreta – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti.
Ai terreni confinanti con la collettrice (progressivi da 28 a 34) è toccato un fattore interesse alquanto contenuto (0.25), rispetto agli altri terreni inclusi nel comprensorio (0.75), poiché dichiaratamente non beneficiano direttamente della strada di quartiere. Il relativo correttivo, che è funzione dell’accessibilità ante opera, ne è logico corollario.
Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore.
La part. no. 3260 è attigua alla part. no. 3259; a cavallo dei due fondi è stata costruita una casa di abitazione bifamiliare divisa verticalmente a metà lungo il confine; la facciata principale è rivolta verso valle mentre l’accesso comune è dato sul retro dalla coattiva al mapp. no. 3261. Alla prima è stato conteggiato un fattore distanza 0.345 ed alla seconda 0.115. Da ciò la prima constatazione che l’applicazione di coefficienti differenziati alle due proprietà è difficilmente condivisibile dal momento che entrambe usano il medesimo accesso e che la sola divisione verticale dello stabile di per sé stessa non è un valido criterio distintivo: fosse stata orizzontale il coefficiente avrebbe dovuto essere il medesimo.
Ma anche concedendo al mapp. no. 3259 lo statuto di fondo retrostante rispetto alla strada collettrice e quindi ammettendo – invero a riluttanza – una diversa ripartizione, emerge comunque un altro scarto evidente e cioè rispetto al coefficiente applicato al mapp. no. 2602 (0.215), confinante con la coattiva, che pure non è giustificabile se non dal solo fatto che i lavori sulla collettrice sono terminati proprio all’altezza della coattiva. Pochi metri di distanza non bastano, però, a creare uno squilibrio tanto marcato nei fattori applicati.
In sostanza, per quanto riferito alla proprietà RI 1, il calcolo si rivela discriminatorio mentre il mapp. no. 3259 ne risulta particolarmente favorito.
Ciò considerato il fattore distanza per il mapp. no. 3260 è ridotto a 0.215 per analogia con il mapp. no. 2602 e quindi per motivi di parità di trattamento. Corretto di conseguenza, il peso del mappale è 40.05575 ed il contributo arrotondato ammonta a fr. 1'729.80.

 

                                5.     L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 Lpamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.




 

 

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980

 

 

dichiara e pronuncia:

1.       Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 3260 è ridotto a fr. 1'729.80.

 

                                2.       La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

 

                                3.       La presente decisione e definitiva.

 

                                4.       Intimazione a:

 

- X__________

- RI 1

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                                     il segretario

 

 

Margherita De Morpurgo Quadri                                                                       Armando Petrini