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Incarto n. LCM 19/03
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Lugano 13 gennaio 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo Quadri |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo sul ricorso interposto in data 31 marzo 2003 da
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RI 1
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contro la decisione su reclamo emessa il 28 febbraio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la strada comunale di X__________ Est, |
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relativamente al mapp. no. 3260 RFD di X__________; |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1.
In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due
strade comunali in zona X__________ Est.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli
interventi e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo
di contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del
5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con
sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una
sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549), rispettivamente con
decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).
1.2.
Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi
di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed inviando un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 3260 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'560.98. Il reclamo
tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo
comunale con risoluzione del 28.2.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta la natura
dell’opera, il vantaggio particolare ed il calcolo del contributo.
Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2. Il
ricorrente contesta la natura dell’opera definendola un semplice intervento di
manutenzione che, come tale, non soggiace al prelievo di contributi di
miglioria (cfr. art. 3 cpv. 4 LCM).
Per prassi acquisita il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere
cognitivo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre
sfuggono al suo sindacato la natura dell’opera e la quota imponibile poiché,
annoverandosi tra le competenze esclusive del legislativo, sono stabilite
contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta
l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC.
Di conseguenza eventuali contestazioni riferibili alla qualifica dell’opera
come semplice manutenzione non imponibile o alla natura dell’urbanizzazione,
normalmente deducibile dal PR (RDAT I-2000 no. 43 c. 2), oppure ancora
circa la quota prelevabile, vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46
c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
In questa sede la censura è pertanto irricevibile.
3. 3.1.
Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare
(art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio
a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore
del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada
collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la
strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale
edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli
interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare
la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione
tecnica e planimetrie al progetto).
Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa
delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo
copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito
e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti
principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il
calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo
tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato
costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge
con la collettrice.
Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata
in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei
raggi di curvatura.
Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito
indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una
migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere offre
ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni appartenenti al
nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità di accesso,
specie dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi imbocchi. I
fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato stradale sono
stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro edificazione (cfr. art.
19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT).
Il tutto è stato eseguito secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed
esteticamente decorosi.
La proprietà RI 1 al mapp. no. 3260 è affacciata sulla collettrice da cui è
direttamente accessibile e, considerato quanto sopra, ha tratto un vantaggio
dall’opera. Non va scordato, infatti, che il vantaggio non è necessariamente
subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche
essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM).
Un miglioramento è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada
con il risanamento della pavimentazione e la posa delle infrastrutture (cfr. Crespi,
op. cit., p. 61-62, 67) poiché comporta una circolazione più agevole e sicura,
ottimizzando l’accessibilità al fondo, e quindi adeguando la situazione viaria
alla destinazione della zona. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è
presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).
La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto
precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato
non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è
tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria
situazione finanziaria.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
4. 4.1.
Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione
del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,
per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano
del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma
restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto
(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
4.2. In concreto la spesa determinante
totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle
spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 472'099.-. Di
conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 50%, la quota
imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari a fr. 236'049.-.
Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)
effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base
dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato
applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni
singolo fondo.
Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla fattispecie
concreta – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato
su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o
effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione
di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa
distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i
contribuenti.
Ai terreni confinanti con la collettrice (progressivi da 28 a 34) è toccato un
fattore interesse alquanto contenuto (0.25), rispetto agli altri terreni
inclusi nel comprensorio (0.75), poiché dichiaratamente non beneficiano
direttamente della strada di quartiere. Il relativo correttivo, che è funzione
dell’accessibilità ante opera, ne è logico corollario.
Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il
fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore.
La part. no. 3260 è attigua alla part. no. 3259; a cavallo dei due fondi è
stata costruita una casa di abitazione bifamiliare divisa verticalmente a metà
lungo il confine; la facciata principale è rivolta verso valle mentre l’accesso
comune è dato sul retro dalla coattiva al mapp. no. 3261. Alla prima è stato
conteggiato un fattore distanza 0.345 ed alla seconda 0.115. Da ciò la prima
constatazione che l’applicazione di coefficienti differenziati alle due
proprietà è difficilmente condivisibile dal momento che entrambe usano il
medesimo accesso e che la sola divisione verticale dello stabile di per sé
stessa non è un valido criterio distintivo: fosse stata orizzontale il
coefficiente avrebbe dovuto essere il medesimo.
Ma anche concedendo al mapp. no. 3259 lo statuto di fondo retrostante rispetto
alla strada collettrice e quindi ammettendo – invero a riluttanza – una diversa
ripartizione, emerge comunque un altro scarto evidente e cioè rispetto al
coefficiente applicato al mapp. no. 2602 (0.215), confinante con la coattiva,
che pure non è giustificabile se non dal solo fatto che i lavori sulla
collettrice sono terminati proprio all’altezza della coattiva. Pochi metri di
distanza non bastano, però, a creare uno squilibrio tanto marcato nei fattori
applicati.
In sostanza, per quanto riferito alla proprietà RI 1, il calcolo si rivela
discriminatorio mentre il mapp. no. 3259 ne risulta particolarmente favorito.
Ciò considerato il fattore distanza per il mapp. no. 3260 è ridotto a 0.215 per
analogia con il mapp. no. 2602 e quindi per motivi di parità di trattamento. Corretto
di conseguenza, il peso del mappale è 40.05575 ed il contributo arrotondato
ammonta a fr. 1'729.80.
5. L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della
soccombenza (art. 31 Lpamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della
consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 3260 è ridotto a fr. 1'729.80.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- X__________ - RI 1
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini