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Incarto n. LCM 21/03
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Lugano 13 gennaio 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo Quadri |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 aprile 2003 da
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RI 1 rappr. da: RA 1
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contro la decisione su reclamo emessa il 28 febbraio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la strada comunale X__________ Est, |
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letti ed esaminatigli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1.
In Comune di X__________ è promotore delle opere costruttive eseguite su due
strade comunali in zona X__________ Est.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli
interventi e l’acquisto dei sedimi necessari, ratificando inoltre il prelievo
di contributi di miglioria nell’ordine del 50%, nel corso della seduta del
5.7.1999 (MM 794 del maggio 1999).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con
sentenza del 10.2.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta con una
sentenza di merito (29.11.2001 inc. no. EF/AP.99.549) e per il resto con
decreti di stralcio (5.5, 10/27.9, 26.10.2001).
1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.10 all’11.11.2002 ed
inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 2585 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 15'023.19. Il reclamo
tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo
comunale con risoluzione del 28.2.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta il vantaggio
particolare e sollecita l’annullamento del contributo oppure, in subordine, una
riduzione tale da permetterne la compensazione con l’indennità espropriativa.
Il Comune, con risposta 20.6.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 15.6.2004 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2. 2.1.
Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio
particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed
oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada
collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la
strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale
edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli
interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare
la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione
tecnica e planimetrie al progetto).
Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa
delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo
copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito
e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti
principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il
calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo
tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato
costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge
con la collettrice.
Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata
in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei
raggi di curvatura.
Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito
indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una
migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere
offre ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni
appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità
di accesso, specie dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi
imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato
stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro
edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT).
Il tutto è stato eseguito secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed
esteticamente decorosi.
La part. 2585 si affaccia direttamente sulla strada di quartiere e, considerato
quanto sopra, ha tratto un vantaggio dall’opera. Non va scordato, infatti, che
il vantaggio non è necessariamente subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione
nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera
esistente (art. 3 cpv. 4 LCM). Un miglioramento è ravvisabile, in particolare,
nell’allargamento di una strada con il risanamento della pavimentazione e la
posa delle infrastrutture (cfr. Crespi, op. cit., p. 61-62, 67) poiché
comporta una circolazione più agevole e sicura, ottimizzando l’accessibilità al
fondo, e quindi adeguando la situazione viaria alla destinazione della zona. Ed
in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).
La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto
precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato
non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è
tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria
situazione finanziaria ed altrettanto indipendentemente da altri tributi –
quali sono i contributi di costruzione per opere di canalizzazione giusta la
LALIA – le cui modalità di prelievo e, prima ancora, i cui presupposti, non
hanno nulla a che vedere con la presente procedura.
La situazione della part. 2585 ante opera è nota anche perché è stata
ampiamente discussa nel corso del sopralluogo esperito durante la procedura
espropriativa che ha preceduto l’accordo espropriativo poi stipulato
direttamente dalle parti (cfr. decreto di stralcio del 26.10.2001 inc. no.
EF/AP.134.549). All’epoca accessibile solo dal nucleo, l’unico imbocco
veicolare al fondo, e cioè verso il sub. e) ed il garage, già comportava una svolta a destra a gomito alquanto problematica per
la sensibile differenza di quota tra il terreno e la strada e per l’esiguità
dello spazio di manovra. Ad opera compiuta l’inconveniente non è stato
completamente rimosso – né avrebbe potuto esserlo – ma risulta comunque
corretto almeno per quanto lo consente il quadro generale del luogo tanto che
l’adito dal nucleo è facilitato e più sicuro; tra l’altro grazie, anche, al
muretto di sostegno costruito dal Comune su richiesta dello stesso
proprietario. Da rilevare inoltre è che la seconda possibilità di accesso ora
data dal basso con il nuovo tratto stradale, pur traducendosi in un percorso
più lungo, elimina del tutto l’handicap rappresentato dall’angolazione
dell’ingresso verso il fondo.
Detto questo, il vantaggio non è validamente contestabile lamentando asserite carenze
nella sistemazione dei manufatti di cinta poiché la censura non è pertinente
nell’ambito degli effetti che l’opera stradale ha avuto sulle proprietà
servite.
Quanto all’eventuale aggravio di immissioni foniche riconducibile ad un aumento
del traffico veicolare, si tratta di un disagio che chiunque abiti una zona
edificabile in fase di espansione deve sopportare: in altre parole esso non è
una conseguenza immediata dell’opera stradale bensì del quadro pianificatorio
locale che ha destinato quel settore del Comune all’edilizia privata. Per altro
verso, se, come sostiene il ricorrente, ai confinanti si è aggiunto un certo
traffico parassitario ciò dimostra che l’intervento ha indotto un concreto
miglioramento della situazione viaria.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
3. 3.1.
Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione
del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,
per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero
(cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro
con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma
restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto
(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè,
dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari
– assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di
prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari
a fr. 236'049.-.
Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)
effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base
dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato
applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni
singolo fondo.
Nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è
fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o
effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione
di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa
distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i
contribuenti.
I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 2585 per il quale da
un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera
e, d’altro canto, l’ammontare considerevole del contributo che ne è risultato è
proporzionale alla superficie del fondo che, con una SUL di 1238 mq, è il
secondo per estensione tra tutti i terreni inclusi nel comprensorio. E questa
circostanza ha un peso non indifferente sul calcolo del contributo.
Da ciò il fattore interesse massimo (0.75) che è pari a quello riconosciuto
indistintamente a tutti i terreni salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato
un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di
quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è
dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura
considera anche la percorrenza della strada. In quest’ottica l’applicazione di
un coefficiente 0.3 pare giustificata non solo perché il fondo era già servito
dal vecchio tracciato stradale, ma anche per confronti con l’antistante mapp. no.
2583 che è situato in posizione analoga rispettivamente, facendo le debite
proporzioni, ad esempio con il mapp. no. 2628, cui è stato riconosciuto un
correttivo mediamente inferiore in ragione del maggior beneficio, oppure,
all’opposto, con il mapp. no. 2572 la cui posizione riduce il vantaggio.
Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il
fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore. Il
correttivo è funzione dell’accessibilità: più l’accesso è difficile, più basso
è l’indice.
In concreto pure il fattore distanza pare adeguato, sempre per confronto
soprattutto con il mapp. no. 2583, là dove risulta sensibilmente ridotto in
ragione dell’accesso posto in pendenza, mentre il correttivo è frutto di una
valutazione paritaria.
Di conseguenza, giacché il conteggio non è discriminatorio ma risponde
all’esigenza di proporzionalità ed equivalenza, merita di essere ratificato.
4. L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della
soccombenza (art. 31 Lpamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- X__________, __________ - avv. RA 1
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini