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Incarto n. LCM 46/03
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Lugano 20 gennaio 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo Quadri |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo sul ricorso interposto in data 11 giugno 2003 da
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RI 1 RI 2 rappr. dall’ RA 1
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contro la decisione su reclamo emessa il 21 maggio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito delle opere di costruzione concernenti la strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________, |
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relativamente al mapp. no. 4698 RFD di X__________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. EF/AP.00.569 del Tribunale di espropriazione sopracenerino inerente la procedura di approvazione del progetto e di espropriazione per la costruzione di una nuova strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il
Comune di X__________ ha proceduto ai lavori di costruzione di una nuova strada
di quartiere a Nord-Ovest di P__________.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito per la
realizzazione delle opere e l’acquisto dei sedimi necessari e ratificato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa, nel corso
della seduta del 15.4.1996 (MM 744 del febbraio 1996). Il credito è stato
rinnovato con risoluzione legislativa del 20.12.1999 che ha parimenti
confermato la percentuale di prelievo (MM 804 del novembre 1999).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione
sopracenerino con sentenza del 22.5.2000 mentre la procedura espropriativa si è
risolta mediante decreti di stralcio del 22.5.2000 (inc. no. EF/.00.569/15,16).
1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’1°.7 al 30.7.2002.
RI 1 e RI 2, in veste di comproprietari del mapp. no. 4698, sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.
12'452.94.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 21.5.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono enunciati vari motivi di impugnazione
vertenti su asseriti difetti procedurali, sul vantaggio particolare e sul
metodo di calcolo che giustificherebbero l’annullamento del contributo o
quantomeno, in subordine, la sua riduzione.
Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 15.6.2004, in occasione della quale si è proceduto anche al
sopralluogo, le parti hanno confermato i rispettivi argomenti che saranno
ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
2. La LCM non
disciplina il rispettivo onere contributivo nell’ipotesi di una comproprietà.
Applicabile è dunque l’art. 649 cpv. 1 CC stando al quale, salvo patto
contrario, le spese di amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti
dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai
comproprietari in proporzione delle loro quote.
I contributi di miglioria e, più genericamente, i cosiddetti contributi di urbanizzazione
sono inclusi nel novero degli altri aggravi citati dalla normativa (cfr. Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 75; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 649 no. 7; DTF
119 II 330 c. 7a, 404 c. 4).
3. 3.1. Giusta
l’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o
di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un
vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto
alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2).
La valutazione del gravame comporta quindi l’accertamento preliminare della
questione se i ricorrenti fossero individuabili come proprietari al momento
della pubblicazione del prospetto, requisito di ordine formale che la normativa
pone quale condizione imprescindibile all’assoggettamento. L’indagine si fonda
sulle risultanze del registro fondiario, peraltro facilmente verificabili per
la pubblicità conferita al registro (art. 970 cpv. 1 CC).
3.2. I dati ufficialmente inventariati attestano che il mapp. no. 4698 è stato
acquistato nel 1995 in comproprietà ed in ragione di ½ ciascuno da RI 1 (quota
A) e RI 2 (quota B) RI 2 (iscr. a RF il 7.7.1995 al d.g. 1283).
Nel 2002 la quota A è stata donata a __________ __________; il trapasso è stato
iscritto a RF il 24.4.2002 (d.g. 772).
Nel 2004, infine, sciolta la comproprietà (iscr. a RF il 29.9.2004 al d.g.
1931), i contigui mapp. no. 100, 102 e 4698 sono stati riuniti nel nuovo mapp. no.
100 appartenente alla stessa __________ __________ (iscr. a RF il 20.10.2004 al
d.g 2104).
3.3. In concreto il prospetto dei contributi è stato pubblicato dall’1°.7 al
30.7.2002.
RI 2, che allora era ancora comproprietario del fondo, è soggetto imponibile
giusta l’art. 5 LCM e risponde del contributo in ragione di ½ ossia per fr.
6'226.47.
Viceversa RI 1 già non era più titolare del diritto avendo ceduto la sua quota
parte a __________ __________ pochi mesi prima. Pertanto nemmeno è
assoggettabile al contributo di miglioria. Non occorre, peraltro, esaminare i
termini dell’atto di donazione ed in particolare se il donatore si sia reso
garante di eventuali tributi futuri: infatti, poiché il debito del contributo è
personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe
essere opposta ai ricorrenti (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an
Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).
Di conseguenza per quanto riferito alla quota parte di RI 1 il contributo
dev’essere annullato poiché non è soggetto imponibile.
4. 4.1. I
difetti procedurali censurati nel ricorso sono ascritti innanzitutto agli atti
pianificatori ed al progetto. In sostanza l’approvazione del Tribunale di espropriazione
si riferirebbe ad un progetto anteriore a quello effettivamente eseguito e
quest’ultimo sarebbe frutto di una variante di poco conto affetta da vizi
formali tali da impedire ai proprietari di tutelare i propri diritti.
Tali argomenti, tuttavia, oltre ad essere manifestamente infondati, non hanno
alcuna rilevanza per il giudizio; le considerazioni che seguono sono quindi
dettate da mero scrupolo di motivazione.
4.2. Il tracciato della strada di servizio a Nord-Ovest di P__________ è stato
approvato dal Consiglio di Stato il 16.2.1993. Denominata C7, la strada doveva
fungere da collegamento tra le strade C2 e C4 attraverso la zona edificabile R3
ed era affiancata da un posteggio (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 1186 p.
22 ed estratto del piano viario nell’inc. EF/AP.00.569 richiamato).
In esito ad una successiva valutazione dei costi e dello stato di
urbanizzazione locale, il Municipio ha ridotto la lunghezza della strada C7
limitandola ad una sessantina di metri e quindi rinunciando ad eseguire sia il
collegamento che il posteggio. Proposta nelle forme della modifica di poco conto
del PR, la variante ha ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio in data 4.2.2002, è stata pubblicata dal 12.2 al 14.3.2002 ed è
cresciuta incontestata in giudicato (art. 15 cpv. 2 RLALPT; cfr. documentazione
agli atti).
Il progetto definitivo approvato dal Tribunale di espropriazione il 22.5.2000
ha di fatto anticipato la variante. L’opera effettivamente eseguita per la
quale sono percepiti contributi di miglioria, ne è riflesso speculare e
rispetta le risoluzioni del legislativo comunale del 15.4.1996 (MM 744 del
febbraio 1996) e del 20.12.1999 (MM 804 del novembre 1999).
Con ciò il Comune ha rispettato le normative vigenti in tema di modifiche di
poco conto (art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT) e di opere stradali comunali (art.
32 e 33 Lstr.), specie il diritto di essere sentito di eventuali interessati,
per cui non è ravvisabile alcun difetto procedurale. Né la modifica
pianificatoria né il progetto definitivo sono stati impugnati nei termini di
pubblicazione. E certamente non è questa la sede per tentare di rimetterne in
discussione le modalità ed i contenuti.
Detto questo, sono due gli argomenti sollevati nel ricorso. Innanzitutto, con
rinvio al doc. B, è contestata la precarietà degli strumenti pianificatori
comunali che, si afferma, sarebbe stata verificata dal Dipartimento cantonale
competente. Sennonché il plico doc. B non dà alcun riscontro di quest’asserita
precarietà ritenuto che l’unico scritto accluso del Dipartimento del territorio
del 4.2.2002 non è altro che il preavviso favorevole alla nota modifica di poco
conto con la sollecitazione a procedere ad una revisione generale del PR;
l’appunto è quindi privo di rilevanza. Il secondo rimprovero mosso al Comune è
di aver omesso l’invio dell’avviso personale ai proprietari interessati
prescritto dalla legge: censura che è del tutto priva di fondamento ritenuto
che non esiste alcun disposto legale che sancisca l’obbligatorietà dell’avviso
(cfr. art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT).
Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque pretestuoso.
4.3. Con riferimento alla procedura d’imposizione in oggetto un ulteriore vizio
formale sarebbe rinvenibile nel prospetto dei contributi in quanto privo degli
elementi di calcolo.
A corollario dei MM e delle conseguenti risoluzioni del legislativo sul piano
di finanziamento e la percentuale imponibile (cfr. consid. 1.1) – peraltro
accessibili al pubblico al più tardi dalla loro affissione all’albo comunale e
che non sono stati impugnati – gli atti pubblicati constano in particolare:
- di una relazione tecnica con preventivo di costo accompagnata dalle
planimetrie dell’opera
- di una scheda preventivo/consuntivo
- di una “tabella elementi di calcolo per contributi di miglioria” indicante il
costo, la percentuale imponibile (con rinvio specifico al relativo MM) ed il
peso totale dei mappali
- una scheda globale di calcolo comprensiva da un canto dell’elenco dei 4 fondi
imposti, dei fattori applicati e dei singoli contributi e, d’altro canto, della
spiegazione del metodo di calcolo applicato
- le schede dettagliate di conteggio per ognuno dei fondi
Nell’ottica del principio della trasparenza e del diritto di essere sentito,
tali elementi sono ampiamente sufficienti e chiari quanto basta affinché un
proprietario possa prendere coscienza dei criteri d’imposizione.
Anche su questo appunto il ricorso si rivela quindi pretestuoso.
5. 5.1. Affinché
sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art.
1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a
carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore
del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
op. cit., p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT
I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,
op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,
1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
5.2. L’intervento stradale soggetto a contributi di miglioria si configura come
opera di urbanizzazione particolare poiché attua il raccordo di alcuni fondi ad
uno dei rami principali degli impianti di urbanizzazione esistenti (cfr. art. 3
cpv. 3 LCM). Più particolarmente i lavori sono consistiti, previa preparazione
del sottofondo, nella costruzione di una nuova strada asfaltata, lunga ml 64 e
larga ml 3.50, completata con la posa di canalizzazioni e condotte elettriche e
collegata perpendicolarmente con la strada C2 e le sue infrastrutture (cfr. relazione
tecnica e planimetrie al progetto). Il tutto secondo un progetto che non solo
risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi, ma
che pure ha creato le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e quindi
per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67
cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il vantaggio particolare è quindi presunto
(art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Nel ricorso si sostiene che la part. no. 4698 era già dotata di un accesso più
che sufficiente dalla contigua part. no. 100 per cui non avrebbe tratto alcun
vantaggio particolare dalla costruzione della strada. L’argomento, tuttavia,
non è invalidante: non solo perché non risulta che la part. no. 4698 fosse
beneficiaria di un diritto di passo sulla part. no. 100, ma soprattutto perché,
quand’anche una servitù fosse esistita questa non poteva assurgere a garanzia
assoluta di accessibilità, specie considerando l’ipotesi della vendita a terzi
della stessa part. no. 100. Inoltre il passaggio era disagevole in ragione
degli edifici presenti su quel fondo con la conseguenza che l’eventuale
edificazione del mapp. no. 4698 sarebbe risultata quantomeno problematica in
termini di accessibilità oltre che di allacciamento alle infrastrutture.
In quest’ottica è innegabile che le ripercussioni dell’opera sono state
considerevoli e rivalutanti laddove, convenientemente urbanizzata da un’opera
pubblica e tolto l’inconveniente del transito attraverso un altro fondo, la
proprietà si è vista fornita di tutte le prerogative di un buon terreno
edilizio.
La situazione attuale riconducibile all’unione dei fondi disposta nel 2004, non
ha rilevanza poiché il vantaggio dev’essere accertato retrospettivamente alla
data di pubblicazione del prospetto.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
6. 6.1. Giusta
l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del
vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per
i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano
del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma
restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto
(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
6.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) esposta a consuntivo
– comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto
dei sedimi necessari – assomma a fr. 95'235.30.-. Di conseguenza, tenuto conto
della percentuale di prelievo del 70%, la quota imponibile a carico dei privati
(art. 7 LCM) è di fr. 66’664.-.
Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)
effettiva dei fondi, di un indice di sfruttamento 0.6 parificato poiché i
terreni appartengono alla medesima zona di PR, e sulla base dell’interesse
all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un
fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo
fondo.
Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a
risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici
quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie
di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è
stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità
dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare
condizioni di parità a tutti i contribuenti.
I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 4698 per il quale da
un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera
e, d’altro canto, l’ammontare del contributo è proporzionale alla superficie
del fondo, quest’ultima riflettendosi ovviamente sul calcolo del contributo
(cfr. mapp. no. 1565).
Da ciò il fattore interesse (1) che è stato riconosciuto indistintamente a
tutti i terreni confinanti con la strada. Il relativo fattore di correzione è
dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera e sotto questo profilo
il paragone suggerito nel ricorso con il mapp. no. 1565 certamente non regge
così come non sussiste disparità di trattamento. Infatti il mapp. no. 1565,
limitatamente ad una superficie ridotta, ha beneficiato di un correttivo (0.7)
poiché era già servito dalla strada C2; il medesimo ragionamento è valso per il
mapp. no. 1145 siccome già accessibili dalla strada al mapp. no. 440. Viceversa
il mapp. no. 4698, come anche il mapp. no. 111, erano privi di accesso diretto
e sono stati urbanizzati a nuovo; di conseguenza avendo tratto il massimo
vantaggio dall’opera rispetto agli altri fondi inclusi nel perimetro, l’ipotesi
di un correttivo non poteva che essere esclusa.
Con il fattore distanza il vantaggio è stato differenziato in base alla
superficie del fondo. Il fattore 1 è determinato dalla contiguità all’opera e
colpisce i fondi per una profondità di ca. 20 m dal bordo stradale fissata con
il tracciamento di una linea ideale (ai fini edificatori) che corre parallela
alla strada; al terreno situato al di là della linea è toccato invece un
fattore 0.8 in quanto meno favorito. Non sono stati applicati correttivi poiché
non esistono differenza di quota tra la strada ed i terreni.
Tutto ciò considerato il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza
di proporzionalità ed equivalenza e merita di essere ratificato.
7. L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della
soccombenza (art. 31 Lpamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. E’ dichiarato il non assoggettamento di RI 1 al pagamento del contributo
di miglioria. Di conseguenza limitatamente alla sua quota parte di fr. 6'226.47
il contributo è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il Comune di versare ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- X__________ - RA 1
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini