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Incarto n. LCM 41/03
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Lugano 30 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 maggio 2003 da
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1. RI 1 2. RI 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 2 maggio 2003 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
costruzione della strada forestale __________a,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________,
nell’ambito del progetto di risanamento selviculturale dei boschi situati sopra
gli agglomerati di __________ e __________, ha realizzato la strada forestale __________.
Il Consiglio Comunale con risoluzione del 18 novembre 1996 ha approvato il progetto,
ha stanziato un credito di fr. 2'331'000.- e disposto il prelievo di contributi
di miglioria nell’ordine del 30% del costo dell’opera dedotti i sussidi
federali e cantonali.
Successivamente il Municipio ha previsto il prolungamento della suddetta strada
forestale fino alla zona _____________.
Il progetto, proposto con Messaggio Municipale no. 0265 del 5.11.1999, è stato
approvato nel corso della seduta del 20 dicembre 1999 dal Consiglio Comunale che
contestualmente ha pure ratificato il prelievo dei contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i prospetti dall’11 novembre all’11 dicembre 2002 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 quali comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 1320, sono
stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 6'038.75.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 28.04.2003.
Da ciò il ricorso del 30.5.2003 in esame nel quale sono contestati il vantaggio
particolare, il piano del perimetro, la spesa determinante ed i criteri di calcolo
del contributo.
Il Comune, con risposta 9.7.2003 postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 17.9.2004 ed il sopralluogo è
stato esperito il 15.9.2005. Le parti hanno entrambe rinunciato a comparire al
dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive tesi.
2.
Preliminarmente, il Tribunale ha
accertato mediante un’ispezione d’ufficio a RF che con atto di donazione del
23.03.2004 il mapp. no. 1320 è stato ceduto a terzi (cfr. estratto SIFTI).
La cessione, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilievo ai fini
dell’imposizione del contributo di miglioria in esame. Infatti, a norma
dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto, in particolare, da colui che è
titolare del diritto di proprietà alla data della pubblicazione del prospetto e
dunque, poiché a quel momento i ricorrenti erano ancora proprietari del fondo,
sono soggetti imponibili.
Non occorre esaminare i termini del contratto di donazione, specie la questione
se il beneficiario abbia assunto l’onere derivante da pubblici tributi, poiché
il debito del contributo è personale; pertanto una simile clausola varrebbe
unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere opposta al Comune (cfr. Knecht,
Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
76).
3.
I ricorrenti affermano che l’opera
ha carattere prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, forestale e
pertanto non soggetta al prelievo dei contributi di miglioria. Tanto più che,
sempre secondo i ricorrenti, una strada forestale non è aperta ai veicoli a
motore e non ha quindi a fortiori la scopo di facilitare l’accesso agli edifici
fuori delle zone edificabili.
Posta in questi termini la censura tende sostanzialmente a rimettere in
discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura,
tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo
solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. g LCM).
E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere
sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini
sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni
degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c.
4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26). Pertanto in questa sede ogni censura o
commento in merito alla natura dell’opera è irrimediabilmente tardiva ed
irricevibile.
Inoltre, benché in linea di principio per diritto federale i veicoli a motore
possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali, i Cantoni
possono tuttavia ammettervi altre categorie di utenti, purché la conservazione
della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongono (art. 15 cpv. 1 e
2 LFo). In applicazione di questa norma il Canton Ticino ha stabilito che sulle
strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per
scopo forestali, agricoli e di interesse pubblico, ma che il proprietario della
strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale d’uso della strada ai
residenti o ai proprietari di cascine presenti nei comprensori serviti dalla
stessa (art. 13 cpv. 1 e 2 LCFo). Ne consegue quindi che il Cantone ha delegato
al proprietario (in casu il Comune) il diritto di regolamentare il traffico
sulla strada forestale (RDAT-I-2003 no. 44; TRAM 16.8.2001 inc. 52.2001.35).
Nel caso concreto, il Comune non ha redatto un regolamento d’uso della
strada forestale e la stessa non è chiusa al traffico con una barriera iniziale.
Ne consegue che i proprietari dei rustici situati sui monti - tra cui i
ricorrenti - sono implicitamente autorizzati ad usare la strada forestale in
questione. In effetti, in caso contrario, ossia se la stessa non fosse
percorribile con l’auto, si dovrebbe salire a piedi dal paese.
Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che la quota a
carico dei privati è stata ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1
LCM), mentre il restante 70% è assunto dalla collettività e che l’obbligo di
procedere al prelievo dei contributi e stato sancito dal Consiglio di Stato con
risoluzione no. 5384 del 15 ottobre 1997.
4.
4.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70)
4.2. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera
poiché in ogni caso per raggiungere il loro rustico devono compiere ancora
10/15 minuti a piedi.
Tale ragionamento del tutto generico, unito la fatto che la strada forestale
non raggiunge direttamente nessun monte interessato dal prelievo dei contributi
di miglioria, non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare.
Scopo dichiarato delle opere è di servire il comprensorio boschivo sovrastante __________
e consentire un pronto intervento più rapido ed efficace in caso di bisogno,
segnatamente in caso di incendio boschivo. (cfr. MM 0212/1989 e MM 0265/1999). Pertanto
lo scopo non è quello di fornire un accesso diretto ai rustici, ma di
consentire ai proprietari degli stessi di raggiungerli più agevolmente e di
conseguenza di poterli adeguatamente sfruttare.
La strada forestale è stata interamente costruita a nuovo su sedimi in parte
privati ed in parte pubblici.
Il primo tratto di strada parte in direzione nord dalla zona di __________ e, attraversando
un terreno assai regolare con due sole vallette, raggiunge il __________. Da qui,
superando delle tratte moderatamente impervie e alcuni intagli vallivi, si
dirige in direzione sud verso il __________. Esso ha una lunghezza di ml 1’996
ed una larghezza di base di ml 3.0 con degli allargamenti in corrispondenza
delle curve e delle piazze di scambio.
Il prolungamento della suddetta strada forestale fino alla zona __________, mantiene
linearmente una larghezza di base di ml 3.0 snodandosi su un percorso di ml.
400 che comprende, verso la sua parte finale, una piazza di giro che potrà
fungere parzialmente anche da piazza per elicotteri.
Il progetto prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture, ossia la
costruzione di muri di sostegno e di controriva, la posa di traversine in ferro
per lo scarico d’acqua superficiale, nonché, in superficie la preparazione del
sottofondo e la posa della pavimentazione con miscela bituminosa, ad eccezione
del tratto finale verso __________ che è sterrato. Esso prevede, infine, nella
la tratta __________, anche la posa di travacconi in corrispondenza
dell’attraversamento dei corsi d’acqua (cfr. relazioni tecniche e piani; MM
0212/1989 e MM 0265/1999).
L’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ha reso il
raggiungimento dei rustici sui Monti di __________ più agevole e sicura.
È indubbio quindi che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le
proprietà site nei citati monti serviti. Tra queste si annovera evidentemente
anche il mapp. no. 1320 dei ricorrenti.
Nel principio l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque
fondato.
5.
5.1. I ricorrenti contestano il comprensorio
imposto rimproverando al Municipio di aver escluso dal piano del perimetro i fondi situati
lungo la tratta __________ (strada ai __________) che pure traggono benefico
dall’opera, ed in particolare che da essa ottengono cosi un accesso diretto ai propri
rustici.
5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono
effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22), e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità, ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, insito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.
95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
I fondi citati dai ricorrenti, che a loro avviso avrebbero dovuto essere
inclusi nel comprensorio imposto, sono situati lungo il tratto iniziale della
strada forestale. Stando a quanto dichiarato dal Comune questi fondi non sono
stati inseriti nel perimetro di prelievo dei contributi in quanto la strada in questo
suo primo tratto era già esistente e transitabile fino alla piazza di giro con
autocarri.
Tale argomentazione è condivisibile. In effetti, la strada preesistente già serviva
in modo adeguato il complesso di fondi situati lungo il primo tratto; l’opera realizzata
a monte di questi fondi non ha dunque modificato in modo determinante la loro situazione
e di conseguenza la loro esclusione dal piano del perimetro non è contraria al
principio della parità di trattamento.
Infine occorre anche rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dai
ricorrenti, in sede di sopralluogo si è potuto constatare che lungo il tracciato
della strada forestale non vi è presenza di rustici confinati con la strada
(cfr. verbale di sopralluogo del 15 settembre 2005).
6.
I ricorrenti contestano la spesa
determinante per il calcolo dei contributi di miglioria elencando un serie di
importi che andrebbero decurtati.
La censura è manifestamente tardiva poiché la spesa determinante é parte
integrante del piano di finanziamento, votato dal Consiglio Comunale il 18
novembre 1996 rispettivamente il 20 dicembre 1999 (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC)
e quest’ultimo come già rilevato (cfr. consid. 3), sfugge al sindacato del
Tribunale di espropriazione.
A prescindere da questa considerazione, i costi computabili nella spesa
determinante sono comunque stati determinati dalla costruzione di opere o
manufatti strettamente connessi con la stessa costruzione della strada
forestale, cosicché conformemente all’art. 6 LCM devono essere computati per legge.
7.
7.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
7.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 670'971.- e la
corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr.
201'291.30.
Per la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) si è innanzitutto considerato
quale 1 unità di prelievo ogni singolo rustico indicato nel relativo catasto
come edificio meritevole di conservazione, ossia rustico riattabile o per il
quale è permessa la riattazione o la trasformazione. Successivamente si è proceduto
ad una differenziazione in funzione dell’utilizzo della strada (lunghezza di percorso)
e della distanza dei rustici rispetto al punto della nuova strada forestale da
cui dipartono i sentieri pedestri per raggiungere i vari monti, creando 4
differenti fasce territoriali e dando così un valore di ponderazione maggiore
(1.20) a quelli più vicini rispettivamente minore (0.80) a quelli più lontani (cfr. fascicolo prospetto
contributi di miglioria).
Per il mapp. no. 1320 ne è risultato un contributo di fr. 6’038.75.
7.3. I ricorrenti rimproverano, invero in modo piuttosto confuso, al Comune di
aver considerato per il valore degli stabili ogni singolo edificio quale 1
unità, poiché a loro avviso l’applicazione di questo criterio porta a risultati
del tutto iniqui.
L’ente pubblico gode un ampio margine di autonomia nella scelta del metodo di
calcolo, ciò significa che la regola codificata all’art. 8 cpv. 2 LCM non ha
valenza assoluta e non esclude la possibilità di adottare altri metodi di calcolo
(Messaggio cit. ad art. 9), perché la ripartizione rispetti il principio di
proporzionalità. In giurisprudenza, per i fondi edificati fuori dalle zone
edificabili è stato applicato il metodo secondo cui il contributo dev’essere
calcolato considerando la superficie necessaria per l’edificazione (RDAT
1999 II 141 no. 40).
Nel caso concreto, stando al prospetto dei contributi, non si sono considerate
le volumetrie dei singoli rustici, ma il numero delle singole unità. In effetti,
a differenza della giurisprudenza citata, per un rustico non è facile
determinare la SUL perché questa dipende dal grado dell’intervento di
ristrutturazione o finitura; altrettanto dicasi per la volumetria, poiché
anch’essa dipende dal tipo di intervento eseguito.
Benché si tratta di un criterio semplicistico, esso ha il vantaggio che tutti i
fondi che si trovano all’interno del medesimo comprensorio sono assoggettati in
modo paritario e proporzionale al numero dei rustici.
Ne consegue che
nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è
fondato su parametri di riparto realistici e facilmente verificabili, grazie ai quali è stata attuata una sufficiente
distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i
contribuenti.
Il mapp. 1320, appartiene al comprensorio posto più vicino al luogo di partenza
a piedi della strada forestale. Ciò comporta l’applicazione di un valore di
ponderazione 1.20, vale a dire di un valore maggiore rispetto ai fondi appartenenti
alle altre 3 fasce di territorio retrostanti.
Nell’insieme e per confronti la ponderazione della situazione è sostanzialmente
corretta.
Ne consegue che il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 1320 va confermato.
8. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti