Incarto n.
30.2004.99

LCM 117/02

 

Lugano

21 aprile 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini

arch. Claudio Morandi

segretaria giurista

Paola Carcano

 

 

statuendo sul ricorso interposto il 18 settembre 2002 da

 

 

RI 1

 

 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 20 agosto 2002 dal Municipio di S__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per i lavori di sistemazione e di allargamento di via B__________,

relativamente al mapp. no. 111 RFD di S__________

 

 

letti ed esaminati ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di S__________ è promotore delle opere di sistemazione e di allargamento di Via B__________ (già Via al C__________).
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli interventi e l’acquisto dei sedimi necessari ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso della seduta del 11.12.2000 (MM 261 del 23.10.2000).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino con sentenza del 6.3.2001 (inc. no. AP.01.595) mentre la procedura espropriativa si è risolta con decreti di stralcio pure del 6.3.2001 (inc. no. EF.01.595/2-7).


1.2. Il Municipio di S__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.8 al 25.9.2001 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
Il RI 1 è proprietario del mapp. no. 111 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'088.55. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 20.8.2002.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta il vantaggio particolare ed il calcolo del contributo.
Il Comune, con risposta 13.12.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 19.11.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.


2.           La part. no. 111 è proprietà di un ente pubblico.
Di principio gli enti pubblici sono soggetti imponibili quali proprietari del patrimonio finanziario ed amministrativo sempreche sia adempiuto il requisito del vantaggio particolare (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 V; DTF 107 Ib 289 c. 8°, 118 Ib 54 c. 2b/g; RDAT I-1999 no. 41).


3.           La part. no. 111, perpendicolare a Via L__________, misurava in origine mq 693. Formata da una lunga striscia di terreno prativo parzialmente occupato da un canale, presentava un’appendice triangolare confinante con il posteggio adiacente al cimitero e con sbocco diretto su Via B__________.
Mediante convenzione del 2.11.2000 quest’appendice è stata ceduta al Comune di S__________ per consentire l’ampliamento del cimitero e la contestuale rettifica dei confini; sul totale di ca. mq 88, ca. mq 56 sono stati scorporati a titolo gratuito, mentre ca. mq 32, poi andati ad aggiungersi al mapp. no. 109, sono stati ceduti al prezzo di fr. 200.- il mq. La mutazione è stata iscritta a RF il 15.4.2003 (doc. G e H).
Secondo lo stato aggiornato il mapp. no. 111 ha una superficie di mq 604 composta per mq 115 da un canale e per i restanti mq 489 da sedime prativo (cfr. estratto RF).


4.           4.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

4.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano Via B__________ che serve la zona residenziale a sud del nucleo e collega perpendicolarmente la cantonale Via L__________ con le comunali Via A__________ e Via __________. Nel PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12.4.1988, Via B__________ è segnata come strada di raccolta SR 7.5 con un campo stradale di ml 6 ed un marciapiede di ml 1.50 (cfr. piano del traffico). Per quanto possa interessare, la revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 7/8.3.2005 non ne ha modificato l’assetto.
Scopo dichiarato dell’opera, che ha connotazione di urbanizzazione generale (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM), è di sanare lo stato precario della strada e di aumentare la sicurezza del pedone verificando nel contempo l’ipotesi di una riduzione del calibro stradale rispetto a quello sancito nel PR. A tal fine e per tutta la sua lunghezza (155 ml) la strada è stata allargata da ca. ml 4 a ml 5.50, calibro questo comprensivo del campo stradale di ml 3.50 e di una fascia rialzata per pedoni di m 1.50 raccordati con una linea di cubotti. L’intervento ha comportato la ricostruzione a nuovo dello strato di fondazione, la posa di un nuovo sistema di condotta e tombinatura per la raccolta delle acque meteoriche, il parziale rinnovo della canalizzazione esistente per le acque chiare e l’installazione di 3 nuovi candelabri per l’illuminazione. Sono pure inclusi l’adeguamento rispettivamente il rifacimento a nuovo di altre infrastrutture (cavi elettrici e relativi armadietti, cavi telefonici e televisivi) i cui costi sono però assunti totalmente o in parte dalle Aziende competenti. L’opera è completata con la pavimentazione a nuovo di tutta la carreggiata, la sistemazione dei raccordi e la posa di delimitazioni costituite, a seconda delle necessità, da mocche, muretti o cordonetti in granito (cfr. relazione tecnica e planimetrie).

4.3. Nel ricorso si sostiene che l’opera non avrebbe migliorato in alcun modo le condizioni di accesso alla part. no. 111.
A giusta ragione.

In effetti, stando al vigente PR, il fondo è escluso dalla zona edificabile e l’unico scopo dell’accesso è di consentire la normale manutenzione del canale; altre possibilità di sfruttamento non sono ragionevolmente ipotizzabili. D’altra parte la superficie libera lateralmente al canale non è di certo praticabile con veicoli a quattro ruote poiché è ridotta ad una modestissima striscia erbosa.
Ora, è vero che, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada e a dotarla di una conveniente illuminazione, dal profilo funzionale i lavori hanno consolidato le sopra e sottostrutture migliorando l’agibilità e la qualità di percorrenza di Via B__________, rendendo la circolazione più sicura ed adeguando la situazione viaria alla destinazione ed alle esigenze della zona.
Ma è altrettanto vero che per quanto concerne il mapp. no. 111 questa miglioria potrebbe essere riferita, semmai, al solo accesso pedonale ed in quanto tale non basta per ammettere un vantaggio particolare.
Di conseguenza in accoglimento del ricorso il contributo dev’essere annullato.


5.           L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 LPamm.).

 

 

 

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto è di conseguenza il contributo di miglioria a carico della part. no. 111 è annullato.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     La segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                                   Paola Carcano