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Incarto n. LCM 117/02
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Lugano 21 aprile 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi |
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segretaria giurista |
Paola Carcano |
statuendo sul ricorso interposto il 18 settembre 2002 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 20 agosto 2002 dal Municipio di S__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per i lavori di sistemazione
e di allargamento di via B__________,
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letti ed esaminati ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di S__________ è
promotore delle opere di sistemazione e di allargamento di Via B__________ (già
Via al C__________).
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli
interventi e l’acquisto dei sedimi necessari ed ha ratificato il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso della seduta
del 11.12.2000 (MM 261 del 23.10.2000).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino
con sentenza del 6.3.2001 (inc. no. AP.01.595) mentre la procedura
espropriativa si è risolta con decreti di stralcio pure del 6.3.2001 (inc. no.
EF.01.595/2-7).
1.2. Il Municipio di S__________ ha avviato la procedura d’imposizione di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.8 al 25.9.2001 ed
inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
Il RI 1 è proprietario del mapp. no. 111 ed in tale veste è stato assoggettato
al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'088.55. Il reclamo
tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo
comunale con risoluzione del 20.8.2002.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta il vantaggio
particolare ed il calcolo del contributo.
Il Comune, con risposta 13.12.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 19.11.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
La part. no. 111 è proprietà di un
ente pubblico.
Di principio gli enti pubblici sono soggetti imponibili quali proprietari del
patrimonio finanziario ed amministrativo sempreche sia adempiuto il requisito
del vantaggio particolare (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 V; DTF 107 Ib
289 c. 8°, 118 Ib 54 c. 2b/g; RDAT I-1999 no. 41).
3.
La part. no. 111, perpendicolare a
Via L__________, misurava in origine mq 693. Formata da una lunga striscia di
terreno prativo parzialmente occupato da un canale, presentava un’appendice
triangolare confinante con il posteggio adiacente al cimitero e con sbocco
diretto su Via B__________.
Mediante convenzione del 2.11.2000 quest’appendice è stata ceduta al Comune di
S__________ per consentire l’ampliamento del cimitero e la contestuale rettifica
dei confini; sul totale di ca. mq 88, ca. mq 56 sono stati scorporati a titolo gratuito,
mentre ca. mq 32, poi andati ad aggiungersi al mapp. no. 109, sono stati ceduti
al prezzo di fr. 200.- il mq. La mutazione è stata iscritta a RF il 15.4.2003
(doc. G e H).
Secondo lo stato aggiornato il mapp. no. 111 ha una superficie di mq 604 composta
per mq 115 da un canale e per i restanti mq 489 da sedime prativo (cfr.
estratto RF).
4.
4.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions
d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF
99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
4.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano Via B__________ che
serve la zona residenziale a sud del nucleo e collega perpendicolarmente la
cantonale Via L__________ con le comunali Via A__________ e Via __________. Nel
PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12.4.1988, Via B__________
è segnata come strada di raccolta SR 7.5 con un campo stradale di ml 6 ed un
marciapiede di ml 1.50 (cfr. piano del traffico). Per quanto possa interessare,
la revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 7/8.3.2005 non ne ha
modificato l’assetto.
Scopo dichiarato dell’opera, che ha connotazione di urbanizzazione generale
(art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM), è di sanare lo stato precario della strada e di
aumentare la sicurezza del pedone verificando nel contempo l’ipotesi di una
riduzione del calibro stradale rispetto a quello sancito nel PR. A tal fine e
per tutta la sua lunghezza (155 ml) la strada è stata allargata da ca. ml 4 a
ml 5.50, calibro questo comprensivo del campo stradale di ml 3.50 e di una
fascia rialzata per pedoni di m 1.50 raccordati con una linea di cubotti.
L’intervento ha comportato la ricostruzione a nuovo dello strato di fondazione,
la posa di un nuovo sistema di condotta e tombinatura per la raccolta delle
acque meteoriche, il parziale rinnovo della canalizzazione esistente per le
acque chiare e l’installazione di 3 nuovi candelabri per l’illuminazione. Sono
pure inclusi l’adeguamento rispettivamente il rifacimento a nuovo di altre
infrastrutture (cavi elettrici e relativi armadietti, cavi telefonici e
televisivi) i cui costi sono però assunti totalmente o in parte dalle Aziende
competenti. L’opera è completata con la pavimentazione a nuovo di tutta la
carreggiata, la sistemazione dei raccordi e la posa di delimitazioni costituite,
a seconda delle necessità, da mocche, muretti o cordonetti in granito (cfr.
relazione tecnica e planimetrie).
4.3. Nel ricorso si sostiene che l’opera non avrebbe migliorato in alcun modo
le condizioni di accesso alla part. no. 111.
A giusta ragione.
In effetti, stando al vigente PR, il fondo è escluso dalla zona edificabile e
l’unico scopo dell’accesso è di consentire la normale manutenzione del canale;
altre possibilità di sfruttamento non sono ragionevolmente ipotizzabili. D’altra
parte la superficie libera lateralmente al canale non è di certo praticabile
con veicoli a quattro ruote poiché è ridotta ad una modestissima striscia
erbosa.
Ora, è vero che, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso
alla strada e a dotarla di una conveniente illuminazione, dal profilo
funzionale i lavori hanno consolidato le sopra e sottostrutture migliorando
l’agibilità e la qualità di percorrenza di Via B__________, rendendo la
circolazione più sicura ed adeguando la situazione viaria alla destinazione ed
alle esigenze della zona.
Ma è altrettanto vero che per quanto concerne il mapp. no. 111 questa miglioria
potrebbe essere riferita, semmai, al solo accesso pedonale ed in quanto tale
non basta per ammettere un vantaggio particolare.
Di conseguenza in accoglimento del ricorso il contributo dev’essere annullato.
5. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto è di conseguenza il contributo di miglioria a carico della part. no. 111 è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Paola Carcano