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Incarto n.
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Lugano 16 ottobre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 22 luglio 2005 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 27 giugno 2005 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di Via __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Lo __________ ha eseguito,
nel Comune di __________, le opere di sistemazione e di risanamento completo di
Via __________, strada cantonale di collegamento principale, nel tratto di ca.
500 ml tra gli incroci con Via __________ e Via __________. Nell’ambito dell’intervento,
che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla
costruzione di un nuovo marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,
all’adeguamento degli imbocchi delle strade comunali, all’adattamento
altimetrico e planimetrico e delle pendenze come pure al rifacimento totale
della pavimentazione. Nell’opera erano anche incluse la posa delle
infrastrutture (in parte a carico degli enti competenti) e la costruzione di 2
rotonde alle estremità del tratto stradale.
Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione complessivo
per l’esecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade
cantonali stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 (FU
76/2000 del 22.9.2000).
La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 40% per la
sistemazione di Via __________ ed al 25% per la costruzione della rotonda
all’incrocio con Via __________.
Con messaggio no. 8 del 12.5.1998, il Municipio ha proposto il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa per i soli lavori eseguiti in Via __________,
vale a dire senza computare i costi inerenti l’evacuazione delle acque
meteoriche e quelli per la costruzione delle due rotonde che sono da
considerarsi opere di carattere generale. Il messaggio è stato approvato dal
Consiglio Comunale con risoluzione del 6.7.1998.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
7.1 al 6.2.2002. Il progetto è stato approvato con decreto 1.10.2002 mentre le
questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze 1°.3.2006.
1.2. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di
prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’11.2 al
12.3.2004 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
La RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 3644 e 3795 ed in tale veste è stata assoggettata
al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 94'742.61 rispettivamente di
fr. 12'446.17.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 27.6.2005.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, la ricorrente contesta la
natura dell’opera e nega di aver tratto un vantaggio particolare; quantomeno
tale vantaggio non raggiungerebbe le proporzioni indicate nel prospetto.
Con risposta del 21.01.2005 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 30.5.2007 la ricorrente confermato il
ricorso (cfr. lettera del 12.6.2007).
2.
La ricorrente contesta la natura
dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione (art. 3 cpv.
4 LCM).
La censura trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con
pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2
LCM). Di contro sfuggono al suo sindacato il principio dell’imposizione, il
piano di finanziamento come anche la natura dell’opera e quindi la quota
imponibile che sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13
cpv. 1 let. g LOC). E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in
merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
In questa sede essa è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche che
procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1
LCM) ossia un beneficio reale ed oggettivo a carattere economico che, nel
rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una
plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. Secondo la ricorrente se la creazione di un nuovo accesso stradale crea
indubbi vantaggi, viceversa la sistemazione di una strada già esistente non
porta alcun particolare beneficio a chi da decenni ne fa uso per la sua
attività commerciale, anche perché i clienti accedono per lo più in automobile.
Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva che
lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano tuttavia
ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un tale
vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di
urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di
un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è
ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento
dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla
viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.
61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
In concreto la trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai
lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di
una normale manutenzione, hanno comportato la costruzione a nuovo di un
marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, il rifacimento totale delle
sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo
tutto il tratto stradale. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente
uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento,
che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le
sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di
percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed
adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di collegamento
principale che non solo costituisce un asse di penetrazione dallo svincolo
autostradale ma è pure al servizio di un comprensorio densamente edificato ed
abitato e con destinazioni anche commerciali.
E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le
proprietà servite. Tra queste si annoverano evidentemente anche i mapp. no.
3644 e 3795 poiché direttamente confinanti con il tratto di strada sul quale
l’ente pubblico è intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale
sia di quella veicolare poiché la strada è utilizzata non solo dai clienti ma
anche dai fornitori del grande magazzino.
Nel principio l’assoggettamento dei fondi al contributi di miglioria è dunque
fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'413'299.- e la
quota prelevata del 30% (art. 7 LCM) a fr. 425'508.-, quest’ultima adeguata, in
fase di riparto, a fr. 425'499.11 (cfr. prospetto e relazione tecnica del
9.12.2003).
Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato tenuto conto della
superficie utile lorda (SUL) determinata, rispettivamente, a seconda
dell’indice di sfruttamento o dell’edificazione effettiva attuale. Oltre al
criterio della SUL è stato applicato un fattore interesse (tradotto con un
coefficiente di zona) creando le due zone A e B comprendenti l’una (A1 e A2) i fondi
confinanti per una profondità di 30 ml e l’altra (B1 e B2) i fondi retrostanti
per una profondità di ml 20. A loro volta le due zone sono state differenziate
tenendo conto che prima dei lavori i comprensorio a sud della strada (A1 e B1)
era già dotato di un marciapiede mentre quello a nord (A2 e B2) ne era quasi
totalmente sprovvisto (cfr. relazione tecnica cit. e piano del comprensorio).
Tale metodo è fondato su criteri di riparto realistici, oggettivi e facilmente
verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto
proporzionati ed attua una corretta e sufficiente distinzione, in rapporto alla
funzionalità dell’opera, tra i fondi imposti in modo tale da assicurare
condizioni di parità ai contribuenti.
Secondo la ricorrente il vantaggio tratto dalle proprietà comunque non si
giustifica nelle proporzioni risultanti dal prospetto.
I mapp. no. 3644 e 3795 appartengono entrambi al comprensorio posto a nord di
Via __________. Questo comporta l’applicazione dei fattori d’interesse per le
rispettive zone (o fasce) di appartenenza, nonché di un fattore di correzione 1
poiché il vantaggio per le proprietà derivante dal miglioramento dell’accesso
veicolare e pedonale è notevolmente maggiore rispetto a quello tratto dagli
altri fondi imposti (cfr. relazione tecnica p. 9). Sul principio tale
ragionamento è condivisibile già solo per il fatto che il centro commerciale è
fonte di traffico sia pedonale che veicolare; in quest’ottica lo sono anche i
criteri di ponderazione per rapporto alle altre proprietà imposte con indirizzo
unicamente residenziale.
Il mapp. no. 3644 ha una superficie complessiva di mq 8888 che è stata imposta
solo per mq 3660 di cui mq 2098 sono stati assegnati alla fascia A1 e mq 1562
alla fascia B1. Il mapp. no. 3795 ha invece una superficie complessiva di mq
1016 che è stata imposta per mq 516 assegnati alla fascia B2. L’ampiezza delle
fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde alle misure minime normalmente necessarie in
ambito edilizio per delimitare le aree di edificazione e di urbanizzazione
nelle zone edificabili fino ad uno sfruttamento R4. Certo si tratta di un
criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare una
differenza vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal
contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura
errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben
definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché
tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo
paritario e proporzionalmente alla superficie. De resto è proprio su tale base
che le particelle sono rimaste parzialmente esenti da contributi.
Ne consegue che i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 3644 e 3795
vanno confermati.
5.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto parte
soccombente (art. 23 LCM, 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco