Incarto n.
30.2005.27

 

 

Lugano

16 ottobre 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 22 luglio 2005 da

 

 

RI 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 27 giugno 2005 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di Via __________,


relativamente ai mapp. no. 3644 e 3795 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Lo __________ ha eseguito, nel Comune di __________, le opere di sistemazione e di risanamento completo di Via __________, strada cantonale di collegamento principale, nel tratto di ca. 500 ml tra gli incroci con Via __________ e Via __________. Nell’ambito dell’intervento, che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla costruzione di un nuovo marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, all’adeguamento degli imbocchi delle strade comunali, all’adattamento altimetrico e planimetrico e delle pendenze come pure al rifacimento totale della pavimentazione. Nell’opera erano anche incluse la posa delle infrastrutture (in parte a carico degli enti competenti) e la costruzione di 2 rotonde alle estremità del tratto stradale.
Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione complessivo per l’esecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 (FU 76/2000 del 22.9.2000).
La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 40% per la sistemazione di Via __________ ed al 25% per la costruzione della rotonda all’incrocio con Via __________.
Con messaggio no. 8 del 12.5.1998, il
Municipio ha proposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per i soli lavori eseguiti in Via __________, vale a dire senza computare i costi inerenti l’evacuazione delle acque meteoriche e quelli per la costruzione delle due rotonde che sono da considerarsi opere di carattere generale. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6.7.1998.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 7.1 al 6.2.2002. Il progetto è stato approvato con decreto 1.10.2002 mentre le questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze 1°.3.2006.

1.2. Il
Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’11.2 al 12.3.2004 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
La RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 3644 e 3795 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 94'742.61 rispettivamente di fr. 12'446.17.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.6.2005.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, la ricorrente contesta la natura dell’opera e nega di aver tratto un vantaggio particolare; quantomeno tale vantaggio non raggiungerebbe le proporzioni indicate nel prospetto.
Con risposta del 21.01.2005 il
Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 30.5.2007 la ricorrente confermato il ricorso (cfr. lettera del 12.6.2007).


2.           La ricorrente contesta la natura dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM).
La censura trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Di contro sfuggono al suo sindacato il principio dell’imposizione, il piano di finanziamento come anche la natura dell’opera e quindi la quota imponibile che sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC). E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
In questa sede essa è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.


3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) ossia un beneficio reale ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

3.2. Secondo la ricorrente se la creazione di un nuovo accesso stradale crea indubbi vantaggi, viceversa la sistemazione di una strada già esistente non porta alcun particolare beneficio a chi da decenni ne fa uso per la sua attività commerciale, anche perché i clienti accedono per lo più in automobile.
Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
In concreto la trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno comportato la costruzione a nuovo di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di collegamento principale che non solo costituisce un asse di penetrazione dallo svincolo autostradale ma è pure al servizio di un comprensorio densamente edificato ed abitato e con destinazioni anche commerciali.
E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite. Tra queste si annoverano evidentemente anche i mapp. no. 3644 e 3795 poiché direttamente confinanti con il tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare poiché la strada è utilizzata non solo dai clienti ma anche dai fornitori del grande magazzino.
Nel principio l’assoggettamento dei fondi al contributi di miglioria è dunque fondato.


4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'413'299.- e la quota prelevata del 30% (art. 7 LCM) a fr. 425'508.-, quest’ultima adeguata, in fase di riparto, a fr. 425'499.11 (cfr. prospetto e relazione tecnica del 9.12.2003).
Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) determinata, rispettivamente, a seconda dell’indice di sfruttamento o dell’edificazione effettiva attuale. Oltre al criterio della SUL è stato applicato un fattore interesse (tradotto con un coefficiente di zona) creando le due zone A e B comprendenti l’una (A1 e A2) i fondi confinanti per una profondità di 30 ml e l’altra (B1 e B2) i fondi retrostanti per una profondità di ml 20. A loro volta le due zone sono state differenziate tenendo conto che prima dei lavori i comprensorio a sud della strada (A1 e B1) era già dotato di un marciapiede mentre quello a nord (A2 e B2) ne era quasi totalmente sprovvisto (cfr. relazione tecnica cit. e piano del comprensorio).
Tale metodo è fondato su criteri di riparto realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi imposti in modo tale da assicurare condizioni di parità ai contribuenti.
Secondo la ricorrente il vantaggio tratto dalle proprietà comunque non si giustifica nelle proporzioni risultanti dal prospetto.
I mapp. no. 3644 e 3795 appartengono entrambi al comprensorio posto a nord di Via __________. Questo comporta l’applicazione dei fattori d’interesse per le rispettive zone (o fasce) di appartenenza, nonché di un fattore di correzione 1 poiché il vantaggio per le proprietà derivante dal miglioramento dell’accesso veicolare e pedonale è notevolmente maggiore rispetto a quello tratto dagli altri fondi imposti (cfr. relazione tecnica p. 9). Sul principio tale ragionamento è condivisibile già solo per il fatto che il centro commerciale è fonte di traffico sia pedonale che veicolare; in quest’ottica lo sono anche i criteri di ponderazione per rapporto alle altre proprietà imposte con indirizzo unicamente residenziale.
Il mapp. no. 3644 ha una superficie complessiva di mq 8888 che è stata imposta solo per mq 3660 di cui mq 2098 sono stati assegnati alla fascia A1 e mq 1562 alla fascia B1. Il mapp. no. 3795 ha invece una superficie complessiva di mq 1016 che è stata imposta per mq 516 assegnati alla fascia B2. L’ampiezza delle fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde alle misure minime normalmente necessarie in ambito edilizio per delimitare le aree di edificazione e di urbanizzazione nelle zone edificabili fino ad uno sfruttamento R4. Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare una differenza vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo paritario e proporzionalmente alla superficie. De resto è proprio su tale base che le particelle sono rimaste parzialmente esenti da contributi.
Ne consegue che i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 3644 e 3795 vanno confermati.


5.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 23 LCM, 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.


 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-     

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco