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Incarto n.
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Lugano 20 settembre 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Ferruccio Robbiani |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 31 ottobre 2005 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 4 ottobre 2005 dal Municipio di M__________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il
Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione
delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano
generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio
Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come
proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne
l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua
del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi
provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati
dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del
28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi
rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto
tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento
della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale
sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione
provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare
uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv.
2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti
interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali
acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i
contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure
considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un
interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 1, quale proprietaria dei mapp. no. 1811 e 1997 è stata assoggettata al
pagamento di un contributo complessivo di fr. 14'665.60.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 4.10.2005.
Da ciò il ricorso in esame nel quale è sollevata l’eccezione di perenzione del
diritto di imporre i contributi e si rimprovera al Municipio di non aver
applicato al calcolo alcun correttivo a dipendenza dello sfruttamento effettivo
dei fondi.
Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La
competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di
contributi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data
dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetto
legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in
ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione formale
della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di pronunciarsi
con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
Preliminarmente
la ricorrente sottolinea che i fondi imposti mapp. no. 1811 e 1997 sono stati
riuniti, nel frattempo, nella nuova part. no. 1811.
Il Tribunale ne prende atto. In effetti la circostanza è confermata dai
documenti prodotti ma è ininfluente ai fini del giudizio poiché decisivo è lo
stato dei fondi risultante a RF al momento della pubblicazione del prospetto
(cfr. analogicamente TE sott. 6.9.1995 in re S.; RDAT II-1994 no.
26 in fine).
4.
La procedura
in esame è fondata sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto
di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite
con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il
1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli
riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò
sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del
Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la
modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a
legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della
partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di
causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i
costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere
sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una
certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle
installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen,
Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p.
540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi
e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
5.
5.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
5.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di
contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati
conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo
dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i
sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione
che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la
tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del
70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima
complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare
del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la
quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi
(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i
tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. ad es. schede
individuali mapp. no. 1079, 534, 53, 277 ecc.) – bensì ne è complemento:
un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA
entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo
reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e
successivo Rapporto del 23.5.2001).
6.
6.1. La ricorrente ha sollevato
l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre contributi appellandosi
all’art. 106 cpv. 1 LALIA.
6.2. L’art. 99 LALIA non prevede limiti temporali per il prelievo
di contributi provvisori, una lacuna questa riconducibile ai criteri
d’imponibilità medesimi della legge.
Difatti,
diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di miglioria (LCM),
che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei contributi di costruzione
(art. 96 cpv. 6 LALIA), i contributi provvisori di costruzione non sono
percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione
di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le
opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il
contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb).
Considerato che l’obbligo contributivo è
fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione
delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi
nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa
preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è
espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può
imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il
31.12.1968 sempreché non siano già state imposte.
Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo
cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e
l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo
globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz.
pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
6.3. E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il
legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo
per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio
al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile
(art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi
successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il
Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi
non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase
dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che
poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla
ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del
finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo
dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i
conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito
dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99
LALIA; TF 10.1.2005cit.; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto.
14.4.3).
6.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi
prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.
no. 931) e non risulta – né la ricorrente sostiene – che il Comune abbia
compensato i costi con la riscossione di altri tributi.
Pertanto l’eccezione
è respinta.
7.
7.1. La
ricorrente rimprovera al Municipio di non aver considerato la destinazione
agricola dei fondi e quindi di aver omesso – a torto – l’applicazione del
correttivo previsto dall’art. 99 cpv. 4 LALIA.
7.2. L’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un
solo criterio di calcolo disponendo che il contributo provvisorio è calcolato
in proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’
ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai
restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di
una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima
e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia qualora a fronte di un
alto valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure,
al contrario, ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico
inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171 no.
14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di
facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune
un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il
contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche
ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di
semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità
di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei
disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.
2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).
7.3. Nella fattispecie in esame la percentuale imponibile è pari all’1.845749%
del valore di stima e dunque, considerato che i contributi riscossi negli anni
’80 sono dedotti, rispetta i limiti sanciti dall’art. 99 LALIA; gli elementi
del conteggio, agevolmente verificabili nella documentazione assunta agli atti,
sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano
finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla
momento della pubblicazione del prospetto comprensivi della riduzione lineare
del 30% entrata in vigore il 1°.1.1999. Parimenti conforme è il comprensorio
imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS (cfr. PGS piani 4/113B83 e
4/113B74; comprensorio d’imposizione piano LV400.01): al contributo sono state
assoggettate le proprietà situate entro il PGS, rispettivamente quelle esterne
allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni.
L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli
fondi. Infatti è importante rilevare che, da un canto, l’utilità della
canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un
certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle
condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed
all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i
quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto,
per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è
riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel
fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi
di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre
per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento
della loro destinazione.
Questi criteri d’imposizione sono stati applicati anche alla proprietà RI 1
costituita, al momento della pubblicazione del prospetto, dai mapp. no. 1811 e
1997; i fondi sono ubicati nella località L__________, una zona residenziale
edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.
7.4. Vero è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia
nell’elaborazione dei contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire
un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il
criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove
l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi
concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle
misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed
ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che
sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF
128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale
riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi
d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica
bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF 121 II
138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),
motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita e va
ponderato, semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA.
In concreto, tuttavia, i requisiti non sono adempiuti.
Bisogna infatti considerare che non a caso la legge istituisce il valore di
stima quale unica base di calcolo prescindendo
invece da altri criteri quali l’indice di sfruttamento o il fatto che un fondo
sia edificato o non lo sia (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto del
13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già
considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima
ufficiale [Lst.] e Regolamento di applicazione)
e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo provvisorio, non
occorre attuare ulteriore distinzioni a seconda dello stato dei terreni oppure in
funzione del loro sfruttamento, siano essi residenziali, industriali,
artigianali o prativi. Dopotutto le canalizzazioni non servono soltanto gli
scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono finalizzati anche ad
assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono provenire da semplici
tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Perciò è
inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola base delle
sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza considerare
gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori della zona edificabile e
l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso nel PGS, è
anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la rete sia
calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante pena il superamento del
contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture (cfr. DTF
125 I 1 c. 2b/bb; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD
I-2005 no. 33).
Come già rilevato i mappali in oggetto sono attribuiti alla zona edificabile;
il solo fatto che attualmente siano sfruttati a fini agricoli dipende da una
libera scelta della proprietaria e, considerato quanto sopra, di certo non
basta per ammettere il correttivo postulato.
Il fatto, cui accenna la ricorrente, che l’esecutivo avrebbe comunque la
possibilità di prelevare un contributo supplementare giusta l’art. 100 (e non
101) LALFIA non è pertinente. L’imposizione di un contributo supplementare non
esclude infatti il prelievo di un contributo provvisorio anche perché il
contributo supplementare è calcolato unicamente sull’aumento del valore di
stima determinato dall’intervento edile.
La contestazione è dunque infondata.
8.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico della ricorrente.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco