statuendo sul ricorso presentato in data 4 novembre 2005 da
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RI 1 rappr. dall’avv RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 4 ottobre 2005 dal Municipio di M__________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il
Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione
delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano
generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio
Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come
proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne
l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua
del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi
provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati
dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del
28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi
rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto
tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento
della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale sufficiente
per il prelievo reiterato del contributo di costruzione provvisorio. In epilogo
il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare uno o più nuovi
procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato
in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti
interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali
acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i
contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure
considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un
interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 1095 e 1143 ed in tale veste è stato
assoggettato al pagamento di un contributo complessivo di fr. 9'058.25.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 4.10.2005.
Da ciò il ricorso in esame nel quale è contestato che l’opera procuri un
beneficio ed è chiesto l’annullamento del contributo per compensazione con un
credito che il ricorrente vanta nei confronti del Comune per aver eseguito a
sue spese una parte dell’impianto di canalizzazione.
Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetto
legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in
ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione
formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di
pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
La procedura in esame è fondata
sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento
parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge
federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992.
Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i
sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti
ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no.
4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA
nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a
legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della
partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di
causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i
costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere
sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la
materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF
128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi
e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
4.
4.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
4.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di
contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati
conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo
dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i
sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione
che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la
tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del
70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima
complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare
del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la
quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi
(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i
tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale
mapp. no. 1095; si veda inoltre ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534,
53, 277 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente
consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha
creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e
100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
5.
5.1. Il ricorrente rammenta di
aver provveduto nel 1964 a costruire a proprie spese la fognatura necessaria
per poter edificare il mapp. no. 1095. La canalizzazione fu posata in parte su
suolo pubblico (mapp. no. 1046, 1095 e 494) ed in parte su suolo privato (mapp.
no. 527) e, stando agli accordi di allora, il Municipio si assunse l’onere
finanziario del tratto realizzato sull’area pubblica (doc. D, E, G). Ad oggi,
tuttavia, la spesa non è stata rimborsata.
Perciò il ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dall’opera,
essendo il Comune il reale beneficiario.
5.2. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri
preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.
5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di
miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante
dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di
evacuazione e depurazione delle acque.
Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di
miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei
contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; TF 10.1.2005 N.
2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33), questi ultimi non sono
percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione
di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le
opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il
contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).
Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la
costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma
si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è
allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono
convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura
non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,
ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità
di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi
nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità
(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà
escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro
destinazione.
Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben
determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta
la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello
destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle
costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di
allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).
Ne consegue anche che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento
dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino
imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF
10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente,
che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel
comprensorio imponibile delimitato dal PGS.
Ne consegue, infine, che dal momento che le opere sono previste in un PGS
approvato il beneficio non può essere rimesso in discussione nell’ambito della
procedura di prelievo di contributi. In effetti l’adozione del PGS – i cui atti
sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55
cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo
comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124
let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). Di conseguenza i suoi
contenuti vanno contestati, semmai, impugnando la risoluzione legislativa.
5.3. In concreto il tratto di canalizzazione realizzato dal ricorrente risale al
1964 ed è dunque un’opera vetusta sfruttata da tempo, tanto è vero che nel PGS
è annoverata tra le opere da sostituire o da risanare (cfr. PGS piano
4/113B74). In queste condizioni, quand’anche si volesse prescindere da quanto
detto al considerando precedente, di certo il beneficio derivante dal PGS non
può essere seriamente contestato (cfr. TE sott. 28.9.1995 in re P. e successiva
sentenza del TF 30.1.1997 cit.; RDAT 1984 no. 40).
I mapp. no. 1095 e 1143 sono due fondi ubicati in località M__________, una
zona residenziale edificabile inclusa nel PGS. D’altra parte le opere imposte sono
contemplate dal PGS.
Ciò basta ai fini dell’assoggettamento.
6.
6.1. Il ricorrente chiede la
compensazione del contributo di costruzione con la spesa sostenuta nel 1964 per
realizzare la canalizzazione e quindi edificare il mapp. no. 1095. Esposta una
spesa complessiva di fr. 9'000.-, egli chiede l’accertamento peritale del
credito a suo favore.
6.2. Il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo e non è
vincolato alle domande di prova delle parti (art. 104 LALIA, art. 18 cpv. 1
LPamm.); ciò comporta la facoltà per il giudice di apprezzare anticipatamente
le prove offerte e di rifiutare quelle che reputa inconcludenti o irrilevanti (DTF
122 II 464 c. 4a; RDAT II-1999 no. 57 c. 2, no. 62 c. 3c/cc; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4 e 5).
In concreto la prova peritale è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
6.3. Giusta l’art. 125 cifra 3 CO a fronte di un’obbligazione derivante dal
diritto pubblico, quale è il contributo di costruzione, la compensazione non
può essere opposta al Comune creditore contro la sua volontà (TF
30.1.1997 cit.; RDAF 1994 298 c. 2d; Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 658; Knapp, Précis de droit
administratif, 4e ed., no. 738 in fine).
Non esistono norme speciali che deroghino al suddetto principio, in particolare
la compensazione ed il condono del contributo di costruzione sono ipotesi che né
la LALIA né il Regolamento comunale delle canalizzazioni di M__________ riconoscono.
La giurisprudenza, dal canto suo, non ammette che il disporre di un impianto
proprio o l’aver sostenuto in passato spese per la costruzione della fognatura
costituiscano motivo di riduzione o di condono del contributo (cfr. RDAT
1984 no. 40, 1990 no. 35; TE sott. 28.9.1995 cit.).
A ciò si aggiunge che il Comune non ha emesso alcuna risoluzione formale di esonero
e che neppure l’accordo stipulato dalle parti nel 1964 (doc. G) prevede
l’esenzione del ricorrente dal pagamento del contributo.
La domanda del ricorrente è dunque infondata.
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco