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Incarto n.
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Lugano 20 settembre 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Ferruccio Robbiani |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 novembre 2005 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 4 ottobre 2005 dal Municipio di M__________ nell’ambito
della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il
Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione
delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano
generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio
Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come
proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne
l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua
del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi
provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati
dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del
28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi
rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto
tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento
della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale
sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione
provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare
uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv.
2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti
interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali
acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i
contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure
considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un
interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 931 ed in tale veste è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 63'993.80.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 4.10.2005.
Da ciò il ricorso in esame, inteso ad ottenere l’annullamento del contributo, nel
quale si contesta il fatto che i contributi siano calcolati su opere già
oggetto di consuntivo, per le quali, oltretutto, il diritto d’imposizione
sarebbe perento, come pure l’addebito agli attuali proprietari dei costi per opere
previste in un lontano futuro poiché contrario al principio dell’equivalenza e
della parità di trattamento.
Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetto
legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in
ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione
formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di
pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
3.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
3.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di
contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati
conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo
dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i
sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione
che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la
tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del
70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima
complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare
del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la
quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi
(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i
tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale
mapp. no. 931; vedi inoltre schede individuali mapp. no. 1079, 534, 53, 277
ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita
dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la
base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e
100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
4.
4.1. Preliminarmente la ricorrente
rimprovera al Municipio una violazione del diritto federale per aver calcolato
il contributo sulla base del solo valore di stima fiscale.
4.2. La LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle
nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle
acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale
hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale
di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi
del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127a del 2.7.1993 e del 16.3.1994
concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del
15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche – da eseguire conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc) – e quello dei contributi di costruzione la Confederazione ha
rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i
concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del
principio di causalità; quest’ultimo è già contemplato, peraltro, dall’art. 2
LPAmb. ed insegna che i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della
legge devono essere sostenuti da chi ne è causa.
I Comuni godono dunque di una certa autonomia nel disciplinare la materia del
finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128
I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher
Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi
e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
4.3. L’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un solo criterio di
calcolo disponendo che il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al
valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico
correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai restrittivo – in
forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di una manifesta
divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli
equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia qualora a fronte di un alto
valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque,
oppure, al contrario, ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un
carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p.
1171 no. 14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di
facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune
un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il
contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche
ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di
semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità
di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei
disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb,
128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).
4.4. Vero è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia
nell’elaborazione dei contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire
un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il
criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove
l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi
concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle
misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed
ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che
sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF
128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale
riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi
d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica
bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF
121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),
motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita ed andrebbe ponderato,
semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. La
ricorrente non si appella a questa normativa; in realtà a giusta ragione poiché
i requisiti non ne sono adempiuti.
Infatti è importante sottolineare che non a caso la legge istituisce il valore
di stima quale unica base di calcolo prescindendo
invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di sfruttamento o il fatto
che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto
del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già
considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima
ufficiale [Lst.] e Regolamento di
applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo
provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda dello stato
dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi residenziali,
industriali, artigianali o prativi.
La censura è dunque infondata.
5.
5.1. Nel ricorso è criticato il
fatto che i contributi siano calcolati su opere già oggetto di consuntivo e
risalenti a periodi remoti nel tempo. Sostanzialmente se ne contesta
l’imponibilità.
La ricorrente evidenzia, innanzitutto, che gli art. 99 e 99a LALIA non offrono
alcuna definizione del concetto di “opera”. Quindi, ricorrendo all’interpretazione
teleologica e grammaticale della normativa, essa sostiene che con il termine “opera”
il legislatore ha inteso qualificare ogni singola tratta di canalizzazione e sancire,
per ognuna di esse, l’imponibilità separata ed in fasi ben distinte sulla base
del preventivo e del consuntivo. Perciò, in concreto, per le opere già
realizzate si giustificherebbe un contributo definitivo anziché provvisorio.
La ricorrente è dell’avviso, peraltro, che quand’anche si privilegiasse
un’interpretazione estensiva del concetto di “opera” ampliandolo all’intera
rete delle canalizzazioni, per la parte dei costi esposti a consuntivo il
prelievo comunque non sarebbe conforme alla LALIA poiché i contributi
provvisori sono prelevati sul preventivo.
Infine, ed in ogni caso, i contributi per le opere compiute calcolati su costi consuntivi
non sarebbero esigibili perché perenti.
5.2. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri
preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.
5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di
miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante
dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di
evacuazione e depurazione delle acque.
Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di
miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei
contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; TF 10.1.2005 N.
2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33), questi ultimi non sono
percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione
di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le
opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il
contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).
Ciò considerato la tesi della ricorrente, secondo cui il concetto di “opera”
sarebbe riferibili solo ad un singolo tratto o impianto di evacuazione, è priva
di fondamento.
Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la
costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma
si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è
allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono
convogliate le acque di rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura
non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,
ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla
possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i
fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità
(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà
escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro
destinazione.
Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben
determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta
la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello
destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle
costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di
allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).
E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha
previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di
canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento
dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.
1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a
seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una
semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.
Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei
contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio
derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo
la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della
rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono
quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali
votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati
dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto
del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).
5.3. Dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle
canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma
provvisoria sulla base del preventivo. Quand’anche il Comune optasse per la
formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della
messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi
provvisori (art. 8 cpv. 3 DELALIA).
Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale
della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente
condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non
avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi
riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133
cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi
per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già
state imposte.
Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui
l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e
l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo
globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 cit.). Sempre con
riferimento al tema della prescrizione sia aggiunto, per scrupolo di
motivazione, che l’art. 108 cpv. 1 LALIA si riferisce alla prescrizione delle
singole rate non all’obbligo contributivo e che il rinvio della ricorrente
all’art. 16 LCM non è pertinente per l’inapplicabilità della LCM esplicitamente
sancita dall’art. 96 cpv. 6 LALIA (cfr. TF 10.1.2005 cit.)
5.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi
prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.
no. 931) e non risulta – né la ricorrente sostiene – che il Comune abbia compensato
i costi con la riscossione di altri tributi.
Perciò le spese per opere già eseguite sono computabili.
6.
6.1. La ricorrente censura
l’addebito agli attuali proprietari dei fondi di costi per opere soltanto
preventivate e previste in un lontano futuro.
Essa rileva che il prelievo colpisce di fatto sull’arco di oltre 40 anni solo i
proprietari iscritti a RF al momento della pubblicazione del prospetto e dunque
non rispetterebbe la giurisprudenza in materia di oneri preferenziali poiché il
particolare vantaggio economico non sarebbe proporzionale ai costi che fungono
da base di calcolo, specie se si considera che molte delle opere da finanziare
non sono ancora state realizzate bensì sono pianificate sul lungo periodo. Ma
non solo, l’operazione costituirebbe anche una violazione dei principi dell’equivalenza
e della parità di trattamento. Perciò, visto che i contributi sono esigibili
dalla data d’inizio dei lavori, il finanziamento dovrebbe avvenire in diverse
tappe, con prelievi successivi e secondo comprensori più delimitati anziché
indistintamente per tutti gli interventi preventivati e pianificati.
6.2. Il rispetto del principio dell’equivalenza presuppone l’esistenza di una
certa correlazione o di un rapporto perlomeno ragionevole tra l’ammontare del
singolo contributo ed il valore economico della prestazione (DTF 126 I
180 c. 3a/bb).
Ora, le canalizzazioni non servono
soltanto gli scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono finalizzati
anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono provenire da
semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio.
Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola
base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza
considerare gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori della zona
edificabile e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso
nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la
rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante pena il
superamento del contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture
(cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb).
E’ palese che ciò si riflette inevitabilmente sui costi di costruzione e quindi
sull’ammontare del contributo, senza che, per questo motivo, sia ravvisabile
una violazione dei principi dell’equivalenza e della parità di trattamento
(cfr. TF 10.1.2005 cit.).
6.3. L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA
in base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della
conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla
base del preventivo totale ed in proporzione al valore di stima.
Ne consegue che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento
dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino
imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione. Ai fini
dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista
dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato
dal PGS medesimo (cfr. TF 10.1.2005 cit.).
Il mapp. no. 931 è un fondo ubicato in località P__________, una zona
residenziale a carattere intensivo, è edificato, allacciato alla canalizzazione
ed incluso nel PGS. Ciò basta ai fini dell’assoggettamento.
Per quanto concerne l’ipotesi del prelievo a tappe successive vale quanto già rammentato
al precedente considerando 5.2.
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco