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Incarto n.
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Lugano 27 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 5 dicembre 2005 da
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ISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 tutti rappr. dallo RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 9 novembre 2005 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
la realizzazione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ - Via __________),
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. La zona industriale-comparto
est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________.
In passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________,
da Via __________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e
da Via __________, quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato
attraverso sedimi privati.
Il vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 7.5.2002 (revisione 1996), qualifica il primo tratto di Via __________ come
strada di servizio e Via __________ come strada prevalentemente pedonale; Via __________,
prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada di raccolta.
Considerata la presenza di importanti aziende nel comprensorio ed in ragione
dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha risolto di urbanizzare la zona
industriale-comparto est costruendo, in attuazione del PR, il primo tratto
della strada di raccolta, e cioè il primo tratto della nuova strada industriale
(lotti I e II): la cosiddetta camionale. L’intervento, proposto con messaggio
municipale 8/2000, è stato approvato in data 25.9.2000 dal Consiglio Comunale
che a tal fine ha stanziato un credito di investimento di fr. 4'296'817.- ed
autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% del
costo totale; tale risoluzione legislativa è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.2. L’esecuzione dell’opera stradale, che ha comportato espropriazioni varie,
è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei
progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge
sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di
espropriazione (inc. no. 3/01 e 50/02 di questo Tribunale).
1.3. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di
prelievo di contributi di miglioria per la costruzione della nuova camionale pubblicando
il prospetto dal 16.8 al 15.9.2004 e notificando un avviso personale ai
contribuenti interessati.
I comproprietari del mapp. no. 182 sono così stati assoggettati al pagamento di
un contributo di miglioria di fr. 77'586.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 9.11.2005.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i contribuenti
contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il piano del
perimetro e la percentuale imponibile.
Con risposta del 19.1.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione svoltasi il 6.2.2007 ha avuto esito infruttuoso.
Esperito un sopralluogo il 20.2.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono
comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive
tesi e domande.
2.
Il ricorso in esame del 5.12.2005 (come
il precedente reclamo) è stato interposto a nome delle Comunioni ereditare __________,
MIST 3 e MIST 4.
Il Comune ha sollevato un dubbio in merito alla ricevibilità del ricorso ritenendo
data una incongruenza tra i nominativi dei ricorrenti e le risultanze del RF, ed
osservando che una comunione ereditaria non ha personalità giuridica. Tale argomento
pare quanto meno sorprendente poiché, prima ancora che ai ricorrenti, una
incongruenza potrebbe essere rimproverata al Comune medesimo. In effetti, gli
atti pubblicati (avviso personale compreso) indicano, quale proprietaria del
mapp. no. 182, la Comunione eredi __________ e __________ e dunque non
corrispondono all’iscrizione a RF (cfr. prospetto, avviso personale, distinta
lettere raccomandate).
Ciò detto, all’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004), il
mapp. no. 182 risultava intestato alla Comunione ereditaria composta da __________,
MIST 3 e MIST 4 (cfr. estratto SIFTI d.g. 1996 del 1.3.2004).
Nel corso del 2005 a __________ sono subentrati, per successione, gli eredi MIST
1 e MIST 2 (cfr. doc. B; estratto SIFTI d.g. 3224 del 21.4.2005).
Il ricorso in esame, ancorché interposto nel 2005, riporta correttamente i
nominativi che figuravano a RF al momento della pubblicazione del prospetto
(art. 5 cpv. 2 LCM). Esso è dunque ricevibile in ordine.
3.
A norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il
contributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà alla data della
pubblicazione del prospetto.
MIST 1 e MIST 2, quali eredi di __________, per legge hanno acquistato
l’universalità della successione al momento della sua apertura e sono dunque
subentrati di diritto nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art.
102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24
LPamm.). Pertanto, insieme con MIST 3 e MIST 4, essi sono soggetti imponibili e
rispondono del contributo in esame.
Irrilevante è, ai fini del presente procedimento, l’alienazione del mapp. no.
182 avvenuta nel 2009 mediante esercizio di un diritto di compera (cfr.
estratto SIFTI d.g. 7058 del 29.7.2009). Infatti, essendo di natura personale,
il debito derivante da contributi di miglioria non è cedibile. Di conseguenza
non occorre verificare se nel contratto di compra-vendita sia stata stipulata
una clausola contraria, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte
dell’acquirente, poiché questa varrebbe comunque unicamente inter partes e non
sarebbe opponibile al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005
no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem
Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach
dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato di
Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ __________
ed accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________,
in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________,
su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco
all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444.
La camionale consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente
una banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si
rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti
gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in
particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle
infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di
delimitazione.
Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la camionale
dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto che si sviluppa
nelle zone __________, e raccordata a nord alla superstrada __________ in zona __________
(cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________).
Il risultato oggettivo dell’intervento è una struttura pubblica nuova, completa
e conforme alle esigenze di zona i cui benefici, risultanti dal confronto tra
la situazione attuale e quella pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il
sopralluogo per averne chiara conferma. In effetti nel PR Via __________ è
assegnata alla categoria delle strade prevalentemente pedonali e non sono
prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa non
si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A ciò
si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65
ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme
solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per
ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata
(cfr. doc. fotografica). In definitiva si tratta perciò di una via di accesso che
poteva essere accettabile in passato poiché, considerato lo stato pregresso di
Via __________, non vi erano alternative valide. E’ tuttavia palese che, seppur
percorribile, Via __________ non sia adeguata ad un’area industriale ed al
traffico di mezzi pesanti.
Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio, al quale appartiene anche
il mapp. no. 182, è dunque stato convenientemente urbanizzato.
4.3. Il mapp. no. 182 è un terreno inedificato di mq 9650 che confina a nord
con Via __________, ad est con il riale __________ e a sud con la nuova
camionale.
I ricorrenti rimproverano al Municipio una contraddizione tra quanto disposto dalla
pianificazione e l’opera eseguita, quest’ultima essendo stata realizzata in
modo incompleto sebbene il prolungamento a sud sia sancito dal PR e le procedure
per l’esecuzione del raccordo alla superstrada __________ abbiano subito una
evidente accelerazione nel corso degli ultimi anni. In considerazione di tali
circostanze, specie della mancanza del predetto raccordo alla superstrada, i
ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Essi aggiungono
peraltro che il Consiglio Comunale, quando ha votato il credito, non era consapevole
della situazione, il Municipio avendo omesso di specificare che il raccordo non
sarebbe stato realizzato immediatamente.
Tale censura non è atta ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare.
Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa (relazione
tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate carenze nell’urbanizzazione
della zona industriale-comparto est, assicurando allo specifico comprensorio un
accesso stradale confacente per favorire l’insediamento di industrie e l’ampliamento
di aziende già presenti. Il tutto conformemente agli indirizzi pianificatori ed
alla destinazione sancita dal PR.
Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo
cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato
nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è
ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver
comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica
dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo. Gli intendimenti del Municipio, come
anche lo scopo e le componenti dell’opera imposta, sono stati perfettamente
recepiti dal Consiglio Comunale: i verbali della commissione edilizia e della
commissione della gestione ne offrono palese riscontro. Perciò, contrariamente
a quanto pretendono (a torto) i ricorrenti, esso ha autorizzato l’intervento ed
il prelievo di contributi di miglioria con piena cognizione di causa. Eventuali
contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero
dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione del legislativo nelle forme
ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC.
Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non
significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano
tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede
nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo
stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa indubbiamente
migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza indispensabili
ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è posto il Municipio è
stato raggiunto.
Il mapp. no. 182 si trova posto a confine con la camionale e vi ha un accesso
diretto; il vantaggio particolare non è dunque seriamente contestabile.
5.
5.1. Secondo i ricorrenti il
comprensorio imposto dovrebbe essere ampliato al comparto meridonale della zona
industriale (località __________ e __________) poiché, una volta che la
camionale sarà completata verso sud, i proprietari di quel settore dovranno
forzatamente utilizzare il tratto già eseguito (e qui imposto) per accedere alla
superstrada __________.
5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit. 2862 ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non
da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel
principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.
Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete
possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante
ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate. Il criterio decisivo per la
delimitazione del piano è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29
c. 4.2; Reitter, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Posto che in materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un
ampio margine di autonomia, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali.
5.3. L’ampliamento del piano del perimetro perorato dai ricorrenti, che di
riflesso comporterebbe una riduzione del contributo a loro carico, non è
riferito a singoli fondi bensì ad un’area intera; esso è quindi proposto in
termini a tal punto generici da impedire un confronto concreto. D’altra parte
bisogna considerare che il settore al quale essi alludono è già servito in
maniera indipendente dalla strada cantonale e dal primo tratto di Via __________,
non ha accesso dalla nuova camionale e quindi nemmeno necessità di usufruirne.
Come già evidenziato l’opera imposta è costituita dal nuovo tratto di camionale
realizzato per urbanizzare la zona industriale est. Il vantaggio particolare si
riconduce dunque a questo tratto stradale, non a quello che ne formerà il
completamento verso sud e nemmeno al futuro raccordo con la superstrada. In
quest’ottica il piano del perimetro in esame, che include i fondi confinanti ed
alcuni fondi retrostanti con accesso dalla camionale, considera solo le
proprietà che hanno tratto un effettivo e particolare beneficio dall’opera. Perciò
esso appare rispettoso dei principi costituzionali.
6.
Nel solco della precedente censura
i ricorrenti contestano la quota imponibile sostenendo che i proprietari
interessati dalla seconda (futura) tratta della camionale vanno imposti almeno
in ragione del 20% con conseguente diminuzione del contributo a carico delle
particelle adiacenti al segmento già realizzato.
A prescindere dal fatto che l’ampliamento del perimetro non è stato ammesso, la
censura è irricevibile: i ricorrenti trascurano che la percentuale imponibile è
un tema ormai insindacabile. Infatti per giurisprudenza ripetutamente confermata
ed acquisita la decisione di principio sul prelievo di contributi, sulla natura
dell’urbanizzazione e sulla quota imponibile è di competenza esclusiva del
legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni
vertenti su tali elementi vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del
legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti
dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD
II-2005 no. 26). Questo Tribunale è competente a statuire solo sul prospetto
dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM).
In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di
miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel
contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha
fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM).
Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.
Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.
7.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto
soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm), con l’obbligo di rifondere le ripetibili
al Comune siccome rappresentato da un legale.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico dei ricorrenti con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 1’000.- per ripetibili. I ricorrenti ne rispondono in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco