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Incarto n.
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Lugano 27 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 31 marzo 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 27 febbraio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
la realizzazione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ - Via __________),
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causa congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. no. 30.2007.48 inerente la procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione dell’accesso alla strada industriale della part. no. 162,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. La zona industriale-comparto
est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________.
In passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________,
da Via __________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e
da Via __________, quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato
attraverso sedimi privati.
Nel vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 7.5.2002 (revisione 1996), il primo tratto di Via __________ è qualificato
come strada di servizio, mentre Via __________ e la strada lungo l’argine del
riale __________ (già sterrata) sono definite strade prevalentemente pedonali;
Via __________, prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada
di raccolta.
1.2. Il mapp. no. 162 è un terreno inedificato di 17'897 mq ubicato nella zona
industriale-comparto est; retrostante rispetto alla strada di raccolta, esso confina
a nord con Via __________ e ad ovest con il riale __________.
Nell’ambito della revisione del PR la proprietaria ha impugnato il piano
rivendicando la garanzia di un accesso veicolare da Via __________ o, in
subordine, dalla strada prevalentemente pedonale; più subordinatamente ancora,
ha sollecitato una indennità di espropriazione.
Il ricorso, respinto dal Consiglio di Stato, è stato riproposto dinanzi al
Tribunale della pianificazione del territorio che, su richiesta delle parti, ha
sospeso la procedura. Il Comune aveva infatti preannunciato l’adozione di una
variante che, per creare un accesso al mapp. no. 162, modificava parzialmente
la gerarchia della strada d’argine assegnandole, per una lunghezza di ca. 70
ml, funzione di strada di servizio con imbocco dalla strada di raccolta. Tale
modifica, concretizzata nelle forme di una variante di poco conto, è stata
approvata dal Consiglio di Stato con decisione del 18.5.2004 che non è stata
impugnata. Perciò, con decreto del 18.8.2004, il Tribunale della pianificazione
del territorio ha stralciato il ricorso, a suo tempo interposto dalla proprietaria,
in quanto divenuto privo di oggetto (TPT inc. no. 90.2002.85).
1.3. Nel frattempo, considerata la presenza di importanti aziende nel
comprensorio ed in ragione dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha
risolto di urbanizzare la zona industriale-comparto est costruendo, in
attuazione del PR, il primo tratto della strada di raccolta, e cioè il primo
tratto della nuova strada industriale (lotti I e II): la cosiddetta camionale.
L’intervento, proposto con messaggio 8/2000, è stato approvato in data
25.9.2000 dal Consiglio Comunale che a tal fine ha stanziato un credito di
investimento di fr. 4'296'817.- ed autorizzato il prelievo di contributi di
miglioria nell’ordine del 60% del costo totale.
In esito all’entrata in vigore della nota variante di PR, in data 14.2.2005 il
Consiglio Comunale ha inoltre approvato la realizzazione della strada di
servizio, quale nuovo accesso al mapp. no. 162, il relativo credito di
costruzione di fr. 241'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria in ragione
del 100% a carico del fondo medesimo (MM 20/2004).
Tali risoluzioni legislative sono cresciute incontestate in giudicato.
L’esecuzione delle due opere stradali, che hanno comportato espropriazioni
varie, è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei
progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge
sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di
espropriazione (TE inc. no. 3/01, 50/02, 20.2005.37).
1.4. Il mapp. no. 162 si trova, perciò, ad essere colpito da due procedure di
prelievo di contributi di miglioria: l’una dipendente dalla costruzione della
nuova camionale e l’altra dalla costruzione del nuovo accesso. Entrambe
contestate con motivazioni sostanzialmente analoghe, esse sono state congiunte
per una unica istruttoria (art. 23 LCM e 51 LPamm).
1.5. Oggetto del presente giudizio è il contributo di miglioria emesso per la
costruzione della nuova camionale.
Il Municipio ha avviato la procedura pubblicando il prospetto dal
16.8 al 15.9.2004 e notificando un avviso personale ai contribuenti
interessati.
RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 162, è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 143'891.90.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 27.2.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria
contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, la natura
dell’opera stessa, e gli elementi di calcolo dei contributi.
Con risposta dell’11.4.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione svoltasi il 4.10.2006 ha avuto esito infruttuoso.
Esperiti i sopralluoghi del 20.2/2.4.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono
comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive
tesi e domande.
2.
Preliminarmente (e per mero
scrupolo di motivazione) si osserva che nel corso della procedura il mapp. no.
162 è stato alienato mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. d.g.
3601 del 25.3.2008). Con scritto del 30.12.2008 l’acquirente ha chiesto di
subentrare nella presente procedura, domanda che ha però ritirato all’udienza
finale.
A giusta ragione.
In effetti, prescindendo dall’unica valida ipotesi di subingresso nella lite,
data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per
analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.), il debito
derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile: ne risponde
soltanto colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della
pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali clausole
contrattuali contrarie, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte
dell’acquirente, valgono unicamente inter partes e non sono opponibili al
Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht,
Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
76).
All’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004) RI 1 era ancora
proprietaria del mapp. no. 162 e di conseguenza resta soggetto imponibile.
3.
La ricorrente afferma che la nuova
camionale è legata inscindibilmente al collegamento della futura superstrada __________
e costituisce un elemento fondamentale del piano generale degli assi stradali
di attraversamento del Comune, voluto per alleggerire la strada cantonale del __________.
Perciò essa è parte integrante dell’urbanizzazione di base ed in quanto tale
non è imponibile.
La censura è irricevibile: la ricorrente trascura che la natura dell’opera, come
la legittimità stessa dell’imposizione, sono temi ormai insindacabili. Infatti
per giurisprudenza ripetutamente confermata ed acquisita la decisione di
principio sul prelievo di contributi, sulla natura dell’urbanizzazione e sulla
quota imponibile è di competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT
II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni vertenti su tali elementi vanno dunque
sollevate impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).
In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di
miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel
contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha
fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM).
Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.
Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti
ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art.
5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato
di Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ ed
accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________,
in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________,
su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco
all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444.
La strada consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente una
banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si
rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti
gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in
particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle
infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di
delimitazione.
Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la
camionale dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto nelle zone
__________, e raccordata a nord alla superstrada __________ __________ in zona __________
(cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________).
Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio è dunque stato urbanizzato
in maniera consona allo sfruttamento ammesso.
4.3. La ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare affermando
che l’opera è monca ed incompiuta. Inscindibilmente correlata con il raccordo
alla superstrada __________, che tutt’ora non è realizzato, la camionale non
permetterebbe né un collegamento con le arterie principali di traffico, né un
accesso idoneo al mapp. no. 162.
La censura è inconsistente.
Come già evidenziato, la camionale è accessibile da Via __________ che sbocca
direttamente sulla strada cantonale del __________, arteria principale di collegamento
e di transito verso il __________. Il mapp. no. 162 ha accesso alla camionale
attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale. Pertanto,
contestando le possibilità di allacciamento e di accesso la ricorrente nega
l’evidenza.
Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa
(relazione tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate
carenze nell’urbanizzazione della zona industriale-comparto est, assicurando
allo specifico comprensorio un accesso stradale confacente per favorire
l’insediamento di industrie e l’ampliamento di aziende già presenti. Il tutto
conformemente agli orientamenti pianificatori ed alla destinazione sancita dal
PR.
Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo
cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato
nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è
ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver
comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica
dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo.
Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non
significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano
tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede
nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo
stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa
indubbiamente migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza
indispensabili ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è
posto il Municipio è stato raggiunto.
Del resto gli intendimenti dell’esecutivo, come anche lo scopo e le componenti
dell’opera imposta, sono stati perfettamente recepiti dal Consiglio Comunale
che ha autorizzato l’intervento ed il prelievo di contributi di miglioria a
maggioranza e con piena cognizione di causa (cfr. verbali della commissione
edilizia e della commissione della gestione). Di conseguenza, eventuali
contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero
dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione legislativa nelle forme ed
entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC.
4.4. La ricorrente sostiene, inoltre, che nei piani pubblicati non è stato
predisposto né indicato l’accesso al mapp. no. 162 dalla camionale secondo
quanto previsto dalla nota modifica del PR, così come non è stato specificato
l’onere finanziario per la sua realizzazione. Pertanto, mancando tale accesso e
non potendone usufruire, la proprietà non beneficia affatto dell’opera.
Questa tesi è contraddittoria e manifestamente non regge.
Si ribadisce che il mapp. no. 162 dispone di un accesso veicolare dalla
camionale attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale __________:
accesso formalmente sancito in sede pianificatoria con l’approvazione
governativa della variante del PR in data 18.5.2004 e chiaramente segnato anche
sul piano del perimetro dei contributi.
All’epoca della pubblicazione del prospetto dei contributi (16.8-15.9.2004)
tale accesso era dunque garantito. Garanzia alla quale consegue quella
possibilità d’uso dell’opera che basta per ammettere il vantaggio particolare (RtiD
II-2008 no. 31 c. 4.4 e rinvii).
Pertanto la censura si rivela, oltre che irragionevole, quanto meno
pretestuosa.
4.5. La ricorrente contesta, infine, di aver tratto un vantaggio particolare dalla
costruzione della camionale poiché il mapp. no. 162, oltre ad essere già
interamente urbanizzato, ha sempre avuto un accesso veicolare sufficiente e
idoneo da Via __________.
La circostanza che la zona fosse, in qualche modo, già servita ed in parte
attrezzata risulta dagli atti e non è contestata dal Comune. Questo non è,
tuttavia, un elemento risolutivo poiché la preesistenza di infrastrutture di
principio non invalida i benefici indotti da un’opera nuova; basti pensare che
una opera di urbanizzazione realizzata a nuovo viene progettata secondo metodi
tecnicamente progrediti (cfr. art. 6 Lstr.) e tenuto conto di esigenze che non
sono immutabili specie in un comprensorio che, come quello in esame, non è
ancora completamente insediato. In concreto bisogna piuttosto considerare il
risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale è stata creata una
struttura pubblica nuova, completa e conforme alle esigenze di zona i cui
benefici, risultanti dal confronto tra la situazione attuale e quella
pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il sopralluogo per averne chiara
conferma.
Non è decisivo, neppure, che Via __________ adempia, secondo la ricorrente,
alle necessità del mapp. no. 162 poiché questo è un argomento che, oltre ad
esprimere una opinione prettamente soggettiva, trascura del tutto la gerarchia
stradale sancita nel PR. Come già evidenziato Via __________ è assegnata alla
categoria delle strade prevalentemente pedonali e, stando al piano viario, non
sono prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa
non si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A
ciò si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65
ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme
solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per
ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata
(cfr. doc. fotografica; verbale sopralluogo 2.2.2008). In definitiva si tratta
perciò di una via di accesso che poteva essere accettabile in passato poiché,
considerato lo stato pregresso di Via __________, non vi erano alternative
valide. E’ tuttavia palese che, seppur percorribile, Via __________ non sia
adeguata ad un’area industriale poiché impedisce, o comunque non garantisce, la
possibilità di transito regolare con mezzi pesanti.
Ferme restando tali premesse, nondimeno non può essere trascurato che, sempre
stando al piano viario, Via __________ non è completamente preclusa al
traffico, bensì resta aperta al transito veicolare per i confinanti, quanto
meno con veicoli leggeri. Il mapp. no. 162, ubicato lungo il tratto meno
deteriorato della strada, vi dispone quindi comunque di un accesso, sia pure
limitato ai veicoli leggeri. Ciò pone la proprietà in una situazione lievemente
differente rispetto ai terreni posti a valle della camionale ed a quelli che hanno
anche un fronte su Via __________ tuttavia lungo il tratto più dissestato: per
questi fondi, infatti, l’unica consona via di accesso con veicoli pesanti e
leggeri è la camionale stessa. In quest’ottica il mapp. no. 162 ha dunque
tratto un vantaggio minore.
5.
5.1. La ricorrente contesta, in
riferimento al calcolo del contributo, che il costo della strada di servizio non
sia stato specificato; per questo motivo i vantaggi per il mapp. no. 162, e
dunque il contributo al mq, non sono stati correttamente determinati.
Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento rispetto ai mapp. no. 185 e
182.
5.2. A norma dell’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è
ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della
superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali
circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo
vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di
criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e
di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità
di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio 2862 cit., ad art. 9
p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29
c. 5.1 e rinvii).
Il criterio decisivo per la ripartizione dei contributi è il vantaggio
particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.
95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.3. La ricorrente vorrebbe, in sostanza, che il contributo a suo carico per la
nuova camionale sia stabilito tenendo conto dei costi per la costruzione della
strada di servizio.
Tuttavia, se da un lato una correlazione tra la camionale e la strada di
servizio non può certamente essere negata, d’altro lato va tenuto presente che i
contributi in esame sono prelevati per la camionale in relazione alla quale,
come si è visto, il vantaggio particolare risulta già dalla sola possibilità
d’uso sancita con il PR. Di conseguenza i costi per la strada di servizio,
peraltro decisa e costruita in epoca successiva, non possono incidere in alcun
modo sul contributo, esattamente come non potrebbero incidere eventuali costi
di urbanizzazione interna, specie nel caso di grandi superfici a carattere
industriale, ai quali devono evidentemente provvedere i proprietari.
Quanto all’asserita disparità, va osservato che al mapp. no. 182 non è per
nulla stato riservato un trattamento di favore: il fondo è imposto con un
fattore di ponderazione 1, uguale a quello applicato al mapp. no. 162 e agli
altri fondi inclusi nel comprensorio. Al mapp. no. 185 è invece riconosciuta una
riduzione poiché, essendo ubicato a cavallo del limite meridionale dell’opera, ne
usufruisce solo per un tratto limitato. A fronte di situazioni palesemente
diverse tra loro, il principio della parità di trattamento non è dunque
pertinente.
Ciò detto, il vantaggio lievemente ridotto conseguito dal mapp. no. 162
giustifica un’altrettanto lieve correzione del fattore di ponderazione. Tale
ritocco, circoscritto e facilmente applicabile, per economia di giudizio può
essere eseguito in questa sede senza rinvio degli atti al Comune.
Posti i fattori adoperati dal Municipio (1 per il massimo e 0.5 per il minimo
vantaggio), per confronti e apprezzamento pare equo riconoscere al mapp. no.
162 un fattore di ponderazione 0.75 anziché 1.
L’inserimento del nuovo parametro nella scheda di calcolo, che modifica la
superficie totale di computo (a mq 224'937.76) ed il contributo al mq (a fr.
8.20), riduce il contributo per il mapp. no. 162 da fr. 143'891.90 a fr.
110'066.55.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), e quindi
sono poste a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼.
Le parti, entrambe rappresentate da un legale, sono tenute a rifondere
reciprocamente le ripetibili.
La procedura è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Regolamento
cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria, e
pertanto le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (art. 16 cpv.
2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza offerta per l’adempimento
dei mandati, e cioè tenendo conto della diligenza dimostrata, del tempo
impiegato, come pure della durata e delle difficoltà della causa (RDAT
II-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).
Nella fattispecie concreta bisogna considerare, inoltre, che i legali hanno
operato nell’ambito di due cause congiunte fondate su un complesso di
contestazioni per lo più similari.
Indubbiamente i mandati sono stati assolti con la dovuta diligenza. Tenuto
conto delle esigenze legate allo studio delle pratiche, della stesura delle
memorie, della partecipazione alle udienze di rito, delle conferenze e della
corrispondenza appare equo ritenere che l’avv. RA 1 abbia dedicato 30 ore ad
ambedue le pratiche; l’indennità di patrocinio complessiva ammonta quindi a fr
7'500.- (fr. 250.- x 30). Sulla base degli stessi elementi può essere ritenuto
che l’avv__________ abbia speso, invece, una ventina di ore per entrambi gli
incarti, sicché l’indennità di patrocinio complessiva è di fr. 5’000.- (fr.
250.- x 20).
Tali indennità sono riconosciute proporzionalmente alla soccombenza ed in
ragione di 2/3 per la camionale e di 1/3 per la strada di servizio.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 162 è ridotto a fr. 110'066.55.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-
sono a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼.
A titolo di ripetibili il Comune verserà alla ricorrente fr. 1’250.- e
quest’ultima corrisponderà al Comune fr. 2’500.-.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco