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Incarto n.
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Lugano 18 novembre 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del
15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr.
453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________
ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80%
della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003.
Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha
proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota
imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata
all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di
un avviso personale.
RI 1 in veste di proprietari sono stati assoggettati al pagamento di un
contributo di fr. 7'432.30 per il mapp. no. 423, di fr. 7'405.25 per il mapp.
no. 424 e di fr. 7'545.20 per il mapp. no. 425.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto
l’importo a carico del mapp. no. 425 a fr. 554.20 (cfr. scheda allegata).
Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari ribadiscono le loro
contestazioni sui criteri di riparto e quindi chiedono l’annullamento dei
contributi.
Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il
26.2.2008 con esito negativo.
2.
Preliminarmente è doveroso
osservare che nel 2007 il mapp. no. 424 è stato unito al mapp. no. 425 (cfr.
d.g. 7838 dell’11.5.2007). La circostanza, di cui si prende atto, non è
tuttavia di rilievo essendo decisivo, ai fini del presente giudizio, lo stato
dei fondi al momento della pubblicazione del prospetto.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è
un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di
principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite
(Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit
neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se
edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze
costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in
prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità
irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di
villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD
I-2008 no. 31 c. 5.3).
3.2. Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è
al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto
per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per
scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti
dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM
10.11.2003).
Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti
che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre
che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si
annoverano anche le proprietà dei ricorrenti ai mapp. no. 423 e 425 entrambe
edificate e situate nelle immediate vicinanze. Il fatto, asserito, che le
proprietà dispongano di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e
non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si
tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell’operazione di
riparto dei contributi per stabilire e differenziare l’oggettiva necessità
d’uso dell’infrastruttura (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3). Nel principio
l’assoggettamento di questi due fondi al contributo di miglioria è dunque
fondato.
Un ragionamento diverso si impone invece per il mapp. no. 424. Questa
particella è costituita a livello della strada da una soletta pavimentata in
cemento e da una tettoia in coppi a copertura di un ripostiglio/deposito chiuso
su due lati, per complessivi mq 54 (cfr. verbale di sopralluogo e
documentazione fotografica). La soletta è utilizzata come posteggio accessorio
al mapp. no. 425. Essendo determinante, come già rilevato, lo stato al momento
della pubblicazione del prospetto, la particella non può essere considerata che
come unità a sé stante non edificabile né abitativa. In quanto tale di per sé
stessa non ha alcuna necessita di posteggi e nemmeno trae di beneficio
dall’opera. Il contributo a carico del mapp. no. 424 deve dunque essere
annullato per carenza di vantaggio particolare.
4.
4.1. A norma dell’art. 8 LCM la
quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio
particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni
edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,
la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente,
l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni
e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per
ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero
di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari
secondo il PR.
Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla
giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività
facilmente verificabili.
4.3. Oggetto di contestazione è, anzitutto, il fattore “numero di posteggi
necessari secondo il PR”. I ricorrenti affermano che i posteggi necessari sono 2
(1 ciascuno per i mapp. no. 423 e 425) oppure 3 al massimo (1 per
il mapp. no. 423 e 2 per il mapp. no. 425). Il Municipio, come risulta dal
prospetto, sostiene invece la necessità di 3 posteggi (1 per il mapp. no. 423 e
2 per il mapp. no. 425).
Il fabbisogno di posteggi privati è disciplinato per taluni comuni ticinesi dal
Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp); considerato che il
Comune di __________ non figura nell’elenco dei comuni soggetti alla normativa
(art. 3 Rcpp ed allegato), torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT
stando al quale la regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita
nelle norme di applicazione del PR.
Il base al PR di __________, approvato nel 1983 ed ancora in vigore al momento
della pubblicazione del prospetto, il numero di posteggi necessari per case di
abitazione è di 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a 100
mq è di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione
(art. 26 cpv. 1 let. a NAPR).
Il mapp. no. 423 è occupato da una costruzione abitabile di 2 piani (cfr.
verbale di sopralluogo) che, stando ai piani prodotti, consta di una SUL complessiva
di mq 110 (mq 55 per piano); ne risulta un fabbisogno di 2 posteggi (1 intero +
1 frazione). Computandone 1 solo il Municipio ha quindi applicato un criterio favorevole ai
ricorrenti.
Il mapp. no. 425 è edificato con un’abitazione di 2 piani abitabili (cfr.
verbale di sopralluogo) che consta di una SUL di mq 154; il fabbisogno è dunque
di 2 posti auto (1 intero + 1 frazione), come correttamente indicato nel
prospetto.
4.4. Secondariamente è contestato il fattore “posteggi esistenti”. I ricorrenti
affermano che i posteggi a loro disposizione sono complessivamente 3 di cui 2 esistenti
sulla soletta ed 1 sublocato al mapp. no. 593 (cfr. inc. TE 30.2006.19). Il Municipio, in
sede di reclamo, ha riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi, anziché di 1 come
nel prospetto, per il solo mapp. no. 425.
Il mapp. no. 423 non dispone di posteggi.
La soletta, che di fatto costituisce il mapp. no. 424, è usata come area di parcheggio
accessoria al mapp. no. 425 (cfr. consid. 3.2). Considerato che i posteggi
devono essere dimensionati secondo le Norme VSS (art. 26 NAPR; Norma VSS 640291)
e tenuto conto sia della larghezza della soletta misurata in sede di
sopralluogo sia dell’imprescindibile necessità di manovra libera in entrata ed
in uscita, questa superficie si presta ad accogliere 1 sola vettura
perpendicolarmente alla strada; la presenza di una seconda automobile
stazionata parallelamente alla strada, come ventilato dai ricorrenti (cfr.
documentazione fotografica), è un’ipotesi che di principio andrebbe esclusa
poiché preclude il libero passaggio. Sotto questo profilo il fatto che il Municipio abbia
riconosciuto l’esistenza di 2 posteggi in sede di reclamo si rivela quindi
favorevole ai ricorrenti.
Pure da omettere, nell’ambito del riparto, è lo stallo sublocato al mapp. no. 593.
Infatti la formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un
fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di
costruzione (art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii).
Per di più qualora il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile –
com’è il caso del mapp. no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora
vigente al momento della pubblicazione del prospetto è assegnato al
comprensorio forestale – lo stazionamento di veicoli non è conforme alla
funzione di zona e quindi il posteggio potrebbe essere autorizzato solo se
rispondesse ai requisiti posti dall’art. 24 LPT. In concreto non risulta essere
stata rilasciata alcuna licenza edilizia e neppure un’autorizzazione a titolo
precario. Dal profilo giuridico l’uso dell’area come posteggio è, dunque, a
tutti gli effetti abusivo. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che
l’area in questione è costituita da una superficie di conformazione assai
irregolare situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di visuale.
Anche ammettendo – come sostenuto dalla locatrice pure ricorrente nella
presente procedura (cfr. inc. cit. TE 30.2006.19) – che sia possibile
posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente alla strada, è evidente che in
ragione della profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano
la lunghezza minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei
criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di
posteggi (art. 26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della
carreggiata e non dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come
già rilevato, in un punto privo di visuale e dove la strada, peraltro
sprovvista di marciapiede, consente a malapena l’incrocio di due veicoli. In
passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento
di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di
posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti,
e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi
privati. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei contributi di
miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva o quantomeno
non confacente. Per tener conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato
ma anche della sola collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard
minimo, ossia quella parallela alla strada, il Municipio ha ammesso l’esistenza
di un posteggio sul mapp. no. 593 che è tuttavia di pertinenza del mapp. no. 439
e non delle proprietà dei ricorrenti.
4.5. Ciò detto si pone la necessità di correggere il calcolo dei contributi di
cui al prospetto pubblicato; trattandosi di una modifica facilmente applicabile
alla formula adottata dal Municipio, la stessa può essere effettuata direttamente in
questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo comunale per una nuova
decisione.
In sostanza, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, per il mapp. no.
424 il contributo dev’essere annullato rettificatando i fattori “posteggio
secondo edificazione attuale” e “posteggio secondo PR” (entrambi 0), mentre per
il mapp. no. 425 va confermato il fattore “posteggi esistenti” 2 riconosciuto
dal Municipio che ha già operato una correzione favorevole ai
ricorrenti. Per il resto, come spiegato, i fattori sono ben lungi dall’essere
criticabili.
Tale correzione non va attuata in maniera puntuale modificando semplicemente i
singoli fattori, bensì integrando nel prospetto pubblicato i nuovi dati
affinché oltre ai fattori siano adeguati anche i pesi (singoli e totale) che
pure influiscono sul riparto.
Una volta inseriti i nuovi parametri il peso totale passa da 23.28049 a
20.27823 ed il calcolo per le proprietà in esame si presente come segue:
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mapp. |
post. edif. attuale |
post. es. |
distanza |
f. dist. |
post. PR |
Quota |
peso_part1 |
contributo |
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|||||||
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423 |
1 |
0 |
45.00 |
1.000 |
1 |
0.02918 |
1.02918 |
8'533.30 |
|
|||||||
|
424 |
0 |
0 |
52.00 |
0.996 |
0 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00 |
|
|||||||
|
425 |
2 |
2 |
57.00 |
0.987 |
2 |
0.05836 |
0.05761 |
477.70 |
|
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|
|
Per il mapp. no. 425 ne risulta una ulteriore riduzione rispetto alla decisione
su reclamo che dev’essere riformata di conseguenza.
Viceversa per il mapp. no. 423 il nuovo calcolo comporterebbe un aumento del
contributo, tuttavia inattuabile per il divieto della reformatio in pejus
sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.; di conseguenza per questa particella è
confermato il contributo indicato nel prospetto pubblicato (fr. 7'432.30).
5.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla
rifusione parziale delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà della causa.
per
questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del
24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza la decisione impugnata è riformata come segue:
- per il mapp. no. 423 il contributo è confermato in di fr. 7'432.30
- per il mapp. no. 424 il contributo è annullato
- per il mapp. no. 425 il contributo è ridotto a fr. 477.70
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco