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Incarto n.
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Lugano 18 novembre 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del
15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr.
453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________
ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80%
della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003.
Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, il Municipio ha
proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota
imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata
all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di
un avviso personale.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 439 ed in tale veste è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di fr. 14'864.60.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto
l’importo a fr. 10'180.65 (cfr. scheda allegata).
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ribadisce di disporre di
un posteggio privato idoneo ad accogliere 3 vetture e quindi chiede
l’annullamento del contributo o, in subordine, la sua riduzione.
Con osservazioni del 22.5.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il
26.2.2008 con esito negativo.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera
di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da
essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se
edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze
costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in
prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità
irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di
villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008
no. 31 c. 5.3).
2.2. Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è
al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto
per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per
scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti
dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM
10.11.2003).
Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti
che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre
che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si
annovera anche il mapp. no. 439 essendo edificato e situato nelle immediate
vicinanze. Il fatto, asserito dalla ricorrente, che la proprietà disponga di
sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire
la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che
assurge a fattore correttivo nell’operazione di riparto dei contributi per
stabilire e differenziare l’oggettiva necessità d’uso dell’infrastruttura (RtiD
I-2008 no. 31 c. 5.3).
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 439 al contributo di miglioria è
dunque fondato.
3.
3.1. A norma dell’art. 8 LCM la
quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio
particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni
edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,
la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente,
l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni
e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per
ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero
di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi
necessari secondo il PR.
Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla
giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività
facilmente verificabili.
3.3. Oggetto di contestazione in concreto è solo il fattore “posteggi
esistenti”. La ricorrente, che non dispone di posteggi sul mapp. no. 439, fruisce
di un’area locata al mapp. no. 593, ubicata a lato della strada, utilizzata
come posteggio e sostiene che sia idonea ad accogliere 3 vetture; di
conseguenza la sua necessità di posteggio sarebbe ampiamente soddisfatta. Dal
canto suo il Municipio, che nel prospetto pubblicato ha negato l’esistenza di
posteggi (fattore 0), in sede di reclamo, prendendo posizione sulla censura
della proprietaria, ha dapprima osservato che l’area locata è ubicata al di
fuori della zona edificabile, che in ragione della sua posizione essa non offre
alcuna garanzia di sicurezza per gli utenti della strada, e che non è stata
rilasciata alcuna licenza edilizia per la formarvi dei posteggi; finalmente il
Municipio ha nondimeno corretto il fattore tuttavia ammettendo la disponibilità
di 1 solo posteggio in ragione della conformazione particolare e delle dimensioni
contenute della superficie (cfr. decisione su reclamo e scheda allegata).
Le argomentazioni del Municipio sono ben lungi dall’essere criticabili; al
contrario, nella misura in cui riconoscono l’esistenza anche di 1 solo
posteggio sono favorevoli alla ricorrente.
La formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un fondo allo
stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione
(art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii). Per di più qualora
il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile – com’è il caso del mapp.
no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora vigente al momento
della pubblicazione del prospetto è assegnato al comprensorio forestale – lo
stazionamento di veicoli non è conforme alla funzione di zona e quindi il
posteggio potrebbe essere autorizzato solo se rispondesse ai requisiti posti
dall’art. 24 LPT.
In concreto non risulta essere stata rilasciata alcuna licenza edilizia e
neppure un’autorizzazione a titolo precario. Dal profilo giuridico l’uso
dell’area come posteggio è, dunque, a tutti gli effetti abusivo.
Alle considerazioni che precedono si aggiunge che l’area in questione è
costituita da una superficie di conformazione assai irregolare (cfr. verbale di
sopralluogo) situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di
visuale. Anche ammettendo che sia possibile posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente
alla strada (cfr. documentazione fotografica), è evidente che in ragione della
profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano la lunghezza
minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei criteri che
devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di posteggi, questi
ultimi dovendo essere dimensionati, per l’appunto, secondo le norme VSS (art.
26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della carreggiata e non
dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come già rilevato, in un
punto privo di visuale e dove la strada, peraltro sprovvista di marciapiede,
consente a malapena l’incrocio di due veicoli.
In passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento
di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di
posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti,
e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi
privati sul mapp. no. 439. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei
contributi di miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva
o quantomeno non confacente. Pertanto ammettendo l’esistenza di 1 posteggio –
inteso come stallo parallelo alla strada – il Municipio ha dimostrato di tener
conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato ma anche della sola
collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard minimo.
Di conseguenza, essendo infondato, il ricorso dev’essere respinto.
4.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto
soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco