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Incarto n.
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Lugano 2 giugno 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 19 maggio 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 19 aprile 2006 dal Municipio di __________, nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione
di un nuovo parcheggio comunale al mapp. no. 8,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
Con risoluzione del 16.12.2003 il
Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 150'000.- per la
formazione di 10 posteggi pubblici sulla proprietà comunale al mapp. no. 8
autorizzando contestualmente anche il prelievo di contributi di miglioria in
ragione del 30% della spesa (MM no. 24/2003 del 12.11.2003).
Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 15.11 al 16.12.2005 previo invio di un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 27 ed in tale veste è stata assoggettata ad
un contributo di miglioria di fr. 2'150.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che con risoluzione del 19.4.2006 ha ridotto il contributo
a fr. 1'291.65.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha osservato di disporre già
del numero di posteggi richiesti dal PR e ha quindi postulato l’annullamento
del contributo.
Con risposta del 4.8.2006 il Municipio ha dichiarato di confermare
integralmente la decisione impugnata.
L’udienza di conciliazione ed il sopralluogo hanno avuto luogo il 26.2.2008; la
conseguente proposta conciliativa formulata da questo Tribunale (scritto
2.4.2008) è stata accettata dal Municipio (scritto del 16.4.2008) ma non dalla
ricorrente (scritto 19.5.2008).
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. La ricorrente postula l’annullamento del contributo argomentando che il
mapp. no. 27 già dispone del numero di posteggi necessari secondo il PR; nella
sostanza essa contesta quindi di aver tratto un vantaggio particolare dal
posteggio pubblico.
Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ad una carenza e di permettere ai residenti
di disporre del maggior numero possibile di posteggi (MM 24/2003 del 12.11.2003).
Offrendo un’infrastruttura pubblica con una capienza di 10 posti auto tale
scopo è raggiunto ritenuto che i fondi situati nelle immediate vicinanze
possono ora usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e
dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed
esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità del nucleo. L’opera
si rivela quindi pagante per i fondi serviti, tra i quali si annovera anche il
mapp. no. 27 situato a brevissima distanza, posto che per un terreno
edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un
parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore
rivalutante (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di G. c. 5.3).
Poco importa che il posteggio pubblico sia effettivamente utilizzato dal
momento che, per ammettere un beneficio, basta la semplice possibilità d’uso (RDAT
II-2000 no. 50 c. 4.2).
Con particolare riferimento alla contestazione della ricorrente va rilevato che
la quota di posteggi richiesti dal PR rappresenta il quantum minimo che il
proprietario ha l’obbligo di eseguire a seconda della destinazione
dell’immobile, minimo che non considera tuttavia il numero di veicoli per
nucleo familiare né la possibile necessità di parcheggio che potrebbero avere terze
persone (parenti, amici, visitatori). Perciò il solo fatto che il terreno si
presti ad ospitare o già disponga di posteggi privati non influisce sul
principio dell’assoggettamento. Piuttosto dev’essere considerato nell’ambito
dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve ad individuare singolarmente
l’interesse all’opera ed a differenziare il vantaggio cosicché ogni fondo sia
imposto solo proporzionalmente al beneficio effettivamente ottenuto (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di G. c. 5.3).
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 27 ad un contributo di miglioria
è dunque fondato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, no. 111 B IIIa; Zbl
1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
In primo luogo il Comune ha applicato il fattore della superficie utile lorda
(SUL) esistente calcolata sulla base della superficie di ogni fondo
moltiplicata per l’indice di sfruttamento; secondariamente ha applicato un
fattore interesse con correttivo uguale per tutti, ed in terzo luogo un fattore
distanza differenziato a seconda della posizione dei fondi; infine sono stati
considerati il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di
posteggi privati esistenti per ogni fondo.
Nel complesso questo metodo di calcolo è condivisibile poiché si avvale di
criteri oggettivi e concretamente verificabili. In effetti l’unico qui
contestato è quello riconducibile al numero di posteggi privati.
3.3. Il fabbisogno di posteggi privati soggiace per taluni comuni al
Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp) entrato in vigore
il 1°.1.2006. __________ non è, tuttavia, annoverato tra i comuni soggetti alla
sua disciplina (art. 3 cpv. 1 Rcpp e Allegato).
Torna quindi applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT stando al quale la
regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita nelle norme di
applicazione del PR. Nel Comune di __________, per le abitazioni, il fabbisogno
è calcolato in funzione della SUL massima potenziale ed in ragione di 1 posto
auto per appartamento, rispettivamente, per appartamenti superiori a 100 mq, di
1 posto auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o di frazione (art. 26 let.
a NAPR).
Il mapp. no. 27 consta di una SUL di mq 315 (mq 630 x 0.5) e pertanto, come
correttamente indicato nel prospetto, ha un fabbisogno di 4 posteggi necessari
(3 interi + 1 frazione).
In sede di sopralluogo (cfr. verbale 26.2.2008) è stata constata l’esistenza di
1 posteggio pavimentato accanto alla porta d’ingresso principale sulla strada
cantonale. Inoltre è stato accertato che nel giardino, con adito secondario
dalla strada al mapp. no. 30, la superficie a lato del vialetto di accesso, pur
essendo parzialmente prativa/sterrata, è utilizzata come posteggio. Questa
superficie ha una larghezza misurata di ml 7.35 cosicché può ospitare 3
posteggi obliqui, disposti a 45° rispetto al vialetto, ciascuno largo almeno ml
2.40. In definitiva la proprietà dispone quindi di 4 posteggi effettivi.
Di conseguenza, ritenuto il nuovo peso del mappale (con fattore posteggi
esistenti 4) pari a 0.212766, il contributo va ridotto a fr. 377.20.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono addebitate secondo il principio della soccombenza (art. 23 LCM e 31
LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 27 è ridotto a fr. 377.20.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico del Comune in ragione di fr. 400.- e della ricorrente in ragione di fr. 200.-. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco