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Incarto n.
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Lugano 31 luglio 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 19 maggio 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 4 aprile 2006 dal Municipio di __________ in
materia di contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione e
depurazione acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 18.6.2003
il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale di
smaltimento delle acque (PGS) ed autorizzato il Municipio a prelevare
contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi, così come proposto nel
Messaggio municipale 06/2003 del 7.4.2003. In data 2.4.2004 il PGS ha ottenuto
l’approvazione della competente Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua
e del suolo.
1.2. A norma degli art. 96 ss della Legge d’applicazione della legge federale
contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha quindi avviato una
procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori per le opere di
canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 31.10 al
30.11.2005 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 693 ed in tale veste è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di costruzione di fr. 147'142.75.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 4.4.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria lamenta la carente
motivazione della decisione impugnata, solleva l’eccezione di perenzione del
diritto d’imposizione, rimprovera al Municipio di non averla informata in
merito al prelievo di contributi e contesta il principio dell’assoggettamento
ed i criteri di riparto dei contributi.
Con osservazioni del 4.7.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 20.5.2009; in esito alla stessa la
proprietaria ha comunicato di non voler ritirare il ricorso.
2.
All’udienza del 20.5.2009 la
ricorrente, oltre a richiamare i documenti attinenti al PGS (che sono stati
assunti agli atti), ha notificato quali mezzi di prova:
- il richiamo della documentazione completa relativa all’edificazione e alla
messa in esercizio della rete di canalizzazione e depurazione comunale;
- una perizia sulla suddetta documentazione intesa ad accertare, in
particolare, le date di costruzione e di messa in esercizio delle opere, i
relativi costi così come la data di conclusione dei lavori principali attinenti
alla costruzione e messa in funzione della rete di canalizzazione comunale di
base.
Tali mezzi di prova sono stati respinti all’udienza stessa (cfr. verbale).
In effetti, l’ammissibilità di una prova è subordinata in primo luogo alla sua
pertinenza; una prova lo è quando concerne fatti rilevanti per il giudizio e
che necessitano di essere accertati. Pertanto, apprezzandone anticipatamente la
concludenza, il giudice ha la facoltà di rifiutare le prove offerte che reputa
irrilevanti o superflue qualora quelle già esperite gli avessero consentito di
raggiungere un fermo convincimento sulle problematiche litigiose (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG, ad art. 19 no. 4 e 5; DTF
122 II 464 c. 4a; RDAT II-1999 no. 57 c. 2, no. 62 c. 3c/cc).
Tenuto conto delle obiezioni mosse dalla ricorrente ed alla luce dei principi
giuridici applicabili in materia di contributi di costruzione – consolidati e
comunemente ammessi – le prove offerte appaiono ininfluenti poiché non
potrebbero aggiungere nulla di decisivo ai fini del giudizio.
3.
La ricorrente rimprovera al
Municipio di essere incorso in un diniego di giustizia per non aver esaminato,
nella decisione impugnata, tutte le censure sollevate con il reclamo.
Il diritto per le parti di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è
una delle garanzie processuali annoverate nel diritto di essere sentito sancito
dalla costituzione federale (art. 29 cpv. 2 CF). Esso implica, per le autorità,
l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno
brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima
trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia
dell’esercizio della facoltà di ricorso. Non occorre però che l’autorità si
pronunci su ogni allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi
all’essenziale purché, nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di
comprendere la portata del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di
causa all’istanza superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26; DTF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 c.
3.2, 126 I 97 c. 2b, 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996
no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto la decisione su reclamo del Municipio risponde ai requisiti posti
dalla giurisprudenza. La memoria ricorsuale, che non lesina censure, ne è la
dimostrazione lampante.
4.
Il Comune deve imporre contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione
a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,
96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione
finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e
qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
In concreto la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori per
opere già realizzate e per opere future. Come risulta dagli atti essi sono
stati conteggiati sulla base di un preventivo di spesa (dedotti i sussidi) di
fr. 9'330'911.- conforme al MM 6/2003. Posta la partecipazione privata nell’ordine
del 60%, che ammonta a fr. 5'598'547.- ed accertato un valore di stima
complessivo di fr. 229'138'253.-, la percentuale applicata è del 2.50%.
5.
5.1. La ricorrente contesta il principio
dell’assoggettamento. Essa sostiene, riallacciandosi alla sentenza pubblicata
in RDAT I-1992 no. 29, che debitore del contributo è colui che è proprietario
del fondo al momento in cui sono realizzate le condizioni materiali del
contributo medesimo; condizioni che risultano adempiute quando terminano i
lavori di costruzione delle canalizzazioni e non quando l’ente pubblico procede
alla percezione del tributo. Posto che la ricorrente ha acquisito il mapp. no.
693 solo nel 2004, non era proprietaria né al momento dell’entrata in funzione
del tratto di canalizzazione al quale il fondo è collegato (avvenuta nel 1975),
né al momento del compimento dei lavori principali (risalenti ai primi anni
’90). Di conseguenza essa non sarebbe assoggettabile al contributo in oggetto.
5.2. Giusta l’art. 97 LALIA sono soggetti imponibili tutti i proprietari di
fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di
diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto.
La norma si limita a sancire una regola generale senza entrare nel dettaglio
delle diverse tipologie di tributi; i principi validi in tema di
assoggettamento sono quindi da ricondurre alla giurisprudenza.
A ciò consegue l’inapplicabilità alla fattispecie concreta della sentenza citata
dalla ricorrente. Più precisamente perché quel giudizio tratta del contributo
supplementare (art. 100 LALIA) che è dovuto solo in esito ad una nuova
edificazione o trasformazione del fondo ed è calcolato in funzione dell’aumento
di valore che ne deriva. Risponde quindi alla ratio normativa assoggettare il
proprietario che, quale autore dell’intervento edile, determina l’incremento di
valore e dunque realizza le condizioni materiali del prelievo (cfr. anche RDAT
II-1994 no. 26, I-1997 no. 48).
Diversamente, per quanto concerne il contributo provvisorio, l’unica condizione
di assoggettamento è che il privato sia proprietario di un fondo servito, o che
possa essere servito dalla canalizzazione, incluso nel comprensorio
d’imposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5). Il comprensorio d’imposizione
giusta l’art. 98 LALIA comprende la zona delimitata dal PGS, ossia tutto il
territorio edificabile e quello destinato all’urbanizzazione entro i quindi
anni a venire (art. 19 LALIA) così come le costruzioni e attrezzature situate
al fuori del PGS ma con obbligo di allacciamento alla rete (5 DELALIA). Perciò
ai fini dell’assoggettamento è sufficiente che il privato sia proprietario di un
fondo incluso nel PGS oppure, se esso è ubicato esternamente, che sia
allacciato o sussista un obbligo di allacciamento alla rete.
Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui
che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al
momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD
II-2007 no. 33c).
Nell’autunno del 2005, quando è stato pubblicato il prospetto dei contributi,
la ricorrente era già proprietaria della part. no. 693, fondo ubicato entro i
limiti del PGS nel bacino imbrifero B ed assegnato alla zona edificabile per
insediamenti di industria leggera J2.
Pertanto le condizioni di assoggettamento sono adempiute.
6.
6.1. La ricorrente rileva che la
LALIA non prevede un termine di perenzione del diritto d’imposizione e sostiene
che la lacuna debba essere colmata alla luce di quanto sancito dall’art. 16
della Legge sui contributi di miglioria (LCM) che considera perento il diritto
d’imporre contributi quando il prospetto non è pubblicato entro 2 anni dalla
messa in esercizio dell’opera. Di conseguenza visto che il prospetto è stato
pubblicato nel 2005 mentre i lavori principali relativi alla rete di
canalizzazione sono stati ultimati prima del 2003, il diritto d’imporre
contributi di costruzione sarebbe perento.
6.2. E’ esatto che LALIA non prevede alcun termine entro il quale il Comune
debba procedere al prelievo di contributi provvisori pena la prescrizione o la
perenzione del diritto d’imposizione. Il rinvio alla LCM, nell’ottica di
un’applicazione analogica, non è tuttavia pertinente.
La LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove
normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque
(LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Gli emendamenti, incentrati sui
capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento,
sono qui irrilevanti (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e
4127A del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché
il successivo Rapporto del 15.4.1994). Conta invece che per quanto
concerne i temi del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche – da eseguirsi
conformemente alle disposizioni imperative fissate in materia di protezione
delle acque (art. 10 LPAc, art. 4 ss OPAc) – e dei contributi di costruzione la
Confederazione ha rinunciato a legiferare limitandosi a sancire due concetti
basilari agli art. 3a e 60a LPAc, e cioè il principio della partecipazione ai
costi obbligatoria per gli utenti ed il principio di causalità, peraltro già
contemplato dall’art. 2 LPAmb. Ne consegue che i Comuni godono di una certa
autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle installazioni per
l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die
Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540
ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi
e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
Non solo. La stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6 testualmente dichiara come
inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di costruzione
per opere di canalizzazione (Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge
di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, p. 1168 pto.
14; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, pto. 1.1).
Inapplicabilità riconosciuta dalla giurisprudenza che ha osservato che i
contributi di miglioria sono prelevati per una singola opera eseguita entro un lasso
di tempo determinato mentre i contributi di costruzione per gli impianti di
canalizzazione concernono un’opera assai vasta che, come detto, interessa tutto
il territorio edificabile e la cui esecuzione non può essere chiaramente
circoscritta dal profilo temporale. E’ lecito quindi che i criteri che ne
disciplinano il finanziamento siano differenziati (TF 2P.71/2004 del
10.1.2005 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
6.3. Seguendo il ragionamento di cui sopra questo Tribunale ha già avuto modo
di osservare che i contributi di costruzione sono percepiti globalmente per
tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse
avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168;
RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb). Da un lato, infatti, l’utilità della
canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un
certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle
condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed
all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i
quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. Dall’altro, per
una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è
riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel
fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi
di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre
per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento
della loro destinazione.
E’ ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la
facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dell’esecuzione e
della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3
DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide sull’obbligo
contributivo che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal
PGS e sul finanziamento globale della rete delle canalizzazioni.
Di conseguenza, se il prelievo non avviene a tappe, è concepibile che i
contributi includano anche i costi riconducibili ad opere remote eseguite dopo
il 31.12.1968 purché, come è il caso in concreto, non siano già state imposte
(art. 133 cpv. 4 LALIA). Alla compensazione di tali costi mediante contributi
provvisori non può essere opposta l’eccezione di perenzione. Né la ricorrente
può validamente invocare la sua buona fede per sottrarsi all’onere
rimproverando al Comune di aver creato “apparenze ingannevoli” non avendola
informata, nell’ambito dei contatti avuti prima dell’acquisto del terreno,
dell’intenzione di procedere al prelievo di contributi di costruzione. In
effetti, sempre stando alla giurisprudenza, con l’entrata in vigore della
LALIA, che ha sancito l’obbligo per il Comune di prelevare contributi per il
finanziamento della costruzione delle canalizzazioni, il privato non può
ignorare il correlativo obbligo contributivo a suo carico (TF 10.1.2005
N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
L’eccezione di perenzione e l’addebito di una mancata informazione sono dunque
infondati.
7.
7.1. La ricorrente rimprovera
infine al Comune una violazione del principio della parità di trattamento per
non aver tenuto conto, ai fini del riparto, della durata della proprietà dei
singoli fondi e del loro utilizzo effettivo delle canalizzazioni. A suo avviso
appare infatti iniquo che un proprietario che ha acquistato recentemente un
fondo debba assumersi senza correttivi lo stesso onere di un proprietario che
usufruisce delle canalizzazioni da molto più tempo.
7.2. A norma dell’art. 99 cpv. 1 LALIA il contributo provvisorio è calcolato in
proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’
ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai
restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di
una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima
e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia se a fronte di un alto
valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure,
al contrario, se ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico
inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171 no.
14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di
facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune
un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il
contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche
ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di
semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità
di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei
disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.
2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).
7.3. La durata della proprietà sul fondo non è, di conseguenza, un parametro
ammesso, e tanto meno valido, ai fini del riparto dei contributi.
D’altra parte va considerato che, pur disponendo di un ampio margine di
autonomia nell’elaborazione dei contributi, i Comuni sono nondimeno tenuti ad
istituire un sistema che tenga conto della quantità d’acqua usata da evacuare.
Infatti il criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di
causalità laddove l’addebito dei costi all’utente è un deterrente
all’inquinamento e quindi concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad
accrescere l’efficacia delle misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice
obiettivo finanziario ed ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica
integri un parametro che sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva
dell’installazione (DTF 128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di __________ questo
parametro trova puntuale riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in
funzione dei quantitativi d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 36 del
Regolamento comunale delle canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica
bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF
121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),
motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita ed andrebbe
ponderato, semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4
LALIA. La ricorrente non si appella a questa normativa; in realtà a giusta
ragione poiché nulla indica che i requisiti siano adempiuti. Infatti è
importante sottolineare che non a caso la legge istituisce il valore di stima
quale unica base di calcolo prescindendo
invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di sfruttamento o il fatto
che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto
del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già
considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima
ufficiale [Lst.] e Regolamento di
applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo
provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni, ad esempio a seconda
dello stato dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi
residenziali, industriali, artigianali o prativi.
La censura è dunque infondata.
8.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti