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Incarto n.
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Lugano 30 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 21 giugno 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 23 maggio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e
di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era
stato riservato nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni. Le
strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di
servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o
cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate
di caditoie per l’evacuazione delle acque piovane.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per
ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell’8.6.2001) che la
Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001.
I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati
dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con
sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un
avviso personale ai soggetti imposti.
I ricorrenti, quali proprietari dei mapp. no. 611, 616 e 628 sono stati inclusi
nei comprensori imponibili per la costruzione della strada G e del posteggio S
ed assoggettati al pagamento dei seguenti contributi di miglioria:
strada G posteggio
S
mapp. no. 611 fr. 9'564.90 fr. 307.90
mapp. no. 616 fr. 10'918.35 (totale) fr. 2'505.45
(totale)
mapp. no. 628 fr. 12'140.05 fr. 461.85
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 23.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano il piano del
perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi.
Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007)
accettata dai ricorrenti (lettera del 12.6.2007) ma rifiutata dal Municipio
(lettera del 12.7.2007).
2.
Preliminarmente il Tribunale
prende atto che nelle more della procedura __________ è deceduto.
Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne
risponde cioé solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della
pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). L’unica eccezione a tale principio è
data in caso di decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano
l’universalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano
quindi, anche, nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC
applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24
LPamm.).
Pertanto gli eredi __________, __________ ed __________ (cfr. certificato
ereditario dell’8.5.2007) subentrano ad __________ nel presente procedimento.
3.
3.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
2.2. I ricorrenti non contestano di aver tratto un vantaggio particolare dalle
due nuove opere e ciò a giusta ragione.
La nuova strada G al mapp. no. 629 posta in località __________ ha una
superficie complessiva di ca. 790 mq ed una lunghezza di ca. 175 ml e collega,
nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 630 e 188. Essa
serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere
residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha
equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente
la strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto
centrale, di un accesso carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la
loro edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1
LALPT); ad altri invece, già serviti, ha fornito una seconda possibilità di
accesso veicolare migliorando lo stato di urbanizzazione precedente.
Il nuovo posteggio S, ubicato all’estremità N della strada G, ha una superficie
di ca. 310 mq ed una capienza di 8 posti auto. Esso offre un’area di sosta agli
abitanti ed ai loro ospiti rivalutando le proprietà poste nelle immediate
vicinanze.
La strada ed il posteggio sono quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per
i fondi serviti tra cui si annoverano anche i mapp. no. 611, 616 e 628.
4.
4.1. I ricorrenti contestano
l’inclusione solo parziale del mapp. no. 606 nel comprensorio imponibile per la
strada G.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono
effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano dipende da
un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22), ossia da un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Segno che l’ente
pubblico gode di un ampio margine di autonomia nel tracciare il comprensorio
imponibile. Ciò nondimeno dovrà considerare che l’elemento risolutivo è dato
dal vantaggio particolare poiché ogni singolo contribuente può essere imposto
solo proporzionalmente al beneficio che ha ottenuto dall’opera. Perciò
l’operazione consiste nel ponderare oggettivamente tutti i fattori che
concorrono a qualificare il vantaggio o a negarlo in modo da garantire ai
contribuenti un trattamento paritario e realmente commisurato al beneficio
(cfr. Reitter, op. cit., 95; Otzenberger, op. cit., p. 64).
Di conseguenza il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire
che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. A fronte della costruzione di una nuova strada, il vantaggio si riflette
anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non
confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati
alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di inserire nel perimetro anche
superfici retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare.
In questo contesto è ammissibile che un terreno confinante ma di vaste
dimensioni sia suddiviso poiché, specie in ragione dei costi di urbanizzazione
interna, il vantaggio per la parte retrostante tende ad affievolirsi; può addirittura
risultare nullo se essa è già convenientemente servita da un’altra strada preesistente
poiché in tale evenienza quella nuova non è, di fatto, né utilizzata né
necessaria per sfruttare il terreno conformemente alla sua destinazione.
Questo è il caso per il mapp. no. 606. Al momento della pubblicazione del
prospetto il fondo misurava complessivamente 5864 mq ma è stato incluso nel piano
del perimetro solo per mq 2932 ossia limitatamente alla superficie direttamente
confinante ed accessibile dalla nuova strada G. L’altra metà del fondo,
retrostante rispetto alla nuova strada, era invece (ed è tutt’ora) adeguatamente
servita dalla strada al mapp. no. 206. Gli effetti della nuova strada sono
dunque ben diversi per le due superfici, l’una, a differenza dell’altra già
servita, avendo tratto ovvi benefici dalla sua costruzione.
Sotto questo profilo il prospetto altro non ha fatto che anticipare lo stato
attuale scaturito dal frazionamento del fondo, avvenuto pochi mesi dopo la
pubblicazione del prospetto, nei nuovi mapp. no. 606 di mq 2932 e no. 2086 di
mq 2932 (d.g. 2318-S del 9.11.2005), il primo confinante ed il secondo
retrostante. Frazionamento che non ha modificato in alcun modo la situazione
ritenuto che il mapp. no. 2086 resta accessibile dalla strada al mapp. no. 206
e non beneficia di diritti di passo sulla part. no. 606 o su altre particelle verso
la strada G.
Di conseguenza il fatto di aver incluso solo parzialmente il mapp. no. 606 nel
comprensorio imponibile non contravviene al principio della parità di
trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 297'101.45 per
la strada G ed a fr. 128'600.45 per il posteggio S; la corrispondente quota del
30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è, rispettivamente, di fr. 89'130.45 e di
fr. 38'580.15. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è poi
avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL) e, per la strada G, dei
fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore completati
con i rispettivi fattori di correzione; per il posteggio S, oltre al fattore
dell’interesse, sono stati considerati i posteggi esistenti per rapporto a
quelli necessari secondo il PR.
5.3. Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune il
Tribunale non può esimersi dall’esprimere alcuni appunti in merito ai fattori
di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto
giustificabili.
Strada G
Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo
rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la
distanza, tanto maggiore è il beneficio; il fattore del rumore dovrebbe invece
tradurre gli inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto – ad eccezione
del mapp. no. 608 – tutti gli altri terreni si sono visti riconoscere
coefficienti identitici. A prima vista ciò sembrerebbe denotare un trattamento
paritario ma in realtà la parità è solo apparente poiché i fattori influenzano
il criterio decisivo, quello dell’interesse, riducendone l’efficacia.
Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso
dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In
tale ambito i ricorrenti contestano il trattamento riservato al mapp. no. 623,
peraltro a giusta ragione. Infatti, come risulta dal prospetto, questo fondo è
stato doppiamente avvantaggiato: una prima volta con il computo della metà
soltanto della superficie totale ed una seconda volta con l’applicazione di un
correttivo 0.5. Il calcolo è dunque palesemente discriminatorio per rapporto ai
mapp. no. 628 e 616 che sono in posizione analoga, essendo anch’essi già
serviti dalla strada al mapp. no. 630, ma per i quali il correttivo è stato
applicato alla superficie complessiva. Verosimilmente si è trattato di un
errore che può essere corretto in questa sede, tuttavia non riducendo la
superficie dei mapp. no. 616 e 628 – poiché in questo modo, di riflesso, si
escluderebbe una parte dell’opera dal perimetro, ciò che è impensabile – bensì
computando l’intera superficie del mapp. no. 623.
Sempre con riferimento al fattore dell’interesse appare inoltre più che dubbia
l’applicazione di fattori differenziati ai mapp. no. 606 (0.65) 609 (0.9) e 611
(0.60) considerato che in passato tali fondi erano tutti nella medesima
situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi beneficiato in ugual
modo dalla costruzione della strada poiché senza di essa, vale a dire senza
accesso sufficiente, non potevano essere edificati. In questo ambito l’uso di
coefficienti progressivi e l’applicazione di quello massimo (0.9) al fondo
centrale (mapp. no. 609) potrebbe anche far pensare ad una correlazione con un
altro parametro, quello della percorrenza effettiva della strada, sennonché
questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a fondo cieco e dunque
nella fattispecie in esame non può servire né giustificare la differenziazione
operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul riparto. Del tutto inspiegabile
è poi la distinzione tra i mapp. no. 626 e 624. Al primo, già edificato ed
accessibile dalla strada al mapp. no. 630, è stato riconosciuto il fattore 1;
al secondo, che usufruisce di uguale accesso ma che ha il pregio di essere
ancora inedificato e quindi privo di condizionamenti nella scelta stessa
dell’accesso che potrebbe anche essere realizzato verso la nuova strada, è
invece stato applicato il fattore 0.8 con la conseguenza che, nonostante la
situazione più favorevole e la superficie maggiore il mapp. no. 642
contribuisce in misura minore rispetto al mapp. no. 626.
Tutto ciò considerato alle particelle poste alle due estremità della strada può
essere riconosciuto solamente un fattore interesse minimo (0.1) poiché il
vantaggio è veramente contenuto e questo criterio va esteso a tutti i fondi che
ora dispongono di un doppio accesso, e cioè ai terreni ubicati a valle della
strada. Viceversa alle proprietà situate nella parte centrale a monte della
strada va assegnato il massimo grado di interesse poiché sono state urbanizzate
a nuovo, salvo una riduzione minima per il mapp. no. 608 poiché si trova in
posizione retrostante.
Il calcolo va dunque corretto tenuto conto della superficie totale del mapp.
no. 623 (di cui si è detto sopra) e delle osservazioni espresse in merito ai
parametri applicabili.
Per i mapp. no. 616 e 628 ciò significa ridurre il fattore interesse a 0.1 e
portare il correttivo a 1; su tali basi il contributo per il mapp. no. 616 si
riduce a complessivi fr. 6'992.40 e quello per il mapp. no. 628 a fr. 2'473.80.
Di contro al mapp. no. 611, che appartiene alla schiera dei terreni urbanizzati
a nuovo, vanno applicati il fattore interesse 1 ed il correttivo 1, con la
conseguenza però che l’operazione si risolve con un contributo maggiore
rispetto a quello riscosso dal Comune; perciò, vigendo il divieto della
reformatio in pejus in sede ricorsuale (art. 65 cpv. 4 LPamm. applicabile per
analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 23 LCM), il contributo di fr.
9'564.90 indicato nel prospetto pubblicato va confermato.
Posteggio S
Per quanto riguarda il posteggio va premesso che l’analisi iniziale della
problematica e la conseguente proposta di transazione erano fondate sulla
passata giurisprudenza del Tribunale di espropriazione che di principio e per
motivi che qui non occorre rammentare riteneva inadeguato il criterio del fabbisogno
di posteggi in base alle norme del PR rispettivamente il criterio di quelli
esistenti per il calcolo dei contributi relativi alla costruzione di un
posteggio pubblico (cfr. TE 6.9.2006 N. 30.2004.73 in re C.).
Questa giurisprudenza è tuttavia da ritenersi superata in seguito all’emissione
di una recentissima sentenza del Tribunale federale stando alla quale il numero
di posteggi privati esistenti per rapporto ai parametri di PR è un elemento
imprescindibile per stabilire l’aumento di valore dei fondi e le necessità
d’uso oggettive del posteggio pubblico in funzione delle costruzioni esistenti
(TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006).
Naturalmente in questa sede tale giudizio non può essere ignorato.
Ora, il calcolo dei contributi per il posteggio S è avvenuto sulla base di due
parametri decisivi. Con il primo, che risponde ai suddetti principi
giurisprudenziali, è stato determinato, sulla base del PR e delle singole
superfici, il numero di posteggi di cui dovrebbe disporre ogni fondo in
funzione delle sue possibilità edificatorie; a titolo di correttivo i posteggi
esistenti sono stati dedotti. Con il secondo è stata stabilita in maniera
scalare la distanza che separa ogni fondo dal posteggio. Un terzo parametro è
quello dell’interesse, uguale per tutti i fondi imposti. Tali criteri, validi
anche per le proprietà dei ricorrenti, individuano e contraddistinguono in
maniera oggettiva e sufficientemente differenziata la necessità d’uso del
posteggio e quindi il vantaggio tratto da ogni singolo fondo. Perciò i
contributi vanno confermati.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I
ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si
assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza i seguenti contributi di miglioria a carico dei ricorrenti sono
così ridotti:
strada G
per il mapp. no. 616 a fr. 6'992.40 (totale)
per il mapp. no. 628 a fr. 2'473.80
per il resto i contributi di miglioria sono confermati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune per i 2/5 e dei ricorrenti in solido per i 3/5. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco