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Incarto n.
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Lugano 30 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 19 giugno 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 23 maggio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e
di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era
stato riservato nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni. Le
strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di
servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o
cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate
di caditoie per l’evacuazione delle acque piovane.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per
ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell’8.6.2001) che la
Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001.
I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati
dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con
sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è comproprietario in ragione di ½ del mapp. no. 897; in tale veste è stato
incluso nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada B ed
assoggettato, limitatamente alla sua quota parte, al pagamento di un contributo
di miglioria di fr. 4'917.25.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 23.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta di aver tratto un
vantaggio particolare dall’opera.
Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007)
accettata dal ricorrente (lettera del 6.6.2007) ma rifiutata dal Municipio
(lettera del 12.7.2007).
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
2.2. La nuova strada B al mapp. no. 889 è ubicata in località __________, ha
una superficie complessiva di mq 507 ed una lunghezza di 110 ml e collega, nei
due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 920 e 880. Essa
serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere
residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha
equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente
la strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto
centrale, di un accesso carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la
loro edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1
LALPT); ad altri invece, già serviti dalle strade ai mapp. no. 920 e 880, ha
fornito una seconda possibilità di accesso veicolare migliorando lo stato di
urbanizzazione precedente. La strada è quindi fonte di indubbi vantaggi
particolari per i fondi serviti.
2.3. Il mapp. no. 897 è un terreno inedificato d’angolo posto tra la strada B e
la strada al mapp. no. 290.
Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia
perché la proprietà era già urbanizzata sia perché lungo il fronte verso la
nuova strada esiste una scarpata che escluderebbe la possibilità di realizzare
un accesso.
Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del
vantaggio particolare; poco importa, in particolare, che attualmente la nuova
strada non sia utilizzata e che la situazione preesistente fosse ritenuta
soddisfacente dal proprietario essendo questi elementi a connotazione puramente
soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio.
Conta piuttosto che il fatto di essere direttamente servita anche dalla nuova
strada avvantaggia oggettivamente la proprietà sia dal profilo edilizio che da
quello commerciale. In effetti il mapp. no. 897 ha il pregio di essere ancora
libero, di dimensioni assai ampie e di conformazione regolare. Evidentemente queste
caratteristiche ne permettono l’utilizzo ottimale ai fini edilizi, anche
mediante frazionamento, per di più lasciando ai comproprietari la libera scelta
dell’ubicazione degli accessi. E’ vero che il fondo presenta una scarpata lungo
il fronte con la nuova strada, tuttavia di proporzioni modeste sia in altezza
che in profondità motivo per cui, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente, si tratta di un elemento impercettibile nell’ottica del potenziale di
sfruttamento complessivo del terreno.
La possibilità d’uso della nuova opera, affatto aleatoria, basta per ammettere
che la proprietà ha tratto un concreto beneficio e pertanto l’assoggettamento
del mapp. no. 897 al contributo di miglioria è fondato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 198'402.65 e la
corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr.
59'520.80. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta
sulla base della superficie utile lorda (SUL) e dei fattori di ponderazione
dell’interesse della distanza e del rumore completati con i rispettivi fattori
di correzione. Per il mapp. no. 897, limitatamente alla quota parte a carico
del ricorrente, ne è risultato un contributo di fr. 4'917.25.
3.3. Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune il
Tribunale non può esimersi dall’esprimere alcuni appunti in merito ai fattori
di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto
giustificabili.
Sia detto quindi che il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare
la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di opere di
urbanizzazione preesistenti. In concreto i terreni a monte della strada B,
tutti già edificati ed accessibili prima della sua costruzione, hanno
manifestamente tratto un vantaggio inferiore a quello dei fondi tutti inedificati
siti a valle della strada tra cui spiccano i terreni ubicati lungo il tratto
centrale (mapp. no. 896, 894, 895 e 892) che senza strada, vale a dire senza
accesso sufficiente, non potevano essere edificati. Inspiegabile è dunque il
fatto che a nessun fondo sia stato applicato un fattore interesse pieno (1),
nemmeno a quelli urbanizzati a nuovo. Sempre con riferimento ai terreni posti a
valle della strada è inoltre più che dubbia l’applicazione di fattori variabili
da un minimo di 0.4 ad un massimo di 0.9 considerato che in passato erano tutti
nella medesima situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi
beneficiato in ugual modo dalla costruzione della strada. In questo ambito l’uso
di coefficienti progressivi e l’applicazione di quelli massimi (0.9 e 0.7) ai
due fondi centrali (mapp. no. 894 e 895) potrebbe anche far pensare ad una
correlazione con un altro parametro, quello della percorrenza effettiva della
strada, sennonché questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a
fondo cieco e dunque nella fattispecie in esame non può servire né giustificare
la differenziazione operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul
riparto. Infine paiono inadeguati i fattori 0.1 e 0.15 applicati ai due terreni
d’angolo mapp. no. 890 e 897 quand’anche la differenza fosse ascritta alla
presenza di una scarpata al mapp. no. 897 poiché, come detto, essa non incide
in alcun modo sulle sue possibilità di sfruttamento e dunque non legittima un
trattamento diversificato. In generale il correttivo al fattore interesse, di
per sé stesso, non basta ad ovviare a tali incongruenze.
Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo rispetto
all’opera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto
maggiore è il beneficio. In concreto tutti fondi imposti sono confinanti; se il
fattore 1 applicato senza distinzioni è quindi giustificabile non lo è invece il
correttivo e tanto meno se messo in relazione con eventuali difficoltà di
formazione di un accesso per la presenza di opere a confine (cfr. singole
schede di computo) poiché questa circostanza ha ben poco a che vedere con la
distanza tra un fondo e l’opera e, semmai, potrebbe essere connessa con
l’interesse. Nondimeno il fattore della distanza incide anch’esso in maniera
considerevole sul riparto.
Infine, per concludere, il fattore del rumore dovrebbe tradurre gli
inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto, tuttavia, tutte le
proprietà si sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo
correttivo, ciò che rende solo più macchinoso il prospetto senza peraltro attuare
alcuna concreta distinzione.
Tutto ciò considerato ai mapp. no. 896, 894, 895 e 892 avrebbe dovuto essere
assegnato il fattore interesse 1 poiché, per i motivi già evidenziati, hanno tratto
il massimo vantaggio dalla strada. D’altra parte se, per confronti,
l’applicazione di un fattore interesse inferiore ai fondi situati a monte è
certamente condivisibile, non lo è invece la graduazione riportata nel
prospetto. Infatti posto che tali fondi erano tutti già edificati ed
accessibili, quelli centrali (mapp. no. 886 e 887), i cui proprietari hanno
provveduto privatamente alla formazione di un accesso, di fatto sono
penalizzati nel calcolo rispetto ai due fondi laterali (mapp. no. 883 e 888). Inoltre,
visto che i mapp. no. 886 e 887 presentano caratteristiche analoghe ed
usufruiscono dello stesso accesso privato, l’attribuzione di coefficienti
differenti risulta del tutto priva di fondamento e, per rapporto al mapp. no.
894 (0.9) il coefficiente 0.8 applicato al mapp. no. 887 appare chiaramente
discriminante.
Il fattore interesse ridotto si giustifica purché sia applicato linearmente a
tutte le proprietà site a monte della strada in ragione delle analogie che
questi presentano e della funzionalità della nuova strada. Il Tribunale reputa
che tale fattore debba essere portato a 0.1, ciò per confronti con i mapp. no.
890 e 897 poiché sono semmai terreni inedificati ad avere un interesse maggiore
all’opera, per rapporto ai fondi già edificati, essendo ancora liberi e quindi
privi di condizionamenti nella scelta della posizione dell’accesso.
L’adeguamento si ripercuote sul contributo di miglioria a carico del ricorrente
la cui quota parte si riduce a fr. 1'515.20.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il
ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale è pertanto non si
assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo a carico del ricorrente (quota parte) è ridotto a fr. 1'515.20.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune per 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco