|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 30 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 22 giugno 2006 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emanata il 23 maggio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e
di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era
stato riservato nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni. Le
strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di
servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o
cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate
di caditoie per l’evacuazione delle acque piovane.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per
ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell’8.6.2001) che la
Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001.
I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati
dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con
sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 sono comproprietari della PPP al mapp. no. 919; in tale veste sono stati
inclusi nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada D ed
assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.
6'562.35.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 23.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano di aver tratto un
vantaggio particolare dall’opera.
Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007)
accettata dai ricorrenti (lettera del 4.6.2007) ma rifiutata dal Municipio
(lettera del 12.7.2007).
2.
2.1. Affinché sia imponibile l’opera
deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5
cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico
che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi
in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984
concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi
di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993
p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel
comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von
Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im
Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer,
Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
2.2. La nuova strada D al mapp. no. 908 è ubicata in località __________, ha
una superficie complessiva di mq 879 ed una lunghezza di ml 207.43 e collega,
nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 833 e 920. Essa
serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere
residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha
equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. In effetti la
strada già esisteva in passato ma la parte asfaltata era circoscritta al tratto
tra l’imbocco sulla strada al mapp. no. 920 ed il confine nord del mapp. no.
917; per il resto il tracciato era ridotto ad una mulattiera in terra battuta.
La nuova strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi
serviti.
2.3. Il mapp. no. 919, sul quale sorge una casa di abitazione costruita negli
anni ’30, è un terreno d’angolo posto allo sbocco meridionale della strada D
dove confluiscono la strada di servizio al mapp. no. 920 e la strada di
raccolta al mapp. no. 853. L’accesso veicolare al fondo ed all’autorimessa è
dato dal mapp. no. 853 verso le cui infrastrutture defluiscono le acque di
scarico; i restanti allacciamenti sono invece stati eseguiti verso il mapp. no.
920. Verso la strada D vi è solo un adito pedonale chiuso con un cancelletto e
da tempo inutilizzato.
I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché
la proprietà era già urbanizzata.
La contestazione è fondata giacché complessivamente la strada D non ha
modificato in alcun modo lo stato di urbanizzazione del mapp. no. 919 che era
già adeguatamente servito, usufruisce oggi, come in passato, di un accesso
conveniente attraverso la strada di raccolta e, oggettivamente, non ha
necessità attuale o anche futura di usare la nuova strada. Perciò la
presunzione del vantaggio particolare non regge. Né basta a confortarla la sola
possibilità d’uso offerta dal confine occidentale. Infatti, pur considerando
l’opera nel suo complesso, è innegabile che il beneficio maggiore in assoluto si
sia ripercosso sui fondi ubicati lungo il tratto stradale costruito a nuovo. Di
conseguenza anche ipotizzando che la casa al mapp. no. 919 sia demolita e
ricostruita e che in tale ambito l’accesso veicolare venga realizzato sulla
strada D in quanto gerarchicamente inferiore (cfr. art. 48 cpv. 2 Lstr.) –
operazione, questa, che comunque avrebbe potuto essere attuata anche prima dei
lavori – non potrebbe essere ammesso alcun beneficio sia perché su quel lato la
proprietà era già servita sia perché continuerebbe ad utilizzerebbe le strade
ai mapp. no. 920 e 853 in quanto vie più comodi e brevi di accesso.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il contributo dev’essere annullato per
carenza di vantaggio particolare.
3.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale è
pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 919 è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco