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Incarto n.
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Lugano 18 settembre 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 23 giugno 2006 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 24 maggio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di evacuazione delle acque meteoriche versante destro Valle di __________,
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letti
ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ è
promotore delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti
dal versante destro della Valle di __________, comprendenti la costruzione di
un canale di gronda nella tratta Strada forestale- - riale __________.
Con risoluzione 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto,
concesso il credito di costruzione e ratificato il prelievo dei contributi di
miglioria nell’ordine del 40% della spesa (MM 169.4 del 24.3.2003).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi per
le suddette opere pubblicando il prospetto dal 2.5. al 2.6.2005 ed inviando un
avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, in veste di comproprietari in ragione
di ½ ciascuno dei mapp. no. 734 che
beneficia di una quota di comproprietà coattiva di 1/9 del mapp. no. 737,
descritta a RF quale strada, sono stati assoggettati al pagamento di un
contributo di miglioria di complessivi fr. 19'274.70 per il mapp. no. 734 e di
fr. 639.70 per il mapp. no. 737.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 24.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno contestato il riparto
dei contributi e di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera.
Con risposta 3.10.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
A seguito dell’udienza di conciliazione del 23.1.2007, la procedura è stata
sospesa per consentire alle parti di trovare una transazione (lettera
24.1.2007).
Non essendo le parti riuscite a trovare un accordo, la procedura è stata riattivata
ed il 3.10.2007 è stato esperito il sopralluogo.
Entrambe parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale
producendo i memoriali conclusivi, nei quali hanno confermato le rispettive
argomentazioni.
2.
Preliminarmente il Tribunale prende
atto che nelle more della procedura __________ è deceduta.
Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne
risponde cioè solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della
pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). Un’unica eccezione è data in caso di
decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità
della successione dal momento della sua apertura e subentrano quindi, anche
nella procedura di imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile
per analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.).
Nel caso concreto l’erede __________ (certificato ereditario 1.10.2007) subentra
alla moglie __________ nel presente procedimento.
3.
Il ricorrente sostiene che il
pericolo di esondazioni per i fondi siti nella zona “alle Cascine” in caso di
forti precipitazioni è da attribuire alla costruzione della strada forestale __________,
realizzata dall’omonimo Consorzio e rivelatasi difettosa in quanto priva di un
valido sistema di evacuazione delle acque meteoriche cosicché l’acqua di
superficie, mescolata anche con materiale vegetale ed alluvionale, si riversa
nella parte alta della zona edificabile. Questa situazione avrebbe comportato
danni consistenti già segnalati da diversi proprietari sia al Consorzio sia al Municipio
entrambi impegnatisi a realizzare un programma di intervento. Ne è scaturita
l’opera eseguita dal Municipio (e qui imposta) che, tuttavia, sarebbe in realtà
intesa ad ovviare alle responsabilità del Consorzio per la realizzazione
carente della strada forestale. Di conseguenza la relativa spesa dev’essere
addebitata non ai privati bensì allo stesso Consorzio.
Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi che i costi per le opere di
premunizione eseguite dal Comune devono essere interamente poste a carico del
Consorzio, la contestazione mira manifestamente a rimettere in discussione le
basi della procedura di prelievo. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il
Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul
prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi
al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC
che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il principio del prelievo dei contributi
di miglioria e la quota imponibile sono stati stabiliti con la decisione del
Consiglio comunale del 5.5.2003. Pertanto in questa sede ogni censura o
commento in merito al principio dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e
dunque irricevibile.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano
anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –
come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel piano
generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).
Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;
in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di
materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne
migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv.
1 lett. b, c LCM).
4.2. Lo scopo dichiarato dell’opera, che non è prevista dal piano generale
delle canalizzazioni, è di ovviare ai disagi lamentati dagli stessi residenti ai
piedi del versante destro della Valle __________, segnatamente nella zona “alle
Cascine”, a causa di esondazioni di acqua e detriti provenienti dal versante
montagnoso in occasione di forti precipitazioni (MM no. 169.4 del 24.3.2003). Con
la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un canale di
deviazione, nonché la sistemazione dell’alveo mediante briglie a gabbioni, tale
scopo è senz’altro raggiunto e si rileva pagante per i fondi interessati fra i
quali si annoverano anche i mapp. no. 734 e 737.
Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare per rapporto alla
situazione esistente prima della costruzione della strada forestale. Tale
argomentazione non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare: in effetti il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera
eseguita, ed è chiaro che, come già rilevato, il canale di gronda ha migliorato
il deflusso delle acque meteoriche, mettendo al riparo i fondi siti ai piedi
del versante destro della Valle __________ da possibili esondazioni di acqua e
detriti in caso di forti precipitazioni.
Ne consegue che nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 734 e 737 al
contributo di miglioria è fondato.
5.
Il ricorrente lamenta una
violazione del principio della parità di trattamento, sostenendo che nell’agosto/settembre
2005 il Comune avrebbe realizzato un canale ed un bacino di raccolta all’inizio
della strada forestale __________, in prossimità dell’incrocio con via __________
e Via alle __________, senza tuttavia imporre ai proprietari dei fondi siti a
valle delle stesso canale alcun contributo di miglioria.
Tale censura esula dalla presente vertenza. Infatti, il rispetto dei principi
costituzionali, specie del principio della parità di trattamento, va esaminato nel
contesto della presente procedura di prelievo e non per rapporto ad altre opere
eseguite dal Comune.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al
Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamata La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- é a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti