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Incarto n.
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Lugano 18 settembre 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 23 giugno 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 24 maggio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di evacuazione delle acque meteoriche versante destro Valle di __________,
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letti
ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ è
promotore delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti
dal versante destro della Valle di __________, comprendenti la costruzione di
un canale di gronda nella tratta Strada forestale - riale __________.
Con risoluzione 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto,
concesso il credito di costruzione e ratificato il prelievo dei contributi di
miglioria nell’ordine del 40% della spesa (MM 169.4 del 24.3.2003).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi
per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 2.5. al 2.6.2005 ed inviando
un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, è proprietario del mapp. no. 1295 che beneficia di una quota di comproprietà
coattiva di 1/6 del mapp. no. 1203, descritto a RF quale strada, ed in tale
veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 11'612.65
rispettivamente di fr. 850.25 .
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 24.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha eccepito un diniego di
giustizia ed una violazione del diritto di essere sentiti ed ha contestato di
aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il comprensorio imposto ed i
parametri di calcolo. Da ciò la richiesta di annullamento del contributo.
Con risposta 3.10.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
A seguito dell’udienza di conciliazione del 23.1.2007, la procedura è stata
sospesa per consentire alle parti di trovare una transazione (lettera
24.1.2007).
Non essendo le parti riuscite a trovare un accordo, la procedura è stata
riattivata ed il 3.10.2007 è stato esperito il sopralluogo.
Entrambe parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale
producendo i memoriali conclusivi, nei quali hanno confermato le rispettive
argomentazioni.
2.
Il ricorrente ha sollevato alcune
censure di ordine formale.
Anzitutto egli rimprovera al Municipio di non aver esaminato nella decisone
impugnata tutte le questioni poste a giudizio, insinuando in tal modo un
diniego di giustizia.
Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del
diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).
Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e
di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita
la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia
dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte
dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni
allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,
nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata
del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10
c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di
motivazione sufficiente e la memoria ricorsuale, che non lesina rimproveri e
censure, ne è la prova lampante.
Il ricorrente lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito per
non essere stato udito dal Municipio prima dell’emanazione della decisione su
reclamo.
A prescindere dal fatto che la Legge sui contributi di miglioria non prevede
l’obbligo per l’esecutivo di citare il reclamante per una discussione prima
dell’emissione della propria decisione, secondo la giurisprudenza una eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata ove l’interessato
abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità che – come il
Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) – dispone di pieno poter
cognitivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 20 no. 2b).
In concreto la facoltà del rincorrente di interporre ricorso con piena
cognizione di causa non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la
prova tangibile. Inoltre egli ha avuto libero accesso agli atti pubblicati ed
alla documentazione prodotta, é comparso all’udienza di conciliazione del 23.1.2007
ed ha partecipato al sopralluogo del 3.10.2007. Pertanto il diritto di essere
sentito è stato ampiamente rispettato.
3.
Il ricorrente sostiene che il
pericolo di esondazioni per i fondi siti nella zona “alle __________” in caso
di forti precipitazioni è da attribuire alla costruzione della strada forestale
__________, realizzata dall’omonimo Consorzio e rivelatasi difettosa in quanto
priva di un valido sistema di evacuazione delle acque meteoriche cosicché
l’acqua di superficie, mescolata anche con materiale vegetale ed alluvionale,
si riversa nella parte alta della zona edificabile. Questa situazione avrebbe
comportato danni consistenti già segnalati da diversi proprietari sia al
Consorzio sia al Municipio entrambi impegnatisi a realizzare un programma di
intervento. Ne è scaturita l’opera eseguita dal Municipio (e qui imposta) che,
tuttavia, sarebbe in realtà intesa ad ovviare alle responsabilità del Consorzio
per la realizzazione carente della strada forestale. Di conseguenza la relativa
spesa dev’essere addebitata non ai privati bensì allo stesso Consorzio.
Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi che i costi per le opere di
premunizione eseguite dal Comune devono essere interamente poste a carico del
Consorzio, la contestazione mira manifestamente a rimettere in discussione le
basi della procedura di prelievo. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il
Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul
prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi
al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC
che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il principio del prelievo dei contributi
di miglioria e la quota imponibile sono stati stabiliti con la decisione del
Consiglio comunale del 5.5.2003. Pertanto in questa sede ogni censura o
commento in merito al principio dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e
dunque irricevibile.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano
anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –
come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel
piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).
Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;
in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di
materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne
migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4
cpv. 1 lett. b, c LCM).
4.2. Lo scopo dichiarato dell’opera, che non è prevista dal piano generale
delle canalizzazioni, è di ovviare ai disagi lamentati dagli stessi residenti
ai piedi del versante destro della Valle d’__________, segnatamente nella zona
“alle __________”, a causa di esondazioni di acqua e detriti provenienti dal
versante montagnoso in occasione di forti precipitazioni (MM no. 169.4 del
24.3.2003). Con la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un
canale di deviazione, nonché la sistemazione dell’alveo mediante briglie a
gabbioni, tale scopo è senz’altro raggiunto e si rileva pagante per i fondi
interessati fra i quali si annoverano anche i mapp. no. 1295 e 1203.
Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare per rapporto alla
situazione esistente prima della costruzione della strada forestale. Tale
argomentazione non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare: in effetti il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera
eseguita, ed è chiaro che, come già rilevato, il canale di gronda ha migliorato
il deflusso delle acque meteoriche, mettendo al riparo i fondi siti ai piedi
del versante destro della Valle d’__________ da possibili esondazioni di acqua
e detriti in caso di forti precipitazioni.
Il ricorrente rimprovera al Comune di aver optato per la variante più economica
e tecnicamente meno efficace, cosicché risulterebbe un intera zona (dove sono
ubicati anche i suoi fondi) in cui l’acqua non è raccolta da opere di
premunizione. Nemmeno tale affermazione invalida tuttavia la presunzione del
vantaggio particolare, poiché non è questa la sede per rimettere in discussione
le scelte effettuate dal Comune in punto all’opera. Quest’ultima è stata
approvata dal legislativo comunale con risoluzione del 5.5.2003 cresciuta in
giudicato e quindi non è più sindacabile da questo Tribunale. In ogni caso il Municipio ha
tenuto conto dei limiti progettuali addebitando ai privati una quota ridotta al
solo 40% della spesa.
Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 1295 e 1203
al contributo di miglioria è fondato.
5.
5.1. Il ricorrente contesta il
piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a suo avviso avrebbe
dovuto essere esteso in direzione Nord e Ovest fino al torrente __________.
5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Nell’ambito
dell’esecuzione di opere di premunizione nel perimetro devono in particolare
essere inclusi tutti i fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle
opere (Scolari, op. cit., no. 272).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
5.3. Il piano del perimetro è delimitato dal limite della zona edificabile ed è
compreso tra Via __________ e Via alle __________.
Il ricorrente asserisce che il perimetro doveva essere esteso in particolare a
tutta la zona boschiva fino alla strada forestale compresa, al mapp. no. 1545,
ai fondi ad ovest di Via __________ (quali ad es. i mapp. no. 724 e 725) ai
fondi a nord-est di Via alle __________ (quali ad es. i mapp. no. 1550 e 554),
nonché gli altri due segmenti di strada non assoggettati.
Il comprensorio imposto è stato elaborato tenendo conto dell’estensione del bacino
imbrifero, delle aree di deflusso e dalla morfologia dei terreni e sulla base
del rapporto 28.1.2003 – richiamato ed assunto agli atti (verbale 23.1.2007 di
cui all’incarto 30.2006.32) - commissionato allo studio d’ingegneria __________
allo scopo di esaminare le possibili soluzioni al pericolo di esondazioni nella
zona residenziale “alle __________”. Esso poggia quindi su supporti solidi che
delineano oggettivamente le necessità e l’utilità dell’intervento dal profilo
funzionale.
Su tali basi e considerata la morfologia collinare della zona non vi sono
motivi validi per ampliare il perimetro come postulato dal ricorrente.
In particolare, per quanto riguarda i fondi ad ovest di Via __________, il
deflusso delle acque già avviene naturalmente per gravitazione lungo la strada
al mapp. no. 723 rispettivamente verso il torrente Travesagna e di conseguenza
non è errato ritenere che non sussista un rischio concreto di allagamento. Il
comparto a valle di Via alle __________, che comprende anche le relative strade
di servizio, è assai lontano dall’opera eseguita e non è esposto a pericoli
immediati poiché le acque, oltre a disperdersi a monte, sono comunque convogliate
verso i tombini di Via __________ e della stessa Via alle __________. Infine quanto
al comprensorio ubicato tra la strada forestale e Via __________, il Comune ha dichiarato
che il rischio potenziale di allagamento non è riconducibile alla zona nella
quale è stata eseguita dall’opera bensì ad altre fonti (verbale 23.1.2007 di
cui all’incarto 30.2006.32); argomentazione, questa, che appare attendibile
poiché ben difficilmente i fondi potranno essere invasi dalle acque provenienti
dal versante destro della Valle di __________.
Nel complesso il piano del perimetro non è pertanto contrario al principio
della parità di trattamento.
6.
6.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
6.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della potenzialità edificatoria
dei fondi e della loro posizione a seconda dell’inclusione nell’una o
nell’altra delle tre classi di vantaggio.
Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di
sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:
sono cosi riconosciuti un coefficiente di 6.0 alla zona RSE e di 1.5 alla zona
AP-EP.
Le tre classi di vantaggio sono state determinate in base alla morfologia del
terreno ed in modo decrescente da monte verso valle, così da tener conto delle
diverse probabilità di subire inondazioni: il coefficiente 1 è stato applicato
ai terreni posti a ridosso del versante montagnoso; il coefficiente 0. 5 a quelli retrostanti ed il
coefficiente 0.2 a quelli ancora più retrostanti.
Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a
risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e
comunemente ammessi, grazie i quali é stata attuata una corretta ed equa
distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.
6.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di
riparto che tuttavia non sono condivisibili.
6.3.1. Il ricorrente ritiene che essendo il comprensorio imposto alquanto
ristretto tutti i fondi sono interessati dalle possibili inondazioni e
subiscono lo stesso pericolo di allagamento, cosicché non sussistono
circostanze speciali che giustificano la suddivisione del perimetro in diversi
gradi di vantaggio.
Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che è
innegabile che i fondi a ridosso del versante montagnoso sono quelli più a
rischio di esondazioni e che conseguentemente hanno tratto il vantaggio
maggiore rispetto a quelli siti più a valle. In effetti, il deflusso di acqua e
materiale si attutisce in modo naturale man mano che ci si sposta verso valle;
da ciò l’applicazione ai fondi siti a valle di un coefficiente di vantaggio
ridotto 0.5 rispettivamente 0.2. Su tali basi i parametri applicati non
appaiono quindi destituiti di fondamento.
6.3.2. Il ricorrente rileva un‘incongruenza poiché a fondi confinanti sono
applicati coefficienti differenti.
Come già rilevato (consid. 6.2.) le classi di vantaggio sono state stabilite in
base alla morfologia dei terreni e non alla loro posizione, con la conseguenza
che è del tutto plausibile che fondi confinanti siano inseriti in classi di
vantaggio differenti e ciò a dimostrazione del fatto le caratteristiche
morfologiche di ogni fondo sono state ponderate e che ciascuno di essi è stato
gravato solo proporzionalmente all’effettivo vantaggio tratto dalle opere di
premunizione eseguite.
6.3.3. Il ricorrente lamenta un trattamento discriminatorio per rapporto al
mapp. no. 1208 poiché a quest’ultimo, ancorché si trovi a ridosso del versante
montagnoso, è stato applicato un coefficiente di vantaggio più basso di quello
attribuito agli altri terreni situati a ridosso dello stesso. Stando a quanto
dichiarato dal Comune il mapp. no. 1208 è stato collocato nella zona 2 con
coefficiente 0.5 dal momento che, essendo situato sullo spartiacque, risulta
essere meno protetto dalle opere di premunizione e fruisce quindi di un
vantaggio ridotto. Argomentazione, questa, che non presta il fianco ad alcuna
critica.
6.3.4. Riallacciandosi ad un precedente giudicato di questo Tribunale il ricorrente
sostiene che il distacco tra i coefficienti delle classi di vantaggio 1 e 2
(differenza 0.5) è troppo marcato ed andrebbe sfumato progressivamente.
La giurisprudenza citata (TE 8.2.2006 inc. 30.2004.24) è ben nota a questo
Tribunale e si riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo
di riparto non operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della
situazione dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera, ciò che di
riflesso comportava anche un appiattimento del conteggio poiché basato su un
unico elemento di ponderazione.
Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo
di riparto è basato su diversi fattori valutativi ed i contributi non si riducono
ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione
(fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di
una ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati
individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni
fondo.
6.3.5. Il ricorrente sostiene infine che nel calcolo del contributo a carico
del mapp. no. 1203 non si è tenuto conto che trattandosi di una coattiva le
possibilità edificatorie sono nulle. Di conseguenza a suo dire lo stesso doveva
essere considerato come fondo non edificabile.
Il mapp. no. 1203 è una strada di servizio che, invero, ben difficilmente
potrebbe essere destinata ad altro uso. Nondimeno è avvantaggiato dall’opera
nella misura in cui è anch’esso riparato e le sottostanti canalizzazioni sono
protette dal rischio di sollecitazioni oltre la norma che potrebbero comportare
anche intasamenti. Di conseguenza non vi alcun motivo valido per riconoscere correttivi
particolari oltre a quelli già applicati nel prospetto.
6.4. In conclusione anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso
quindi l’obbligo si corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al
Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamata La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti