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Incarto n.
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Lugano 10 luglio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 22 giugno 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 30 maggio 2006 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ è
promotore delle opere di premunizione al torrente __________, comprendenti la
costruzione di una camera di ritenuta.
Con risoluzione 3.6.2002 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di fr.
720’00.- e ratificato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del
40% del costo dell’opera, dedotti i sussidi federali e cantonali (MM 3/2002 del
25.3.2002).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi
di miglioria pubblicando il prospetto dal 21.3 al 20.4.2005 ed inviando il
16.3.2005 un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 280 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 726.65.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 30.5.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di aver tratto
un vantaggio particolare dall’opera e il comprensorio imposto e ha quindi postulato
l’annullamento del contributo.
Con risposta 19.9.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
all’udienza di conciliazione del 13.2.2007 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
Il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa (lettera 13.3.2008),
accettata dal Municipio (lettera 18.3.2008) ma rifiutata dal ricorrente (lettera
5.5.2008).
2.
Preliminarmente si rileva che
nell’ambito dell’elezione dei membri del Tribunale di espropriazione avvenuta
lo scorso 26.2.2007 (FU 18/2007 del 2.3.2007) gli arch.ti __________ e __________,
già membri del collegio giudicante nel presente procedimento (decreto del 20.7.2006)
non hanno sollecitato il rinnovo del mandato. Ai fini del presente giudizio sono
dunque stati sostituiti dal supplente ing. Giancarlo
Rosselli e dall’ arch. Giancarlo
Fumasoli.
Informate le parti dell’avvicendamento (ordinanza del 15.10.2007), il
ricorrente ha rinunciato ad un nuovo dibattimento (lettera del 19.10.2007).
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM) tra le quali si annoverano anche le
opere di premunizione e di bonifica, come i ripari contro le alluvioni, le
frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b.
LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando, fra l’altro, l’opera migliora
in modo evidente la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro
destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio
2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 17). In tale ambito
gli autori e la prassi ammettono che nell’esecuzione di opere di premunizione
il vantaggio particolare consiste nell’eliminazione o riduzione di
inconvenienti o oneri, quali l’eliminazione del pericolo di caduta sassi, di
valanghe, di allagamenti e di alluvioni (Scolari, Tasse e contributi di
miglioria, 2005, no. 203).
Inoltre, giusta l’art. 24 LCM, qualora si tratta di opere non contemplate dal
piano generale delle canalizzazioni - come nel caso di specie - è applicabile la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990.
3.2. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ai problemi causati dalle esondazioni
di acqua e detriti provenienti dal torrente __________ in occasione di forti
precipitazioni (MM 3/2002 del 25.3.2002). Incanalando il corso del citato
torrente fino al riale __________ e contenendo il flusso detritico con la
costruzione della camera di ritenuta, tale scopo è senz’altro raggiunto e si
rileva pagante per i fondi interessati tra i quali si annovera anche il mapp.
no. 280.
Il ricorrente sostiene che la sua proprietà, come tutti i fondi siti nella
fascia a sud di Via __________, non è mai stata invasa dal deflusso dell’acqua,
motivo per cui non ha tratto alcun benefico dalle opere eseguite sul torrente __________.
Tale argomentazione non basta, tuttavia ad invalidare la presunzione del
vantaggio particolare; infatti essa non influisce sul principio
dell’assoggettamento ma va considerata nell’ambito dell’operazione di riparto
dei contributi poiché può servire a definire il singolo vantaggio ai fini di
una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto il fatto che con
le opere eseguite i fondi situati nelle vicinanze dell’__________ sono messi al
riparo da possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti
precipitazioni.
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 280 al contributo di miglioria è
dunque fondato.
4.
4.1. Il ricorrente contesta il piano
del perimetro in quanto fissato in modo troppo ampio; a suo avviso avrebbe
dovuto essere limitato ai fondi siti a monte di Via __________.
42. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Nell’ambito
dell’esecuzione di opere di premunizione nel perimetro devono in particolare essere
inclusi tutti i fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari,
op. cit., no. 272).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. Il piano del perimetro è delimitato a nord-est dal terreni siti a monte di
Via __________ ed a sud-ovest dai fondi siti a valle di Via __________.
Il ricorrente asserisce che il perimetro non doveva essere esteso anche i fondi
a valle di Via __________, in quanto a suo dire non sono mai stati invasi
dall’acqua.
Per quanto riguarda il comparto a valle di Via __________, sono stati esclusi dal
perimetro solo i fondi situati verso sud in considerazione del fatto che, all’incirca
all’altezza del mapp. no. 288, Via __________ presenta una pendenza verso sud
che consente di far defluire l’acqua lungo la strada senza che vi siano riversamenti
sui mappali posti a valle delle stessa.
Per contro invece i fondi situati ad ovest sono stati inclusi nel perimetro in
quanto, benché le particelle pubbliche (parco giochi e posteggio) attutiscono
il deflusso di acqua e materiale, vi è un rischio oggettivo che parte dell’acqua,
invadendo Via __________, si riversi anche sui fondi lungo la stessa.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base di due parametri.
Innanzitutto il Comune ha adottato un fattore edificabilità, che è stabilito a
dipendenza del diverso sfruttamento del fondo: il coefficiente 0.2 è stato attribuito
alle superfici boschive, agricole ed in generale a quelle non edificabili; il
fattore 1.0 a tutti gli altri terreni.
Secondariamente ha applicato un fattore di ingrandimento che tiene conto della
posizione dei fondi a seconda dell’inclusione nell’una o nell’altra delle due
zone di pericolo: per i fondi a monte di Via __________ è stato adottato il
fattore 1.0 e per quelli a valle il fattore 0.5.
Per il mapp. no. 280 ne è risultato un contributo di fr. 726.65.
5.3. Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune, il
Tribunale non può esimersi dall’esprime alcuni appunti in merito ai fattori di
riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto
giustificabili.
In particolare il fattore ingrandimento, che serve a caratterizzare i fondi a
seconda della loro inclusione nelle due zone di pericolo, è stato stabilito a
dipendenza della morfologia del terreno ed in base alla storiografia degli eventi.
In concreto i terreni a monte di Via __________ sono quelli che hanno tratto il
vantaggio maggiore, essendo quelli più a rischio esondazioni, rispetto a quelli
siti a valle della suddetta strada; in effetti a quest’ultimi è stato applicato
un fattore d’ingrandimento 0.5.
Sempre con riferimento ai terreni posti a monte di via __________ è tuttavia dubbia
l’applicazione a tutte le proprietà del medesimo coefficiente 1.0, considerato
che i punti di maggiore pericolo di cambiamento del corso d’acqua (indicati con
delle frecce grandi nella planimetria allegata al prospetto) riguardando il
comparto sito a monte di Via __________.
Ciò considerato il Tribunale reputa che il fattore di ingrandimento avrebbe
dovuto essere maggiormente differenziato prevedendo almeno tre distinti
coefficienti di rischio: elevato, medio e basso, ossia un coefficiente 1.0 per
i fondi a monte di Via __________; un coefficiente 0.5 per i fondi a valle di
Via __________ e un coefficiente 0.25 per i fondi a valle di Via __________.
Su tali basi risulta che al mapp. no. 280 va applicato un coefficiente di
rischio 0.25, cosicché il contributo di miglioria a carico del ricorrente è
ridotto a fr. 557.50.
6. La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contribuito di miglioria per il mapp. no. 280 è ridotto a fr. 557.50.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono a carico del Comune per i 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti