|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 6 dicembre 2007 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 21 febbraio 2006 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che Il Comune di __________ ha costruito la nuova
strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di
servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca.
410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal
piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp.
no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce
la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della
zona edificabile per terminare a fondo cieco;
- che il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato
il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con
risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del
10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004);
- che i progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal
17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.
70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002
e del 4.11.2003.
- che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti;
- che __________, __________ e __________, quali comproprietari in comunione
ereditaria del mapp. no. 2, sono stati assoggettati al pagamento di un
contributo di miglioria di fr. 11'086.73 (cfr. prospetto pubblicato ed avviso
personale del 9.3.2005);
- che il reclamo tempestivamente interposto dai comproprietari contro il
prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006;
- che nel frattempo, mediante atto di compravendita del 29.7.2005, la part. no.
2 è stata ceduta a RI 1 (cfr. estratto sifti);
- che mediante ricorso 21.2.2006 RI 1 è insorto contro la decisione municipale
27.1.2006 contestando i criteri di calcolo del contributo e chiedendone la
riduzione;
- che con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame;
- che all’udienza di conciliazione del 27.6.2007 il ricorrente ha confermato
l’impugnativa;
- che hanno qualità per interporre ricorso i soggetti lesi direttamente nei
loro legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 LPamm. applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 23 LCM);
- che la legittimazione è un presupposto processuale che il giudice esamina
d’ufficio;
- che in tema di contributi di miglioria la fonte della decisione d’imposizione
è la pubblicazione del prospetto poiché determina l’obbligo contributivo del
privato (RDAT II-1998 no. 2);
- che in concreto, come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente
non è destinatario della decisione d’imposizione (e neppure dell’avviso
personale né della decisione su reclamo);
- che, d’altra parte, a norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal
titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto;
- che il debito del contributo è di natura personale e dunque non è cedibile né
trasmissibile. L’unica eccezione al principio è data in caso di decesso del
contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità delle
successione dal momento della sua apertura e pertanto subentrano di diritto
nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per
analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.);
- che di contro nel caso di trapasso di proprietà, in particolare mediante
contratto di compravendita, il contributo resta dovuto da colui che era
iscritto come proprietario al momento della pubblicazione del prospetto (Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, 2005, ad art. 5 LCM no. 217; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
76; Reitter, Les contributions d’équipement, Th. 1986, p. 75). Irrilevante
è la questione se, nel contratto, una delle parti si sia assunta l’onere
derivante da pubblici tributi poiché una siffatta clausola vale unicamente
inter partes è non è opponibile all’ente pubblico;
- che, ciò considerato, il ricorrente non è soggetto imponibile;
- che pertanto, non essendo leso nei suoi interessi, egli è privo della
legittimazione a ricorrere;
- che di conseguenza il ricorso è irricevibile;
- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico del ricorrente (art. 23 LCM e 31 Lpamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco