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Incarto n.
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Lugano 11 agosto 2006 |
Sentenza In nome |
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La Presidente del Tribunale di espropriazione |
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Margherita De Morpurgo |
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statuendo sul ricorso presentato in data 29 luglio 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 30 maggio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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considerato in fatto e in diritto
che il Comune di __________ ha provveduto a realizzare delle opere di premunizione al torrente __________;
che per la realizzazione di suddette opere il Consiglio comunale di __________, in data 3 giugno 2002, ha accordato un credito di fr. 720'000.--, fissando la quota a carico dei proprietari dei fondi interessati al 40% del costo dell’opera dedotti i sussidi federali e cantonali;
che sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le già citate opere, costi ammontanti complessivamente a fr. 684'189.--, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 21 marzo 2005 al 20 aprile 2005 ed inviando il 16 marzo 2005 un avviso personale ai contribuenti interessati;
che RI 1 è proprietario dei mappali n. 223 e 227 RFD di __________ ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di complessivi fr. 3'718.10;
che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 30 maggio 2006 menzionante, tra l’altro, anche i rimedi di diritto;
che con lettere 31 maggio e 2 giugno 2006 indirizzate al Municipio di __________, RI 1 ha manifestato il suo dissenso dalla predetta decisione chiedendone il riesame e ventilando, tra l’altro, la possibilità di adire il Tribunale di espropriazione. Ricevuta la risposta 7 giugno 2006, che confermava il contenuto della risoluzione del 30 maggio 2006, con ulteriore lettera dell’ 8 giugno 2006 egli si è nuovamente rivolto criticamente al Municipio, tuttavia dichiarando di non voler ricorrere;
che ora, con scritto 29 luglio 2006 RI 1 è invece insorto davanti al Tribunale di espropriazione opponendosi al contributo e specificando che “Se sono in ritardo è perché il Municipio non mi ha mai dato il vostro indirizzo, e dopo tanto cercare l’ho trovato sul libro del telefono, ma anche questo non è stato facile. Ma anche perché ero convinto che dovevo ricorrere ad un’avvocato, mentre nel frattempo mi è stato detto che non era necessario.”. E ancora “Le mie argomentazioni le trovate nelle numerose lettere scritte al Municipio, sempre con risposte negative”;
che giusta l’art. 48 LPamm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che giusta l’art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei presupposti processuali;
che la competenza del Tribunale di espropriazione, rispettivamente del suo Presidente per le cause con valore litigioso non superiore ai fr. 5'000.--, è data dall’art. 13 cpv. 2 LCM; certa è la legittimazione attiva di RI 1 giusta l’art. 43 Lpamm;
che sempre secondo l’art. 13 cpv. 2 LCM, il termine per adire il Tribunale di espropriazione è di 30 giorni dalla notificazione della decisione su reclamo del Municipio. Detto termine, essendo stabilito dalla legge, è perentorio così come previsto dall’art. 11 LPamm. L’opposizione 29 luglio 2006 con la quale l’insorgente contesta la decisione 30 maggio 2006 (recapitata il 31 maggio 2006) del Municipio di __________ appare pertanto manifestamente tardiva;
che i motivi addotti dal ricorrente nello scritto 29.7.2006 a giustificazione del ritardo sono inconferenti;
che in effetti la decisione su reclamo del 30.5.2006 adempie ai presupposti dell’art. 26 LPamm.: oltre ad essere sufficientemente motivata, conclude con l’indicazione esatta del rimedio giuridico menzionando la facoltà di ricorso, il Tribunale di espropriazione quale autorità competente ed il termine di 30 giorni per insinuare il ricorso;
che per consolidata giurisprudenza il ricorrente che inoltra tardivamente un ricorso, quand’anche non fosse rappresentato da un legale, non può avvalersi ed invocare una notificazione difettosa, segnatamente l’indicazione incompleta, insufficiente o errata del rimedio giuridico nella decisione impugnata, se egli stesso non ha dato prova di un minimo di diligenza ed attenzione sufficienti per ovviare e colmare la lacuna;
che nel concreto caso, al di là del fatto che la notificazione manifestamente non è difettosa, sarebbe bastata una semplice richiesta telefonica al servizio informazioni oppure alle autorità comunali di __________ o cantonali a Bellinzona per disporre immediatamente del recapito postale e telefonico del Tribunale di espropriazione. Altrettanto facilmente la stessa cancelleria del Tribunale avrebbe poi potuto fornire le occorrenti informazioni sulle formalità da osservare nell’ambito della procedura ricorsuale in materia di contributi di miglioria anche sulla questione se fosse necessaria o meno la presenza di un rappresentante legale;
che in queste condizioni il ricorrente non può avvalersi con successo della protezione della buona fede;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, poiché il termine di 30 giorni per presentarlo è irrimediabilmente trascorso;
che abbondanzialmente va pure rilevato come lo scritto 29.7.2006 non ossequi comunque i requisiti previsti dall’art. 46 LPamm., poichè non è stato insinuato in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, e non contiene la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che, dato l’esito, questa autorità rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e a porre a carico del ricorrente ulteriori spese.
Per questi motivi
richiamate la Legge sui contributi di miglioria (LCM)
la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.)
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- - di __________, __________
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente
Margherita De Morpurgo