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Incarto n.
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Lugano 29 agosto 2006 |
Sentenza In nome |
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La Presidente del Tribunale di espropriazione |
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Avv. Margherita De Morpurgo |
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statuendo sul ricorso presentato in data 11/14 agosto 2006 da
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RI 1
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nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria relativamente al mappale 411 RFD di S__________
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Letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
che il Comune di __________ ha provveduto a realizzare 16 nuovi posteggi pubblici in zona C__________. I lavori di costruzione si sono conclusi con il relativo collaudo in data 14 giugno 2006;
che per la realizzazione di suddetta opera il Consiglio comunale di __________, in data 15 dicembre 2003, ha concesso un credito di costruzione di fr. 453'900.--, fissando all’80% della spesa determinante a preventivo, il prelievo di contributi di miglioria. Successivamente, nel corso della seduta del 24 ottobre 2005, il legislativo comunale ha modificato la percentuale di prelievo, riducendola al 60% delle spese nette a consuntivo dell’opera, definita di urbanizzazione generale;
che sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le già citate opere, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1. dicembre 2005 al 2 gennaio 2006 ed inviando il 29 novembre 2005 un avviso personale ai contribuenti interessati;
che RI 1 è proprietario del mappale no. 411 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria;
che con scritto inviato per lettera raccomandata dell’11 agosto 2006 ed esprimendosi in lingua tedesca il proprietario si è aggravato a questo Tribunale. Nel merito il ricorrente contesta il contributo sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare;
che giusta l’art. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.) – applicabile per il rinvio generico di cui all’art. 23 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) – prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che a norma dell’art. 13 LCM contro il prospetto dei contributi è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato, ovvero al Municipio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Quindi, contro la decisione su reclamo, è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dalla sua intimazione;
che pertanto, considerato che il Tribunale di espropriazione è competente a statuire solo in seconda istanza e che in concreto il precedente rimedio giuridico non è stato esaurito, il ricorso in oggetto è irricevibile;
che in applicazione dell’art. 4 LPamm. lo scritto è trasmesso d’ufficio, per evasione, al Municipio di S__________, che dovrà valutare il merito delle contestazioni e, prima ancora, la tempestività del gravame;
che, naturalmente, il proprietario avrà la facolta di impugnare la conseguente decisione municipale interponendo ricorso dinanzi a questo Tribunale nella forma prevista dagli art. 8 e 46 LPamm;
Per questi motivi
richiamati gli art. 13 e 23 LCM, nonché 3 segg. LPamm.,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi d’ufficio per competenza al Municipio di S__________.
3. Non si prelevano tasse né spese.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente
Margherita De Morpurgo