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Incarto n.
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Lugano 12 luglio 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 14 settembre 2006 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 17 luglio 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le
opere di formazione di un nuovo marciapiede in Via __________,
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letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito una serie di interventi stradali lungo Via __________ che hanno
comportato anche espropriazioni varie. Stando la progetto pubblicato nel 2001
questo prevedeva la costruzione di un nuovo marciapiede (m 1.50), prima
inesistente, ed il rifacimento completo del campo stradale (m 5) con tutte le
opere annesse, ossia la posa di una nuova canalizzazione per le acque chiare e
meteoriche, la parziale sostituzione della tubazione dell’acqua potabile, le
delimitazioni ed il ripristino di manufatti a confine.
Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, il credito e l’aggiornamento del
credito nel corso delle sedute del 20.12.1999, 18.12.2000 e del 5.6.2001
ratificando contestualmente anche il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa (MM 21/1999, 10/2000 e 12/2001).
Il progetto è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del
24.5.2002 mentre la procedura espropriativa si è conclusa per lo più mediante
accordi e con un’unica sentenza di merito del 13.1.2004 cresciuta incontestata
in giudicato (inc. 55/01-196).
1.2. A corollario del predetto intervento il Comune ha risolto di introdurre in
Via __________ alcune misure di moderazione e di arredo stradale per ridurre la
velocità di transito e disincentivare il traffico parassitario. In tale ambito
la larghezza del marciapiede è stata portata a m 2, compresa la bordura, e
quest’ultima, anziché eseguita a spigolo, è stata smussata. Sulla carreggiata
utile restante (m 4.50) la pavimentazione in asfalto è stata integrata,
puntualmente ed in sequenza regolare, con lastre in beola e lo spazio veicolare
ristretto con la posa di paletti tutti muniti di catarifrangenti.
Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del
16.12.2002 (MM 29/2002) e dal Tribunale di espropriazione con sentenza del
6.2.2004 (inc. no. 29/03).
1.3. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria per la sola realizzazione del marciapiede pubblicando
il prospetto dal 27.2 al 29.3.2006 previo invio di un avviso personale ai
soggetti imposti.
RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 312, è stata assoggettata al pagamento
di un contributo di miglioria di fr. 11'682.58.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 17.7.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono sollevate varie censure che
giustificherebbero l’annullamento dei contributi; esse saranno riprese nel
seguito dell’esposizione.
Con risposta del 9.11.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 6.6.2007 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
Una prima censura della ricorrente
è di ordine formale: essa rimprovera al Municipio di non aver sottoposto il
prospetto dei contributi al voto del Consiglio Comunale. Infatti, a suo avviso,
considerato che l’opera eseguita non corrisponde al progetto approvato nel 2002
e che quest’ultimo è stato snaturato con la posa delle moderazioni, il prelievo
di contributi di miglioria andava preventivamente vagliato ed approvato
nuovamente dal legislativo.
La ricorrente fraintende tuttavia la portata della procedura d’imposizione.
Quest’ultima non riguarda le opere nel loro complesso bensì solamente il nuovo
marciapiede, unico manufatto la cui esecuzione, che include le spese vive e di
acquisto dei sedimi (art. 6 cpv. 1 LCM), è soggetta al prelievo di contributi
di miglioria. Ciò conformemente alla risoluzione definitiva del Consiglio di
Stato del 31.5.2000 stando alla quale le altre opere previste dal primo
progetto in parte sono semplici manutenzioni ed in parte sono soggette a
contributi di costruzione in base alla LALIA (cfr. ris. citata). Ciò
conformemente, anche, al successivo MM 10/2001 che proponeva il prelievo di
contributi per il solo marciapiede in ragione del 30% della spesa, e del MM
12/2001 di aggiornamento del credito. Entrambi i messaggi sono stati approvati
dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute
in giudicato.
Pertanto il fatto che in un secondo tempo il Comune abbia ampliato il concetto
dell’intervento mettendo in atto anche le misure di moderazione è del tutto
ininfluente, non da ultimo poiché per tali misure non è mai stato proposto il
prelievo di contributi di miglioria (cfr. MM 29/2002 e ris. CC del 16.12.2002).
La censura è dunque infondata.
3.
3.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che giustificando
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben fèr Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare affermando che
il marciapiede ha peggiorato la situazione anziché migliorarla; in particolare
in caso di incrocio di due veicoli uno di essi invade il marciapiede di modo
che l’accesso al suo fondo è reso più difficile e la sicurezza dei pedoni è
compromessa. Essa rimprovera pure al Municipio di non aver considerato gli
inconvenienti connessi con l’opera specie le accresciute difficoltà nelle
manovre di entrata ed uscita dal fondo e l’aumento dei rischi per l’incolumità
delle persone e delle cose.
Tali contestazioni, del tutto generiche, non bastano tuttavia ad invalidare la
presunzione del vantaggio particolare. Dal confronto tra lo stato precedente i
lavori (cfr. doc. fotografica prodotta dal Comune) e quello attuale, risulta
infatti chiaramente che i fondi serviti, tra cui anche il mapp. no. 312, hanno
tratto un beneficio concreto dalla costruzione del marciapiede grazie al quale
il tracciato stradale è stato adeguato alle esigenze della zona ed alla sua
destinazione residenziale. Lo conferma, peraltro, il fatto che sono stati
interposti solo tre ricorsi su un comprensorio imposto assai vasto.
Pur scegliendo, in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di
opere stradali, una soluzione che preferisce una parziale convivenza ad una
rigida separazione tra gli utenti della strada (cfr. relazione tecnica inc. no.
29/03), il Comune ha mantenuto il marciapiede ad una quota sensibilmente
rialzata rispetto al sedime stradale, lo ha allargato a m 2 e provvisto di una
bordura; perciò, anche se privo di cesure, il marciapiede è ben delimitato ed
offre uno spazio ampiamente sufficiente e sicuro per i pedoni. Inoltre la sua
eventuale invasione da parte di un veicolo non è continua ma limitata
all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento
stradale; il pedone sul marciapiede gode comunque sempre della precedenza.
In queste condizioni il vantaggio particolare non può ragionevolmente essere
contestato.
E’ vero che l’aggiunta delle moderazioni ha modificato completamente l’aspetto
e la percorribilità della strada; gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente
sono riconducibili, sostanzialmente, a questa modifica non alla presenza del
marciapiede come tale che non pregiudica in alcun modo l’accesso al mapp. 312.
D'altronde il riassetto disciplina e pone dei limiti alla circolazione
favorendo di riflesso la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Gli
utenti ed i confinanti non hanno che da adeguarsi trattandosi di misure che
vanno a loro vantaggio. Affrontando la strada con la dovuta prudenza e nel
rispetto del limite di velocità dei 30 km/h i moderatori sono ben visibili e
quindi evitabili. Semmai sarà compito del Comune di adottare all’occorrenza le
opportune misure di polizia.
Ciò considerato l’assoggettamento dei mapp. no. 312 ad un contributo di
miglioria è dunque fondato.
4.
La ricorrente censura infine la
mancanza di chiarezza dei costi per la costruzione del marciapiede.
La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.
Le spese in oggetto risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM
10/2000 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'452’172.-, importo
aggiornato a fr. 1'454'000.- con MM 12/2001. Entrambi i messaggi sono stati
approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001
cresciute in giudicato. La spesa determinate per il calcolo dei contributi di
fr. 1'449'003.60 (cfr. prospetto) è dunque conforme e ciò basta ai fini del
presente giudizio.
A ciò si aggiunge che la contestazione dei costi avrebbe dovuto essere
sollevata, semmai, in altra sede. Infatti il piano di finanziamento, di cui fa
parte il preventivo, è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art.
13 cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili nelle forme e nei
termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le
decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no.
29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto, dinanzi al
Tribunale di espropriazione, ogni censura in merito è irricevibile.
5.
Il Tribunale, che giudica con
pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM), ha constatato che nella stesura
del prospetto il Comune è incorso in un errore. Infatti la part. no. 365 è
inclusa nel comprensorio imponibile (cfr. piano del perimetro dei contribuenti)
ma non figura nell’elenco dei contribuenti (cfr. prospetto dei contributi). Si
tratta manifestamente di una svista sanabile questa sede, ritenuto che la
posizione del fondo può essere stabilita per confronti con le part. no. 150 e
358 e dunque applicando i seguenti parametri:
sup. edificabile netta 1008
indice di sfruttamento 0.5
L1 386
L2 219
L3 5
presenza marciapiede 0
fattore di utilità 319.20
fattore interesse 2
A 223.84
Quota Q 112'815.36
Ne risulta una nuova somma Qi di 11'750'039.67 che, una volta applicata alla
formula di calcolo, riduce il contributo per il mapp. no. 312 a fr. 11'570.40.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste interamente a carico della ricorrente in quanto parte soccombente
(art. 31 LPamm. per il rinvio di cui all’art. 23 LCM), ritenuto che la
riduzione del contributo è minima e quindi non può incidere sulla ripartizione
delle spese di giudizio, e che viene effettuata d’ufficio e non in ragione di
una specifica censura della ricorrente.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 312 è ridotto a fr. 11'570.40.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco