Incarto n.
30.2006.65

 

 

Lugano

28 aprile 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 4 ottobre 2006 da

 

 

ISCC 1 composta da:

1.  MIST 1 

2.  MIST 2 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 27 settembre 2006 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di Viale M__________,


relativamente ai mapp. no. 385 e 386 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla posa di una specifica segnaletica e di rampe di dislivello alla porta di entrata, alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001).
Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc. 40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 24.9.2002.

1.2. Nel luglio del 2004 il
Municipio è stato informato della soppressione, da parte della Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha inevitabilmente determinato un aumento dei costi dell’opera.
Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria per il suddetto intervento stradale, con scritto 13.7.2005 il
Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005).
Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il
Municipio ha chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio.

1.3. Nel frattempo il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005, previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa.
MIST 1
e MIST 2, quali comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. no. 385 e 386, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 6'299.70 per il mapp. no. 385 e di fr. 7’590.10 per il mapp. no. 386.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.9.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno contestato di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, chiedendo l’annullamento del contributo.
Con risposta 20.12.2006 il
Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.04.2008 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.           2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

2.2. Secondo i ricorrenti la sistemazione di Viale M__________ ha peggiorato la situazione anziché migliorarla e di conseguenza essi negano di aver tratto un benefico dalle opere. In particolare essi rilevano che i nuovi lampioni offrono un’illuminazione scarsa, che in caso di incrocio di due veicoli uno di essi invade il marciapiede compromettendo la sicurezza dei pedoni, che il limite di velocità non è rispettato e che le aree pedonali sono quotidianamente occupate da veicoli posteggiati abusivamente. Essi rimproverano pure al
Municipio di non aver considerato gli inconvenienti connessi con l’opera specie le difficoltà nelle manovre di rimozione della neve.
Tuttavia tali contestazioni non sono pertinenti ai fini dei contributi e quindi non invalidano la presunzione del vantaggio particolare. Infatti, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite hanno sostanzialmente comportato il rifacimento totale di tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada. L’area riservata ai pedoni è peraltro evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annoverano anche i mapp. no. 385 e 386 poiché direttamente confinante con il tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare.
Certo l’utente è costretto a prestare una maggiore attenzione, ma adeguandosi al nuovo regime ed affrontando la strada con la dovuta prudenza non incontrerà difficoltà degne di nota. Per gli inconvenienti lamentati dai ricorrenti sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.
Tutto ciò considerato l’assoggettamento dei mapp. no. 385 e 386 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.

3.           I ricorrenti contestano al Municipio di aver iniziato i lavori prima di avere la certezza di ottenere i sussidi federali.
La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.
Il piano di finanziamento risulta chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM 144.3 del 12.11.2001 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'707'000.- poi aumentato di fr. 193'500.- con MM 224.6 del 10.11.2005. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 17.12.2001 e del 28.11.2005 cresciute in giudicato.
La spesa determinante servita per il calcolo ammonta a fr. 1'100'000 (cfr. doc. 3) è dunque conforme e ciò basta ai fini del presente giudizio.
A ciò si aggiunge che la contestazione del piano di finanziamento avrebbe dovuto essere sollevata, semmai in altra sede. Infatti esso è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Pertanto, in questa sede, ogni censura o commento in merito è irricevibile.

4.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale.
In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno corrispondere – sempre in solido – al Comune di __________ adeguate ripetibili.

 

 

per questi motivi

richiamati                        la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti, con l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili. I ricorrenti ne rispondono con vincolo di solidarietà.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

 

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        La segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti