|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 28 aprile 2008 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
|
segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 29 ottobre 2006 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emanata il 3 ottobre 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le
opere di sistemazione di Viale M__________,
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha eseguito
una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con l’obiettivo di creare
una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla convivenza di tutti gli
utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie misure intese a moderare
e regolamentare il traffico a corollario dell’introduzione del limite di
velocità. In particolare, si è proceduto alla posa di una specifica segnaletica
e rampe di dislivello alla porta di entrata, alla creazione di restringimenti
della carreggiata in cinque punti del tracciato, alla costruzione di zone
d’incrocio sopraelevate e di un’area per il traffico lento, alla sistemazione
della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, alla
formazione di due zone d’incrocio per gli autopostali, nonché al rifacimento
totale della pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. L’opera include
anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di
alberi (MM 144.3 del 12.11.2001).
Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di
miglioria nell’ordine del 40% della spesa.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc.
40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del
24.9.2002.
1.2. Nel luglio del 2004 il Municipio è stato informato della soppressione, da parte della
Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità
dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento
su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha
inevitabilmente determinato un aumento dei costi dell’opera.
Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il
calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale,
con scritto 13.7.2005 il Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti
locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al
Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che
si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005).
Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il Municipio ha
chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e
contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di
miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio
Comunale ha approvato il Messaggio.
1.3. Nel frattempo il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005,
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva
indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il
contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa.
RI 1, quale proprietario del mapp. no. 434, è stato assoggettato al pagamento
di un contributo di miglioria di fr. 9'988.95.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che ha ridotto il contributo a fr. 6'839.05.
Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, il ricorrente ha contestato di
aver tratto un vantaggio particolare dall’opera ed i criteri di calcolo. Da ciò
la domanda di annullamento del contributo.
Con risposta 20.12.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.04.2008 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
Il ricorrente contesta al Municipio la
scelta delle opere eseguite per sistemare Viale M__________ poiché, a suo
avviso, per attuare gli scopi prefissati, si poteva optare per una soluzione
più semplice e meno onerosa.
Il ricorrente trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica
con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv.
2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche
il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato
essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni
sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei
termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le
decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998
no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto l’opera è stata avallata dal Consiglio Comunale le cui risoluzioni
non sono state tempestivamente impugnate. Pertanto in questa sede ogni contestazione
in merito è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. In concreto, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, la
trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese.
Le opere eseguite hanno sostanzialmente comportato il rifacimento totale di
tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea
con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una
rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della
strada. Esse sono consistite nel rifacimento totale della pavimentazione, nella
sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile
servizi, e nella posa di un nuovo impianto di illuminazione, di alcuni alberi e
di una specifica segnaletica. A corollario l’area riservata ai pedoni è stata
evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di
conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre
l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata
all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento
stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato
stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità
e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più
sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua
destinazione a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si
traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si
annovera anche il mapp. no. 434 seppur non direttamente confinante la strada.
La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi
aspetti (art. 4 LCM).
3.3. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera
perchè la sua proprietà non è confinante su Viale M__________ e poiché per accedervi
non utilizza tale strada.
A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette
anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non
confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati
alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici
retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare.
Il mapp. no. 434 è un terreno retrostante rispetto a Viale M__________ al quale
ha però un accesso veicolare e pedonale sia attraverso Via __________ sia
attraverso Via __________. Dal profilo dell’accessibilità il fondo ha quindi
tratto un benefico dall’opera. Poco importa che la strada sia effettivamente
utilizzata dal momento che, per ammettere un beneficio, basta la semplice
possibilità d’uso. È vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre
proprietà, ad esempio quelle direttamente affacciate su Viale M__________, ma
di questo è stato tenuto conto nella ripartizione appunto considerando la
distanza del fondo dall’opere ed applicando un fattore di vantaggio ridotto
(0.3).
Tutto ciò considerato l’assoggettamento della proprietà al contributo di
miglioria è dunque fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per
il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art .7
LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e riassunto
dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di 4
classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei sedimi
rispetto a Viale M__________.
Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice
di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le
proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di
8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla
zona AP-EP.
Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per
rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso
diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora
più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.
no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di
proprietà del Patriziato.
Per la proprietà del ricorrente ne è risultato un contributo di fr. 9'988.95.
Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di una
specifica censura del ricorrente, il Municipio, attribuendo l’intero fondo alla classe di vantaggio
3 (ossia con fattore 0.3), ha ridotto il contributo a fr. 6'839.05.
4.3. Il ricorrente contesta, anzitutto, il fattore legato all’edificabilità
applicato al mapp. no. 434, poiché trascura che il fondo è utilizzato a scopo
agricolo (vigneto). L’argomento non è, tuttavia, pertinente poiché nell’ambito
dell’imposizione di contributi di miglioria determinante non è la destinazione
che il proprietario ha scelto di dare al proprio fondo, bensì lo sfruttamento
ammesso dal PR; è questo un criterio sancito dalla legge stessa in base alla
quale per i terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di
sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Il mapp. no. 434 è assegnato alla zona edificabile
RSE ed è quindi corretto tener conto della potenzialità edificatoria prescindendo
invece dallo sfruttamento agricolo attuale.
Sempre secondo il ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è
tenuto in debita considerazione che il fondo è retrostante e che per accedervi
egli percorre altre strade. Tuttavia, come già rilevato, la posizione
retrostante del mapp. no. 434 rispetto a Viale M__________ è considerata riconoscendo
il fattore di vantaggio minimo 0.30 che lo differenzia dai fondi confinanti (1)
e da quelli immediatamente retrostanti (0.6). In sede di reclamo questo fattore
è stato esteso a tutto il terreno ciò che ha comportato una riduzione del
contributo.
Vero
è che i fattori presentano una certa schematicità ed è inevitabile che pochi
metri bastino per creare una differenza; non per questo però il criterio appare
discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di offrire
risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente
differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza, agli accessi e alle
potenzialità edificatorie.
Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria
a carico del mapp. no. 434 va confermato nel suo ammontare.
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al
Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico del ricorrente, l’obbligo di rifondere al Comune di __________
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti