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Incarto n.
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Lugano 28 aprile 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 26 ottobre 2006 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 27 settembre 2006 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le
opere di sistemazione di Viale M__________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con
l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla
convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie
misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario
dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla
posa di una specifica segnaletica e rampe di dislivello alla porta di entrata,
alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del
tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il
traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di
fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli
autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il
tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di
illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001).
Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di
miglioria nell’ordine del 40% della spesa.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc.
40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del
24.9.2002.
1.2. Nel luglio del 2004 il Municipio è stato informato della soppressione, da parte della
Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità
dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento
su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha
determinato inevitabilmente un aumento dei costi dell’opera.
Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il
calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale,
con scritto 13.7.2005 il Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti
locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al
Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che
si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005).
Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il Municipio ha
chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e
contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di
miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio
Comunale ha approvato il Messaggio.
1.3. Nel frattempo il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005,
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva
indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il
contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa.
RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, in veste di proprietari delle PPP sul fondo base mapp.
no. 362, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria, rispettivamente,
di fr 3’587.70, fr. 881.55, fr. 881.55, fr. 1’086.55, fr. 850.80 e fr. 1’086.60.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 27.9.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, i ricorrenti hanno contestato di aver
tratto un vantaggio particolare dall’opera e il piano del perimetro, chiedendo l’annullamento
dei rispettivi contributi.
Con risposta 20.12.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.04.2008 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
I ricorrenti contestano la natura
dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione (art. 3 cpv.
4 LCM).
La censura trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con
pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2
LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il
piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo
di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono
impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini
sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni
degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c.
4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura
dell’opera è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. Secondo i ricorrenti, essendo Viale M__________ una strada già perfettamente
funzionante, la sua sistemazione non porta alcun particolare beneficio per i
proprietari dei fondi confinanti.
Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva
che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano
tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un
tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di
urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di
un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è
ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il
rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette
positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi,
op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
In concreto la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai
lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di
una normale manutenzione, hanno comportato il rifacimento totale di tutto il
tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli
orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida
separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada.
Esse sono consistite nel rifacimento totale della pavimentazione, nella
sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile
servizi, e nella posa di un nuovo impianto di illuminazione, di alcuni alberi e
di una specifica segnaletica. A corollario l’area riservata ai pedoni è stata
evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di
conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre
l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata
all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento
stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato
stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità
e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più
sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione
a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un
vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche
il mapp. no. 362 poiché direttamente confinante con la strada. Ciò nell’ottica
sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare.
Nel principio l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque
fondato.
4.
4.1. I ricorrenti contestano il
piano del perimetro e ne chiedono l’ampliamento a tutto il territorio che si
estende fino a Via __________, in quanto a loro avviso pure i fondi all’interno
di tale zona traggono beneficio dalle opere eseguite su Viale M__________.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.
95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la
strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite
della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti
gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il limite meridionale del
perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via
__________.
Quanto alle proprietà che i ricorrenti vorrebbero incluse nel perimetro, la
censura è a tal punto generica da non consentire un raffronto concreto. In ogni
caso i fondi appartenenti all’area menzionata sono assai lontani dall’opera ed
usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale M__________.
Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________ potrebbe rappresentare,
semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco funzionale, cosicché il
vantaggio non può essere definito specifico, ma si confonde con quello
collettivo.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. I ricorrenti contestano la spesa determinante sostenendo che parte della
stessa è da addebitare ad una manutenzione straordinaria del fondo stradale.
A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di
finanziamento (cfr. consid. 2. e rinvii), va rilevato che dalla spesa presa in
considerazione per il calcolo dei contributi sono già state dedotte alcune
opere individuate come semplici manutenzioni quali: la “quotaparte manutenzione
pavimentazione”, la “quotaparte manutenzione illuminazione”, la “quota
segnaletica 30 km/h e staccionata”, nonché la “quantificazione quota
sussidio cantonale” (cfr. doc. 3).
5.3. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita
per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art
.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e
riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e
di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei
sedimi rispetto a Viale M__________.
Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice
di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le
proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di
8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla
zona AP-EP.
Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per
rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso
diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora
più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.
no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di
proprietà del Patriziato.
Tale metodo, per quanto semplicistico, è fondato su criteri di riparto
realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre
risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente
differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o
retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.
Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria
a carico del mapp. no. 362 va confermato nel suo ammontare.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno
corrispondere – sempre in solido – al Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico dei ricorrenti, con l’obbligo di rifondere al Comune di __________
fr. 300.- a titolo di ripetibili. I ricorrenti ne rispondono con vincolo di
solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti