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Incarto n.
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Lugano 6 dicembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete
viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una
lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita
a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino
all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada
preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino
all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo
cieco.
Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con
risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del
10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004).
I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal
17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.
70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002
e del 4.11.2003.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 261 ed in tale
veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr.
39'098.67.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.1.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti hanno
contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, perché il
fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre
ad essere difficilmente comprensibili sono anche discriminatori. Pertanto essi
hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in
via subordinata la riduzione del contributo
Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il
Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento
dell’incarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del
17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del
24.9.2007), proposta che i ricorrenti hanno rifiutato (scritto del 11.10.2007).
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e
70).
2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che
si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270,
è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici
prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________
(cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è
stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50
ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante
cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere
murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti
sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato
preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di
canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la
canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto
una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed
anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto
pubblicato inc. no. 70/03).
Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un
collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima
della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero
urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già
insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua
destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi
edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un
accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo
evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site
nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al
secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________,
Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché
le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non
consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al
passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il
tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso
prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche
autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel
nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche
l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi
indotti dal traffico di transito.
La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi
aspetti (art. 4 LCM).
2.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera
poiché la loro proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un
accesso sufficiente.
Il mapp. no. 261 è un terreno di 8157 mq occupato da un’abitazione unifamiliare
fronteggiata da un giardino e costituito per il resto da sedime boschivo. Il
fondo è posto al termine della nuova strada ed appartiene al comprensorio
residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse
in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare
la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non
influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito
dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo
vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.
Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura
di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona
residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi
angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di
servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per
raggiungere il mapp. no. 261.
L’assoggettamento del mapp. no. 261 ad un contributo di miglioria è dunque
fondato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per
il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del
60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.
Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di
calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli
atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione i
ricorrenti, come anche altri proprietari, hanno lamentato le notevoli
difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è
comunque superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il
Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio
2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata
messa a disposizione anche dei ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007).
Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla
superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore
vantaggio/utilità B.
La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del
fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di
sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è
considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in
zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base
delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano
particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a
ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime.
Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che,
tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò
in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune
parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o
per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica
p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).
Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare
l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione
preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore
risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due
coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del
carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi
ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il
principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più
della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi
differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi
parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza
veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto
stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già
serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti
ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del
carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi
che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).
Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda
sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera
utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia
dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o
retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che
applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del
tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g
(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre
coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla
variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla
variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da
percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al
primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è
associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio
generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).
Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e
concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si
rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa,
vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per
il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le
caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera)
avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata
cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio
effettivamente tratto dall’opera.
3.3. I ricorrenti hanno sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di
riparto che tuttavia non sono condivisibili.
3.3.1. I ricorrenti osservano che stando alla relazione tecnica la ripartizione
dei contributi si basa principalmente sulla SUL; a loro avviso si dà così esplicitamente
atto dell’applicazione di un elemento di computo che non tiene conto delle due
classi di fondi interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica e si assimilano
fattispecie dissimili cadendo nell’arbitrio.
Premesso che le classi d’interessenza anziché due sono tre (fondi già
urbanizzati, fondi urbanizzati a nuovo e fondi del nucleo), è palese che lo
scopo della SUL non è di considerare l’appartenenza del fondo all’una o
all’altra classe, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a dire il
potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie e degli
indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4). In
quest’ambito risulta che per il mapp. no. 261 è computata solo una superficie
di mq 3215 (escluso quindi tutto il sedime boschivo) ed è applicato un fattore
di correzione r (0.75) poiché l’area a monte della costruzione non è
utilizzabile a fini edilizi (cfr. relazione tecnica p. 4). Ciò significa che ai
fini del contributo è considerata solo la superficie edificabile effettivamente
avvantaggiata; nondimeno il fatto che si tratti comunque di un sedime assai
ampio – e tra i più vasti del comprensorio imposto – influenza in modo
considerevole l’ammontare del contributo.
Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a
determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattori d’interessenza
A e di vantaggio/utilità B che, questi si, sono precipuamente
finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione
della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla
funzionalità dell’opera.
3.3.2. Secondo i ricorrenti nel prospetto non è stata tenuta in debita
considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già
provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a loro
avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito
carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza
la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella
riconosciuta nel prospetto.
Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è
considerata con il fattore d’interessenza A. La distinzione tra i fondi
che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate
(evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il
mapp. no. 261, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta
della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in
precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta
questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in
verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv
0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere
un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo
spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada.
Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già
urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un
apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per
questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in
ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di
accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada
era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi
vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non
corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è
soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT
II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro
rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione
puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta
dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né
destituito di fondamento.
3.3.3. Sempre secondo i ricorrenti confrontando i fattori di interessenza e di
utilità applicati al mapp. no. 261 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe
necessariamente concludere che al primo, già accessibile edificabile ed
edificato, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono
stati urbanizzati a nuovo.
Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile.
Al mapp. no. 261 è applicato il fattore d’interessenza A dello 0.4 pari
alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché manifestamente
è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo stato di
urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via Soriscio. Il fattore
vantaggio/utilità B è invece più incisivo per il mapp. no. 261 (1.55)
rispetto ai mapp. no. 13 (0.76) e 1233 (0.47) per l’importante differenza
riscontrabile nella lunghezza del tratto d’opera utilizzato; infatti per il mapp.
no. 261, ubicato alla fine del tracciato stradale, necessariamente la
percorrenza effettiva raggiunge il massimo assoluto (l = ml 535) ed è quindi
di gran lunga superiore rispetto ai mapp. no. 13 (l = ml 195) e 1233 (l
= ml 72) ma è anche uguale a quella del confinante mapp. no. 262. Per quanto
riguarda invece l’accessibilità diretta o indiretta, il prospetto riserva lo
stesso trattamento ai mapp. no. 261, 13 e 1233 (H = 1), in quanto confinanti
con la strada, distinguendoli dai fondi retrostanti che per questo motivo
usufruiscono di una riduzione (cfr. ad esempio i mapp. no. 230 e 245 con H
= 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso menzionare lo scarto considerevole tra
la superficie computata del mapp. no. 261 (mq 3215) e quella dei mapp. no. 13
(mq 1290) e 1233 (mq 248) trattandosi di un parametro che, come già rilevato,
incide sulla ripartizione. Ora, a prescindere dal fatto che il maggior peso di taluni
fattori applicati al mapp. no. 261 è dovuto alla situazione oggettiva del fondo,
nel complesso la combinazione di tutti gli elementi di ponderazione porta
comunque ad un aggravio che al mq risulta essere minore rispetto ai fondi presi
a paragone; pertanto la censura dei ricorrenti è inconsistente.
Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente
proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il
mapp. no. 261 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo
stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da
Via __________: ad esempio con il mapp. no. 258 che ha il medesimo fattore
di interessenza A ma che, essendo retrostante, ha un fattore
utilità/vantaggio B inferiore, oppure con il confinante mapp. no. 262 che
usufruisce di parametri analoghi.
3.3.4. I ricorrenti rammentano che il Tribunale federale ha affermato il
principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può
fare astrazione dell’ammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi.
Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostengono
che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 261 è eccessivo.
La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004 peraltro parzialmente
pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si
riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non
operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei fondi
imposti e della funzionalità dell’opera ciò che di riflesso comportava anche un
appiattimento dei singoli importi al mq.
Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo
di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un
risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr.
x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una
meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi
addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio
tratto da ogni fondo.
3.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria
a carico del mapp. no. 261 va confermato anche nel suo ammontare.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM
e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco