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Incarto n.
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Lugano 28 aprile 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 ottobre 2006 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 27 settembre 2006 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le
opere di sistemazione di Viale M__________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con
l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla
convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie
misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario
dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla
posa di una specifica segnaletica e rampe di dislivello alla porta di entrata,
alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del
tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il
traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di
fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli
autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il
tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di
illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001).
Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di
miglioria nell’ordine del 40% della spesa.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc.
40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del
24.9.2002.
1.2. Nel luglio del 2004 il Municipio è stato informato della soppressione, da parte della
Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità
dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento
su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha
determinato inevitabilmente un aumento dei costi dell’opera.
Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il
calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale,
con scritto 13.7.2005 il Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti
locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al
Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che
si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005).
Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il Municipio ha
chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e
contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di
miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio
Comunale ha approvato il Messaggio.
1.3. Nel frattempo il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005,
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva
indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il
contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa.
La RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 391, è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 14’532.15.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 27.9.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, la ricorrente ha sollevato un vizio di ordine
formale nella procedura e contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare
dall’opera sia il piano del perimetro. Pertanto essa ha chiesto in via principale
l’annullamento del contributo, ed in via subordinata una sua riduzione.
Con risposta 20.12.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.04.2008 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
2.1. La ricorrente ha sollevato
una censura di ordine formale, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura,
poiché il Consiglio Comunale ha approvato la riduzione della percentuale di
prelievo al 30% solo successivamente alla pubblicazione del prospetto con
risoluzione 28.11.2005.
2.2. E’ vero che il Consiglio Comunale ha deciso di ridurre la percentuale di
prelievo solo dopo il periodo di pubblicazione così incorrendo in un vizio di
natura formale. Si tratta tuttavia di un vizio che non appare a tal punto grave
da imporre l’annullamento dell’intera procedura, anche perché non ha impedito
ai contribuenti di esercitare i loro diritti di difesa con piena cognizione di
causa.
In effetti dal momento che nel principio l’imposizione di contributi di
miglioria per le opere eseguite su Viale M__________ era già stata avallata dal
legislativo con la precedente risoluzione del 17.12.2001, i proprietari già
sapevano di dover corrispondere un contributo. Con la seconda risoluzione del
28.11.2005 non è dunque stato modificato il principio bensì le modalità del
prelievo e ciò non per libero arbitrio del Comune bensì, com’è noto, in seguito
alla soppressione dei sussidi federali. La risoluzione del 28.11.2005 era peraltro
soggetta ad impugnazione nelle forme e nei termini previsti per i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC), facoltà che la
ricorrente non ha esercitato.
In secondo luogo il Municipio ha di fatto anticipato quest’ultima risoluzione del
legislativo in maniera del tutto trasparente segnalando nell’avviso personale
del 7.9.2005 che il contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al
30% della spesa ed indicandone i motivi. Il prelievo è poi avvenuto nel pieno
rispetto dell’avviso ritenuto che la quota a carico dei privati ammonta a fr.
330'000.-, corrispondente al 30% della spesa determinante (cfr. prospetto e
riassunto dei costi di cui al doc. 3).
Infine è importante rilevare che il Municipio era tenuto a pubblicare il prospetto pena la
perenzione del diritto d’imposizione (art. 16 LCM).
Tutto ciò considerato l’annullamento dell’intera procedura d’imposizione
sarebbe un provvedimento sproporzionato.
La censura deve quindi essere respinta.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. In concreto, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, la
trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese.
Le opere eseguite hanno sostanzialmente comportato il rifacimento totale di
tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea
con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una
rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della
strada. Esse sono consistite nel rifacimento totale della pavimentazione, nella
sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile
servizi, e nella posa di un nuovo impianto di illuminazione, di alcuni alberi e
di una specifica segnaletica. A corollario l’area riservata ai pedoni è stata
evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di
conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre
l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata
all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento
stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale,
dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità e la
qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura
ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a
carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un
vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche
il mapp. no. 391 seppur non direttamente confinante la strada.
La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi
aspetti (art. 4 LCM).
3.3. La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera perchè
la sua proprietà non è confinante su Viale M__________.
A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette
anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non
confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati
alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici
retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare.
Il mapp. no. 391 è un terreno retrostante rispetto a Viale M__________ al quale
ha però un accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________. Dal profilo
dell’accessibilità il fondo ha quindi tratto un benefico dall’opera. Poco
importa che la strada sia effettivamente utilizzata dal momento che, per
ammettere un beneficio, basta la semplice possibilità d’uso. È vero che il
beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà, ad esempio quelle
direttamente affacciate su Viale M__________, ma di questo è stato tenuto conto
nella ripartizione appunto considerando la distanza del fondo dall’opere ed
applicando un fattore di vantaggio ridotto (0.6).
Tutto ciò considerato l’assoggettamento della proprietà al contributo di
miglioria è dunque fondato.
4.
4.1. La ricorrente contesta il
piano del perimetro in quanto a suo avviso fissato in modo troppo restrittivo e
ne chiede l’ampliamento a tutti i fondi situati a valle e a monte di Via __________.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.
95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la
strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite
della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti
gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il limite meridionale del
perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via
__________.
Quanto alle proprietà che la ricorrente vorrebbe incluse nel perimetro, la
censura è a tal punto generica da non consentire alcun raffronto concreto. In
ogni caso i fondi appartenenti all’area menzionata sono assai lontani
dall’opera ed usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale
M__________. Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________
potrebbe rappresentare, semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco
funzionale, cosicché il vantaggio non può essere definito specifico, ma si
confonde con quello collettivo.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita
per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art
.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e
riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e
di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei
sedimi rispetto a Viale M__________.
Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice
di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le
proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di
8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla
zona AP-EP.
Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per
rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso
diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora
più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.
no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di
proprietà del Patriziato.
Il mapp. no. 391 appartiene al comprensorio retrostante a Viale M__________.
Questo comporta l’applicazione di un fattore di vantaggio dello 0.60, vale a
dire di un fattore ridotto rispetto al 1.00 riconosciuto ai fondi direttamente
confinanti a Viale M__________.
Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri
bastino per creare quella differenza di cui si lamentano i ricorrenti; non per
questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti
esso ha il vantaggio di offrire risultati ragionevoli quanto proporzionati ed
attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base
alla distanza confinante o retrostante, agli accessi e alle potenzialità
edificatorie.
Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria
a carico del mapp. no. 391 va confermato nel suo ammontare.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico della ricorrente in quanto soccombente, la quale dovrà corrispondere al
Comune di __________ adeguate ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico della ricorrente, l’obbligo di rifondere al Comune di __________
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti