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Incarto n.
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Lugano 6 dicembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete
viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una
lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita
a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino
all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada
preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino
all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo
cieco.
Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con
risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del
10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004).
I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal
17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.
70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002
e del 4.11.2003.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 262 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 23'756.89.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.1.2006.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, il ricorrente ha
contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, perché il
fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre
ad essere difficilmente comprensibili sono anche discriminatori. Pertanto egli
ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in via
subordinata la riduzione del contributo
Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente,
il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento
dell’incarto la cui ricezione è stata notificata al ricorrente (scritti del
17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del
24.9.2007), proposta che il ricorrente ha rifiutato (scritto del 13.11.2007).
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e
70).
2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che
si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270,
è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici
prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________
(cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è
stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50
ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante
cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere
murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti
sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato
preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di
canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la
canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto
una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed
anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto
pubblicato inc. no. 70/03).
Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un
collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima
della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero
urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già
insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua
destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi
edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un
accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo
evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella
zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo
tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________
e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del
paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono
l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi
pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato
attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente
pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione
particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa
al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei
fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di
transito.
La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi
aspetti (art. 4 LCM).
2.3. Il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera
poiché la sua proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un
accesso sufficiente.
Il mapp. no. 262 è un terreno di 3333 mq occupato da un’abitazione unifamiliare
fronteggiata da un giardino e costituito per il resto da sedime boschivo. Il
fondo è posto al termine della nuova strada ed appartiene al comprensorio
residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse
in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare
la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non
influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito
dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo
vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.
Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura
di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona
residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi
angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di
servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per
raggiungere il mapp. no. 262.
L’assoggettamento del mapp. no. 262 ad un contributo di miglioria è dunque
fondato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per
il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del
60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.
Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di
calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli
atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione il
ricorrente, come anche altri proprietari, ha lamentato le notevoli difficoltà
incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è comunque
superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha
prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che
fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a
disposizione anche dei ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007).
Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla
superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore
vantaggio/utilità B.
La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del
fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di
sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è
considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in
zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base
delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano
particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a
ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime.
Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che,
tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò
in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune
parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o
per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica
p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).
Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare
l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione
preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore
risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due
coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del
carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi
ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il
principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più
della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi
differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi
parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza
veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto
stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già
serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti
ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del
carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi
che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).
Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda
sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera
utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia
dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o
retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che
applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del
tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g
(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre
coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla
variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla
variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da
percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al
primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è
associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio
generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).
Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e
concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si
rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa,
vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per
il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le
caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera)
avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata
cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio
effettivamente tratto dall’opera.
3.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di calcolo
– intese a stigmatizzare complessivamente la ponderazione inadeguata dello
stato di urbanizzazione precedente del fondo e quindi la ripartizione
discriminatoria dei contributi – che tuttavia non sono condivisibili.
3.3.1. Anzitutto, lo scopo del fattore della SUL non è di considerare lo stato
di urbanizzazione preesistente, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a
dire il potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie
e degli indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4).
In quest’ambito risulta che per il mapp. no. 262 è computata solo una
superficie di mq 1514 (escluso quindi tutto il sedime boschivo). Ciò significa
che ai fini del contributo è considerata solo la superficie edificabile
effettivamente avvantaggiata.
Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a
determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattori d’interessenza
A e di vantaggio/utilità B che, questi si, sono precipuamente
finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione
della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla
funzionalità dell’opera.
3.3.2. Secondo il ricorrente nel prospetto non è stata tenuta in debita
considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già
provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a suo
avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito
carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza
la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella
riconosciuta nel prospetto.
Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è
considerata con il fattore d’interessenza A. La distinzione tra i fondi
che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate
(evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il
mapp. no. 262, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta
della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in
precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta
questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in
verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv
0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere
un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo
spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada.
Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già
urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un
apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per
questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in
ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di
accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada
era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano
quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale
non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è
soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT
II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro
rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione
puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta
dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né
destituito di fondamento.
3.3.3. Sempre secondo il ricorrente confrontando i fattori di interessenza e di
utilità applicati al mapp. no. 262 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe
necessariamente concludere che al primo, già accessibile edificabile ed
edificato, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono
stati urbanizzati a nuovo.
Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile.
Al mapp. no. 262 è applicato il fattore d’interessenza A dello 0.4 pari
alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché
manifestamente è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo
stato di urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via __________.
Il fattore vantaggio/utilità B è invece più incisivo per il mapp. no. 262
(1.50) rispetto ai mapp. no. 13 (0.76) e 1233 (0.47) per l’importante
differenza riscontrabile nella lunghezza del tratto d’opera utilizzato; infatti
per il mapp. no. 262, ubicato alla fine del tracciato stradale, necessariamente
la percorrenza effettiva raggiunge il massimo assoluto (l = ml 535) ed è
quindi di gran lunga superiore rispetto ai mapp. no. 13 (l = ml 195) e
1233 (l = ml 72) ma è anche uguale a quella del confinante mapp. no. 261.
Per quanto riguarda invece l’accessibilità diretta o indiretta il prospetto
riserva una riduzione al mapp. no. 262 (H = 0.5) poiché l’accesso non è
garantito per tutto il fondo (cfr. relazione tecnica p. 7), così distinguendolo
sia dai fondi che, come i mapp. no. 13 e 1233, sono confinanti (H = 1)
sia da quelli retrostanti (H = 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso
menzionare lo scarto tra la superficie computata del mapp. no. 262 (mq 1514) e
quella dei mapp. no. 13 (mq 1290) e 1233 (mq 248) trattandosi di un parametro
che incide sulla ripartizione. Ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che le
singole caratteristiche del fondo sono state attentamente valutate per cui la
censura del ricorrente è inconsistente.
Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente
proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il
mapp. no. 262 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo
stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da
Via __________: ad esempio con il mapp. no. 258 che ha il medesimo fattore
di interessenza A ma che, essendo retrostante, ha un fattore
utilità/vantaggio B inferiore, oppure con il confinante mapp. no. 261 che
usufruisce di parametri analoghi.
3.3.4. Il ricorrente rammenta che il Tribunale federale ha affermato il
principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può
fare astrazione dell’ammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi.
Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostiene
che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 262 è eccessivo.
La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004 peraltro parzialmente
pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si
riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non
operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei
fondi imposti e della funzionalità dell’opera ciò che di riflesso comportava
anche un appiattimento dei singoli importi al mq.
Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo
di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un
risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr.
x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una
meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi
addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio
tratto da ogni fondo.
3.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria
a carico del mapp. no. 262 va confermato anche nel suo ammontare.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco