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Incarto n.
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Lugano 29 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
- ora, per aggregazione, Comune di L__________ - è promotore dei lavori per
l’allargamento e sistemazione di Via __________ e dell’imbocco Via __________,
nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM
127/98 del 17.11.1998).
Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr.
3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine
del 30% del consuntivo dell’opera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha
approvato il comprensorio indicato sul piano allegato all’incarto.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato
da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti
espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no.
79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente
con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246)
cresciute incontestate in giudicato.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, il Municipio ha
chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per l’esecuzione delle
suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per l’emissione dei
contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del
14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia al Municipio di
presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto
aggiornato sull’avanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma
degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dell’opera ed un
aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali.
Infine con messaggio no. 177/2004 il Municipio ha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr.
981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le
opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal
legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente
congedato il progettista ed affidato l’incarico ad uno nuovo professionista.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo
invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 1268 è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 19'393.40.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha sollevato l’eccezione
di perenzione del diritto di prelevare i contributi ed ha contestato la
sussistenza di un vantaggio particolare nonché la natura dell’opera.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la
reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; la
ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.
2.
2.1. La ricorrente sostiene che l’opera
stradale è stata eseguita in due tappe e che la messa in esercizio dell’opera,
ossia la sua apertura al traffico, è avvenuta nel corso del mese di dicembre
2004; di conseguenza, a suo dire, la pubblicazione del prospetto dei contributi
è avvenuta allorquando il termine di perenzione era già scaduto.
La censura è infondata.
2.2. A norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il
prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera.
Per giurisprudenza acquisita un’opera stradale è da ritenersi messa in
esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al
pubblico; questo momento coincide di principio con il compimento dei lavori
principali e cioè, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o
pavimentazione portante poiché tale intervento determina di fatto l’agibilità
dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono
decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori
accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo
tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei
lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT
II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998,
17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto
di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss;
Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 306-308).
2.3. Anzitutto dev’essere puntualizzato che, contrariamente a quanto asserito
dalla ricorrente, l’opera non è stata eseguita a tappe, bensì a lotti
successivi, al fine di non pregiudicare oltre il dovuto la circolazione e l’accessibilità
ai fondi; ciò ovviamente anche a vantaggio dei residenti.
Sebbene progettualmente gli interventi sono stati eseguiti a lotti successivi, l’opera
stessa dev’essere considerata quale frutto di un concetto unitario per i
contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale a
dire la sistemazione globale di Via __________ e dell’imbocco di Via __________
(cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del
25.11.1999).
Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e l’opera è stata eseguita a lotti
successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione
del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda
del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con
regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni
a cavallo delle ferie natalizie ed estive.
2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai rapporti
giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela bituminosa, si
evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il 11.12.2003 con la posa
di ca. 120 mq di marciapiede all’incrocio di Via __________ e Via __________, e
sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa di ca. 980 mq nell’ultimo
tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________ ed il confine con il
Comune di __________.
Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente ordine
cronologico:
- 11-15.12.2003: marciapiede all’incrocio Via __________i/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;
- 24-27.2.2004: marciapiede e carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra l’incrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;
- 1.3.2004: marciapiede in Via __________ e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;
- 24-28.5.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;
- 2.6.2004: marciapiede in Via __________ per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;
- 1-2.7.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;
- 15.7.2004: piazzale all’altezza del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;
- 14.10.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 80 mq;
- 22.11.10.12.2004: carreggiata per ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due incroci di Via __________ con Via __________ e con Via __________;
- 14-17.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in Via __________;
- 20-21.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e piazzale in Via __________;
- 21-25.2.2005: carreggiata in Via __________ per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il confine con il Comune di __________.
Da quanto sopra si evince chiaramente che l’asserzione della ricorrente secondo
cui la posa dell’asfalto nell’ultimo tratto di strada (quello al confine con il
Comune di __________) è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004 è errata.
I rapporti giornalieri attestano infatti che l’ultimo tratto stradale è stato
affrontato nel mese di febbraio 2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal
7 al 15.2. 2005 - alla preparazione del sottofondo stradale e successivamente -
nei giorni dal 21 al 25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare,
il 21.2.2005 è stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati
eseguiti i lavori di rimozione dell’asfalto residuo, la posa di delimitazioni
in mocche e di un nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il
23.2.2005 è stato posato il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è
stata eseguita la pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il
25.2.2005 sono state eseguite le rampette attorno ai chiusini.
Ne consegue che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio,
va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto
(16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare
contributi di miglioria non è perento.
3.
La ricorrente sostiene che per buona
parte l’opera costituisce un semplice intervento di manutenzione non soggetto
al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità
dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di
espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei
contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la
natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota
imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del
legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti
su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali
sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del
17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo nonché la
natura dell’opera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le
risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in
questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi
irricevibile.
In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente
formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli
interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o
di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e
l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione
apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova
LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001
no. 36 c. 4 e rinvii).
Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento
della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con
contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo
marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di
opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le precarie
condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate semplici
rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima un
aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della sicurezza
stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di là di un
semplice intervento di manutenzione.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel
tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________
- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________
sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”
In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua
vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di
ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento
della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una
larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il
sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in
porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole
verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il
rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le
acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire
un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo
funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali
e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato
l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e
pedonale più sicura.
Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali
si annovera anche la proprietà della ricorrente al mapp. no. 1268, non è
seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza l’opinione
prettamente soggettiva della ricorrente secondo cui la situazione preesistente era
soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il
risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta
e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio
servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio
particolare l’asserzione della ricorrente che non è stata creata una nuova
strada, né effettuata una pavimentazione od opere prima inesistenti; queste
sono considerazioni che non influiscono sul principio dell’assoggettamento,
poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla creazione di
un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere conseguenza del
miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in
particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili
interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op.
cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.
61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Gli
interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera preesistente con
la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada, come si evince
dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non possono essere
considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada è stata
rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.
Il mapp. no. 1268 è un fondo edificato di 1886 mq, attribuito alla zona
residenziale estensiva R2A (art. 36 NAPR) e con accesso diretto da Via __________.
Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto
la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i
fondi direttamente confinanti con Via __________, favoriti dall’urbanizzazione
migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo dell’accessibilità
pedonale e veicolare.
Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è
fondato.
4.3. La ricorrente sostiene che l’allargamento della strada è avvenuto solo in
tratti limitati e che il calibro è inferiore a quello minimo previsto dalle
norme VSS per le strade di collegamento quale è Via __________.
Tali censure riguardano l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in
questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata in tutte le sue
componenti già nel MM 127/98 e di conseguenza, nel principio, l’opera avrebbe
dovuto contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha
stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro
le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss LOC (RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Al più
tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di pubblicazione del
progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva di tutti gli
elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente
censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.
Ad abundantiam, può essere osservato che in ogni caso, contrariamente a quanto
ritenuto dalla ricorrente, Via __________ non è un strada di collegamento; nel
piano viario di __________ essa è infatti contrassegnata come “strada di
raccolta secondaria (SR2)” con una carreggiata di m 5 ed un marciapiede lungo
il lato a valle di 2 m. Il progetto, che prevede l’allargamento uniforme del
calibro stradale a m 5.10 e la costruzione di un marciapiede di larghezza
variabile da 1.50 a 2 m è pertanto conforme al piano di utilizzo (cfr.
sentenza di approvazione progetto del 28. 5.2002 di cui inc. no. 79/01
richiamato). D'altronde, se la carreggiata di Via __________ fosse stata
allargata maggiormente, l’espropriazione sarebbe stata assai più invasiva a
svantaggio, in particolare, dei confinanti.
Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi inconsistenti.
4.4. La ricorrente lamenta infine degli inconvenienti riconducibili ad un’asserita
pericolosità del marciapiede ed un aumento del traffico.
Per quanto riguarda il marciapiede è vero che l’opera eseguita non corrisponde
del tutto a quella prevista nel progetto pubblicato (cfr. piano delle sezioni
tipo). È vero anche che, di regola, lo spazio pedonale delimitato solo mediante
una linea di mocche (sia esso realizzato sulla medesima quota della strada o
leggermente rialzato) si riscontra nei progetti che includono misure di arredo
e/o moderazione del traffico intese a restringere lateralmente la carreggiata
(mediante ostacoli fisici o semplici demarcazioni della carreggiata stessa),
ossia misure idonee a rompere la prospettiva della strada e la sua linearità
tanto da costringere il conducente a ridurre la velocità di transito ed a
permettere la convivenza di utenti motorizzati ed appiedati (cfr. norme VSS 640
213 e 640 285/283).
Tuttavia il fatto che l’opera imposta non sia accompagnata da simili
accorgimenti non basta per affermare che sia priva di utilità e non conferisca
alcun vantaggio. Infatti, il tracciato stradale preesistente era per quasi
tutta la sua lunghezza privo di marciapiede (cfr. documentazione fotografica
della prova a futura memoria).
Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della ricorrente,
percorrono Via __________ a grande velocità e tagliano le curve invadendo il
marciapiede, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di
polizia.
5.
5.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel
principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.
Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete
possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante
ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;
Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge
im Kanton Luzern, p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico
degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),
tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto
per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.
95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono
inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente beneficiano
delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente
confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui
accesso presuppone l’uso di dette strade.
In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal
confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e
Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a
valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi
collegati con Via __________.
5.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è
avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice
di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore
interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.
Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione
dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per
alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e
altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece l’interesse
del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale alla
distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera situazioni
particolari che rendono l’interesse alle strade meno diretto (mappale adibito a
strada coattiva, maggiore distanza dall’opera rispetto ad altri fondi nella
medesima zona d’interesse, mappale accessibile anche da un’altra strada non
soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio dell’opera realizzata). Il
fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del rumore dovuto
all’opera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte della strada.
Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze
poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente
verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle
loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente
tratto dall’opera.
5.4. Al mapp. no. 1268, avendo accesso diretto su Via __________, è stato
applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per
confronti con le proprietà situate di fronte a monte della strada (mapp. no. 381,
382, 921 e 383), nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della stessa (mapp.
no. 242, 772,1459, 1583 e 1648).
D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è
stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________
o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha
spiegato l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è
stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi
ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________,
sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752,
1208 e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni
usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a
metà o verso la fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti
ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________
rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009).
Anche il fattore rumore di 1 applicato alla proprietà della ricorrente è condivisibile
perché, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a
valle della strada non può essere riconosciuta alcuna riduzione.
Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 1268 va confermato nel suo
ammontare.
6. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti