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Incarto n.
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Lugano 12 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sui ricorsi 14.2/20.3.2007 interposti da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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le
decisioni su reclamo emesse il 15.1/14.2.2007 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria posteriori per le
opere di sistemazione della strada __________, |
ricorsi congiunti ai sensi dell’art. 51 LPamm.,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che il Comune di __________ ha costruito la nuova
strada di PR in zona __________, opera per la quale nel 1997 ha prelevato
contributi di miglioria in ragione del 70% dei costi dell’opera (cfr. TE inc.
no. 33-36-37-38-37A-38A-39-41-47/98 e TF inc. N. 2P.249/2000, 2P.252/2000 e
2P.253/2000);
- che il mapp. no. 399, confinante con la nuova strada ed a quell’epoca di
proprietà di RI 1 RI 2 ed RI 3, non è stato coinvolto nella suddetta procedura
di prelievo in quanto era escluso dalla zona edificabile;
- che con risoluzione del 2.7.2002 il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del PR di __________ che ha sancito, tra l’altro, l’ampliamento della
zona edificabile e l’attribuzione parziale di alcuni fondi confinanti con la
parte alta della strada __________ alla zona edificabile R2; tra questi si
annovera anche il mapp. no. 399;
- che mediante contratto di compravendita del 22.7.2005 il mapp. 399 è stato
ceduto a __________ (cfr. iscr. a RF del 25.7.2005 al d.g. 16246);
- che fondandosi sulla predetta revisione del PR ed a norma dell’art. 10 LCM il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria
posteriori riferiti alla nota costruzione della strada __________. Il prospetto
è stato pubblicato dal 16.11 al 16.12.2006 previo invio di un avviso personale
ai soggetti imposti;
- che in ragione della sua parziale attribuzione alla zona edificabile R2 il
mapp. no. 399 è stato incluso nel perimetro imposto e gravato con un contributo
posteriore di fr. 23'591.25 calcolato sulla superficie effettivamente
edificabile;
- che nell’ambito della pubblicazione tale importo è stato addebitato agli
attuali proprietari del fondo __________ (cfr. avviso personale 19.1.2006) i
quali, dopo aver presentato inutilmente reclamo al Municipio, hanno interposto
ricorso dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è conclusa mediante decreto
di stralcio per desistenza del Comune (TE inc. no. 30.2006.15);
- che lo stesso importo è poi stato notificato ai qui ricorrenti precedenti
proprietari del fondo (cfr. avviso personale 13.11.2006);
- che i conseguenti reclami presentati da RI 1 RI 2 ed RI 3 rispettivamente il
12.12.2006 ed il 15.1.2006 (recte 2007 ndr), sono stati respinti dal Municipio
con le risoluzioni qui impugnate del 15.1/14.2.2007;
- che pertanto essi hanno interposto i ricorsi 14.2/20.3.2007 dinanzi a questo
Tribunale sollevando varie censure che saranno riprese nel seguito
dell’esposizione;
- che con risposta 20.4.2007 il Comune ha chiesto la reiezione integrale dei
gravami;
- che all’udienza del 20.6.2007 le parti hanno confermato quanto sopra;
- che i ricorsi procedono dal medesimo complesso di fatti e sono identici nella
sostanza motivo per cui sono congiunti per un unico giudizio (art. 23 LCM e 51
LPamm.);
- che stando all’art. 10 LCM un contributo posteriore è dovuto quando, nel
termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la
possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione
del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio
edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore. Contributi
posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente
coperta (cfr. Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art.
11);
- che la norma tende a garantire il principio della parità di trattamento
istituendo un obbligo contributivo per il proprietario del fondo che, dopo la
procedura di prelievo, è affrancato totalmente o parzialmente da divieti
edilizi, è sfruttabile diversamente e quindi, a posteriori, trae anch’esso un
beneficio dall’opera (cfr. Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im
Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 90-91). Infatti, se non fosse imposto, godrebbe
del duplice vantaggio di sfuggire al prelievo e di usufruire di un’opera
finanziata da altri, ciò che contravviene allo scopo stesso del contributo di
miglioria;
- che l’art. 10 LCM non specifica chi sia il soggetto imponibile;
- che rinviando all’art. 5 cpv. 2 LCM, stando al quale il contributo è dovuto
dal titolare del diritto al momento della pubblicazione del prospetto, i
ricorrenti contestano di essere assoggettabili al contributo posteriore poiché
al momento della pubblicazione del relativo prospetto già non erano più proprietari
del fondo;
- che la normativa invocata si annovera, nella sistematica della legge, tra le disposizioni
a carattere generale valide nelle normali procedure di prelievo di contributi
di miglioria. In effetti considerato che è imponibile il proprietario che
dall’opera trae uno vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è
pubblicato entro due anni al massimo dalla messa in esercizio dell’opera (art.
16 LCM), generalmente il soggetto avvantaggiato si identifica con il
proprietario iscritto a RF al momento della pubblicazione. Sostanzialmente l’art.
5 cpv. 2 concorre quindi ad attuare lo scopo di addebitare il contributo a
colui che ha realmente tratto beneficio dall’opera (art. 5 cpv. 1) e che, per
questo motivo, è personalmente responsabile del debito;
- che, ciò considerato, l’applicabilità dell’art. 5 cpv. 2 LCM alla tipologia
dei contributi posteriori non convince, già solo per il fatto che in questo
caso il Comune non è condizionato dal termine di perenzione di cui all’art. 16
LCM e nemmeno è tenuto, in base all’art. 10 LCM, a pubblicare il prospetto dei
contributi posteriori in concomitanza con la modificazione del diritto
applicabile. E’ sufficiente che rispetti il termine di 10 anni dalla
pubblicazione del (primo) prospetto;
- che occorre piuttosto considerare che il vantaggio particolare è il criterio
decisivo anche nel campo dei contributi posteriori. Infatti la causale di
questi contributi è una modifica del diritto applicabile che si traduce in un provvedimento
favorevole al fondo quale è, per l’appunto, l’attribuzione al territorio
edificabile o l’abbandono di una restrizione di PR. Una tale modifica si
ripercuote sullo sfruttamento del fondo, connesso con la funzionalità
dell’opera imposta, nella misura in cui ne consegue una possibilità di miglior
uso a fini edilizi che mancava al momento della pubblicazione del (primo)
prospetto. Di riflesso ciò comporta una rivalutazione del fondo e concretizza quel
vantaggio particolare che è condizione sine qua non del contributo;
- che seguendo questo ragionamento per l’accertamento dell’incremento di valore
sono determinanti l’entrata in vigore della modifica legislativa
rispettivamente il cambiamento concreto delle circostanze (cfr. Otzenberger,
op. cit., p. 92), cosicché sia imposto colui che adempie i requisiti di legge vale
a dire colui che ha realmente tratto un beneficio;
- che il 2.7.2002, data di approvazione da parte del Consiglio di Stato e di
entrata in vigore del PR di __________ (art. 39 cpv. 1 LALPT), i qui ricorrenti
erano proprietari del mapp. no. 399;
- che con l’entrata in vigore del PR si è concretizzato il vantaggio
particolare poiché, grazie all’opera stradale già realizzata ed all’emendamento
pianificatorio, i proprietari potevano edificare la particella sfruttandola in
maniera più redditizia oppure venderla al valore edilizio di terreno
urbanizzato, ciò che del resto è poi avvenuto;
- che pertanto i ricorrenti sono assoggettabili al contributo posteriore giusta
l’art. 10 LCM;
- che i ricorrenti hanno sollevato l’eccezione di perenzione appellandosi all’art.
16 LCM;
- che tuttavia tale normativa è manifestamente riferita ed applicabile al
contributo normalmente riscosso entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera, e non al contributo posteriore;
- che difatti l’art. 10 LCM dispone un termine specifico per il prelievo di
contributi posteriori e cioè 10 anni dalla pubblicazione del prospetto. In
concreto, come già rilevato, questa ha avuto luogo nel 1997 e di conseguenza il
diritto d’imporre contributi posteriori non è perento;
- che i ricorrenti hanno pure sollevato l’eccezione di prescrizione decennale
di cui all’art. 20 LCM;
- che l’argomento è inconsistente poiché il termine di prescrizione di 10 anni è
applicabile al credito per contributi ed è riferito alla fase dell’incasso. Non
ha dunque nulla a che vedere con il diritto d’imporre contributi posteriori la
cui scadenza, come detto, è espressamente disciplinata dall’art. 10 LCM;
- che con riferimento alla procedura d’imposizione avviata nel 1997 i
ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto notifica dell’estratto di
pubblicazione con l’indicazione del termine di reclamo; comunque, a loro avviso,
“se in precedenza mai è stato imposto un contributo di miglioria per
l’esecuzione della strada __________, non può certo essere ora imposto un
contributo di miglioria a posteriori”;
- che tale ragionamento è privo di fondamento e di logica. Innanzitutto perché
nel 1997 il mapp. no. 399 non era incluso nel piano del perimetro ed i proprietari
non figuravano nell’elenco dei contribuenti; perciò non vi era motivo – e tanto
meno obbligo giuridico – di inviare loro un avviso personale (cfr. art. 11 e 12
LCM). In secondo luogo il fatto che non siano stati coinvolti nella procedura
avviata nel 1997 non significa affatto che non possano essere assoggettati ad
un contributo posteriore: la revisione del PR entrata in vigore nel 2002 ha
adempiuti i requisiti posti dall’art. 10 LCM ponendo le basi per il prelievo
del contributo posteriore;
- che infine i ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere
sentiti per essere stati impediti dal Municipio di accedere a gran parte della documentazione
relativa al prelievo avvenuto nel 1997;
- che, a prescindere dalla questione se la censura sia fondata, secondo la
giurisprudenza la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
ove l’interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un’autorità che – come il Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) –
dispone di pieno potere cognitivio (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b). In concreto la facoltà
dei ricorrenti di interporre reclamo e ricorso con piena cognizione di causa
non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la prova lampante. Inoltre
essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione
prodotta e sono comparsi all’udienza di conciliazione del 20.6.2007 cosicché il
diritto di essere sentito è ampiamente stato rispettato;
- che tutto ciò considerato i ricorsi devono essere respinti;
- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono
addebitate ai ricorrenti in solido in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e
31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco