Incarto n.
30.2007.110

 

 

Lugano

30 gennaio 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
concernenti le opere di sistemazione di moderazione del traffico in Via __________,

relativamente al mapp. no. 1370 RFD di __________,

 

 

richiamato l’inc. no. 20.2005.32 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto per la posa di moderazioni del traffico in Via __________,

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 14.2.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larghissima maggioranza il progetto concernente l’adeguamento della rete viaria e la messa in atto di misure di moderazione del traffico in Via __________, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 550'000.- ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale 9/2004 del 23.9.2004. La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 17.5.2006.
Il progetto stradale, che non comporta espropriazioni, è stato pubblicato dal 27.6 al 26.7.2005 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 20.2005.32 richiamato); in mancanza di contestazioni esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 17.8.2005.

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 9.7 al 7.8.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 1370 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 8'089.30.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, come nel reclamo, le contestazioni sono circoscritte alla natura dell’opera, alla percentuale imponibile ed all’insussistenza di un vantaggio particolare, ed è chiesto l’annullamento del contributo.
Con osservazioni del 19.2.2008 Il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 18.6.2008, al termine della quale è stato esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Le parti sono quindi comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 rinnovando le loro precedenti allegazioni.


2.           Il ricorrente sostiene che l’opera costituisce almeno in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria e contesta la percentuale imponibile.
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità dell’opera, la sua natura e la quota addebitata ai privati. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria e la quota del 50% a carico dei privati sono stati stabiliti dal Consiglio Comunale con la nota risoluzione del 14.2.2005. Le censure sollevate in merito solo in questa sede sono dunque ampiamente tardive e quindi irricevibili.


3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

3.2. Via __________ è una strada che attraversa il vecchio nucleo di __________ e che nel vigente PR è contrassegnata, come tutte le vie del paese, quale “strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati)”.
In ragione dello stato precario del tracciato, dovuto soprattutto al traffico intenso ed all’assenza di marciapiedi e di un arredo adeguato, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di sistemazione. Il progetto contempla il restringimento ottico della carreggiata mediante posa, sui due lati, di una pavimentazione complanare in asfalto/granito e asfalto/porfido, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con paracarri e alberature; esso prevede inoltre la congiunzione della pavimentazione centrale in lastre di granito dei vicoli laterali per interrompere il disegno della strada e rafforzare ulteriormente l’importanza degli spostamenti pedonali rispetto a quelli veicolari (cfr. relazione tecnica e piano nell’inc. no. 20.2005.32).
L’intervento stradale è dichiaratamente finalizzato a riqualificare gli spazi pubblici, a moderare il traffico ed a scoraggiare il transito parassitario istaurando un regime prevalentemente pedonale e con accesso veicolare limitato ai soli confinanti autorizzati. In quanto tale esso attua concretamente gli obiettivi del PR, specie del piano viario, nel quale è in effetti prevista tutta una serie di posteggi pubblici lungo il perimetro esterno del nucleo, appunto per ottimizzare l’uso pedonale della rete viaria interna.
In linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, il Comune ha optato per una soluzione sostanzialmente semplice nei suoi contenuti, ma che favorisce la convivenza tra utenti appiedati e motorizzati, e nel contempo costituisce un valido deterrente al traffico di passaggio sgravando il nucleo ed i suoi residenti. L’intervento ha corretto e migliorato l’urbanizzazione secondo standard minimi adeguati alle esigenze locali, non solo offrendo una sicurezza maggiore e confacente sia allo stato dei luoghi che alla destinazione dei fondi, ma anche riducendo il carico ambientale e valorizzando l’estetica degli stabili.

3.3. Il mapp. no. 1370 è un terreno di 1142 mq ubicato nel nucleo con accesso diretto da Via __________. Esso è edificato con uno stabile a due piani che dispone di una corte interna utilizzata come posteggio anche dai residenti del mapp. no. 394.
Essendo affacciata su Via __________ la proprietà trae un vantaggio particolare come tutti i fondi direttamente confinanti con la strada, favoriti dall’urbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, dalla maggiore tranquillità, salubrità e sicurezza conseguenti all’esecuzione dell’opera.
Gli argomenti di cui si avvale il ricorrente per negare la sussistenza di un beneficio – riconducibili ad asseriti pericoli derivanti dall’opera per gli utenti appiedati e motorizzati – sono a connotazione del tutto generica, oltre che soggettiva, e pertanto non bastano a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. In ogni caso si tratta di censure che riguardano l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 9/2004 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere rimessa in discussione impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione. Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di pubblicazione del progetto: a quel momento, infatti, il proprietario disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente contestarne i contenuti con piena cognizione di causa.
L’assoggettamento del mapp. no. 1370 al contributo di miglioria è dunque fondato.


4.           Nel petitum (pti. 2 e 3) il ricorrente formula infine le seguenti richieste:

- che “sia fatto ordine al Municipio di ristabilire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini per gli utenti di Via __________ (ed in subalterno anche per quelli di Via __________): condicio sine qua non per l’accettazione di ogni e qualsiasi intervento”;
- che “siano eliminati nel più breve tempo possibile i paracarri fonte di grossi pericoli sia per il traffico veicolare che, e soprattutto, per quello pedonale”.

Tali pretese, che si riallacciano alle contestazioni vertenti sul progetto già commentate al precedente considerando, esulano manifestamente dal presente procedimento.


5.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il Comune, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà invero contenute della causa.



 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 400.- per ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-    

-     

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco