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Incarto n.
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Lugano 30 gennaio 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________ nell’ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione di moderazione del traffico in Via __________,
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richiamato l’inc. no. 20.2005.32 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto per la posa di moderazioni del traffico in Via __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 14.2.2005
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larghissima maggioranza il
progetto concernente l’adeguamento della rete viaria e la messa in atto di
misure di moderazione del traffico in Via __________, ha stanziato un credito
per il finanziamento delle opere di fr. 550'000.- ed ha autorizzato il prelievo
di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa determinante. Il
tutto come proposto nel Messaggio Municipale 9/2004 del 23.9.2004. La
risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 17.5.2006.
Il progetto stradale, che non comporta espropriazioni, è stato pubblicato dal
27.6 al 26.7.2005 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 20.2005.32 richiamato); in mancanza di
contestazioni è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 17.8.2005
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 9.7
al 7.8.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 394 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'592.50.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, come nel reclamo, le contestazioni sono
circoscritte alla natura dell’opera, alla percentuale imponibile ed
all’insussistenza di un vantaggio particolare, ed è chiesto l’annullamento del
contributo.
Con osservazioni del 22.2.2008 Il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 18.6.2008, al termine della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Le parti sono quindi
comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 rinnovando le loro precedenti allegazioni.
2.
Il ricorrente sostiene che l’opera
costituisce almeno in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto
al prelievo di contributi di miglioria e contesta la percentuale imponibile.
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità
dell’opera, la sua natura e la quota addebitata ai privati. Essa trascura,
tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo
solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti
su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria e la quota del
50% a carico dei privati sono stati stabiliti dal Consiglio Comunale con la
nota risoluzione del 14.2.2005. Le censure sollevate in merito solo in questa
sede sono dunque ampiamente tardive e quindi irricevibili.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
3.2. Via __________ è una strada che attraversa il vecchio nucleo di _________
e che nel vigente PR è contrassegnata, come tutte le vie del paese, quale
“strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati)”.
In ragione dello stato precario del tracciato, dovuto soprattutto al traffico
intenso ed all’assenza di marciapiedi e di un arredo adeguato, il Municipio ha
deciso di procedere ad un intervento di sistemazione. Il progetto contempla il
restringimento ottico della carreggiata mediante posa, sui due lati, di una
pavimentazione complanare in asfalto/granito e asfalto/porfido, e la
delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con paracarri e alberature; esso
prevede inoltre la congiunzione della pavimentazione centrale in lastre di
granito dei vicoli laterali per interrompere il disegno della strada e rafforzare
ulteriormente l’importanza degli spostamenti pedonali rispetto a quelli
veicolari (cfr. relazione tecnica e piano nell’inc. no. 20.2005.32).
L’intervento stradale è dichiaratamente finalizzato a riqualificare gli spazi
pubblici, a moderare il traffico ed a scoraggiare il transito parassitario
istaurando un regime prevalentemente pedonale e con accesso veicolare limitato
ai soli confinanti autorizzati. In quanto tale esso attua concretamente gli
obiettivi del PR, specie del piano viario, nel quale è in effetti prevista
tutta una serie di posteggi pubblici lungo il perimetro esterno del nucleo,
appunto per ottimizzare l’uso pedonale della rete viaria interna.
In linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, il
Comune ha optato per una soluzione sostanzialmente semplice nei suoi contenuti,
ma che favorisce la convivenza tra utenti appiedati e motorizzati, e nel
contempo costituisce un valido deterrente al traffico di passaggio sgravando il
nucleo ed i suoi residenti. L’intervento ha corretto e migliorato
l’urbanizzazione secondo standard minimi adeguati alle esigenze locali, non
solo offrendo una sicurezza maggiore e confacente sia allo stato dei luoghi che
alla destinazione dei fondi, ma anche riducendo il carico ambientale e
valorizzando l’estetica degli stabili.
3.3. Il mapp. no. 394 è un terreno di 366 mq ubicato nel nucleo con accesso
diretto da Via __________. Esso è edificato con uno stabile a tre piani che
dispone di posteggi nella corte interna del mapp. no. 1370.
Essendo affacciata su Via __________ la proprietà trae un vantaggio particolare
come tutti i fondi direttamente confinanti con la strada, favoriti
dall’urbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, dalla
maggiore tranquillità, salubrità e sicurezza conseguenti all’esecuzione
dell’opera.
Gli argomenti di cui si avvale il ricorrente per negare la sussistenza di un
beneficio – riconducibili ad asseriti pericoli derivanti dall’opera per gli
utenti appiedati e motorizzati – sono a connotazione del tutto generica, oltre
che soggettiva, e pertanto non bastano a sovvertire la presunzione del
vantaggio particolare. In ogni caso si tratta di censure che riguardano
l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta
d’intervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 9/2004 e
di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere rimessa in discussione
impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito
l’esecuzione. Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura
di pubblicazione del progetto: a quel momento, infatti, il proprietario
disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza
dell’intervento ed eventualmente contestarne i contenuti con piena cognizione di
causa.
L’assoggettamento del mapp. no. 394 al contributo di miglioria è dunque
fondato.
4.
Nel petitum (pti. 2 e 3) il
ricorrente formula le seguenti richieste:
- che “sia fatto ordine al Municipio di ristabilire la sicurezza e la
tranquillità dei cittadini per gli utenti di Via __________ (ed in subalterno
anche per quelli di Via __________): condicio sine qua non per l’accettazione
di ogni e qualsiasi intervento”;
- che “siano eliminati nel più breve tempo possibile i paracarri fonte di
grossi pericoli sia per il traffico veicolare che, e soprattutto, per quello
pedonale”.
Tali pretese, che si riallacciano alle contestazioni vertenti sul pregetto già
commentate al precedente considerando, esulano manifestamente dal presente
procedimento.
5.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente
(art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il Comune, rappresentato da un legale, ha diritto
alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà
invero contenute della causa.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 400.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco