|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 30 gennaio 2009 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 10 dicembre 2007 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
|
richiamato l’inc. no. 20.2005.32 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto per la posa di moderazioni del traffico in Via __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 14.2.2005
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larghissima maggioranza il
progetto concernente l’adeguamento della rete viaria e la messa in atto di
misure di moderazione del traffico in Via __________, ha stanziato un credito
per il finanziamento delle opere di fr. 550'000.- ed ha autorizzato il prelievo
di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa determinante. Il
tutto come proposto nel Messaggio Municipale 9/2004 del 23.9.2004. La
risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 17.5.2006.
Il progetto stradale, che non comporta espropriazioni, è stato pubblicato dal
27.6 al 26.7.2005 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 20.2005.32 richiamato); in mancanza di
contestazioni esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del
17.8.2005.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 9.7 al 7.8.2007, previo
invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 5 ed in tale
veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo
di fr. 9'573.20 (fr. 4'786.60 x 2).
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari hanno contestato di aver
tratto un vantaggio particolare dall’opera ed il metodo di riparto dei
contributi, chiedendo di conseguenza l’annullamento o, in subordine, una riduzione
del contributo.
Con osservazioni del 29.2.2008 Il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame.
L’udienza di conciliazione del 18.6.2008, al termine della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Le parti sono quindi comparse
al dibattimento finale del 14.1.2009 confermando le loro le loro precedenti
allegazioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo,
oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
2.2. Nella fattispecie concreta l’opera imposta, connotata come urbanizzazione
generale, è stata eseguita su Via __________, una strada che attraversa il
vecchio nucleo di __________ e che nel vigente PR è contrassegnata, come tutte
le vie del paese, quale “strada prevalentemente pedonale (confinanti
autorizzati)”.
In ragione dello stato precario del tracciato, dovuto soprattutto al traffico intenso
ed all’assenza di marciapiedi e di un arredo adeguato, il Municipio ha deciso
di procedere ad un intervento di sistemazione. Il progetto contempla il
restringimento ottico della carreggiata mediante posa, sui due lati, di una
pavimentazione complanare in asfalto/granito e asfalto/porfido, e la
delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con paracarri e alberature; esso
prevede inoltre la congiunzione della pavimentazione centrale in lastre di
granito dei vicoli laterali per interrompere il disegno della strada e
rafforzare ulteriormente l’importanza degli spostamenti pedonali rispetto a
quelli veicolari (cfr. relazione tecnica e piano nell’inc. no. 20.2005.32).
L’intervento stradale è dichiaratamente finalizzato a riqualificare gli spazi
pubblici, a moderare il traffico ed a scoraggiare il transito parassitario
istaurando un regime prevalentemente pedonale e con accesso veicolare limitato
ai soli confinanti autorizzati. In quanto tale esso attua concretamente gli
obiettivi del PR, specie del piano viario, nel quale è in effetti prevista
tutta una serie di posteggi pubblici lungo il perimetro esterno del nucleo,
appunto per ottimizzare l’uso pedonale della rete viaria interna.
In linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, il
Comune ha optato per una soluzione sostanzialmente semplice nei suoi contenuti,
ma che favorisce la convivenza tra utenti appiedati e motorizzati, e nel
contempo costituisce un valido deterrente al traffico di passaggio sgravando il
nucleo ed i suoi residenti. L’intervento ha corretto e migliorato
l’urbanizzazione secondo standard minimi adeguati alle esigenze locali, non
solo offrendo una sicurezza maggiore e confacente sia allo stato dei luoghi che
alla destinazione dei fondi, ma anche riducendo il carico ambientale e
valorizzando l’estetica degli stabili.
2.3. Il mapp. no. 5 è un terreno di 2’703 mq di conformazione rettangolare ubicato
tra Via __________ e la strada cantonale. La parte verso il nucleo è occupata
da una casa colonica riattata nella quale sono stati ricavati quattro
appartamenti. Il sedime restante è destinato a giardino ed alle infrastrutture
di servizio che comprendono una costruzione adibita a deposito, un’area
utilizzata come posteggio ed un accesso veicolare pavimentato con sbocco sulla strada
cantonale. Il fondo è assegnato alla cosiddetta zona di ristrutturazione (art.
16 NAPR).
I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera in
ragione di asseriti inconvenienti riconducibili ad un’accentuata pericolosità e
ad un aumento del traffico dinanzi la proprietà. Tuttavia gli argomenti di cui
si avvalgono sono a connotazione del tutto generica, oltre che soggettiva, e
pertanto non bastano a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. In
ogni caso si tratta di censure che riguardano l’intervento come tale e quindi
non sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata
in tutte le sue componenti già nel MM 9/2004 e di conseguenza, nel principio,
l’opera avrebbe dovuto contestata impugnando la decisione del Consiglio
Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti
per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss
LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005
no. 26). Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di
pubblicazione del progetto; a quel momento infatti i proprietari disponevano di
tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed
eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.
Come per tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________, anche per il
mapp. no. 5 l’opera imposta comporta un vantaggio particolare. Ciò quanto meno
per una parte del fondo, quella verso il nucleo, sulla quale si riflettono i
benefici menzionati sopra.
Palesemente diversa è, invece, tenuto conto della funzionalità dell’opera
rispetto alle possibilità di sfruttamento del terreno, la situazione della
parte sud/orientale della proprietà. Difatti essa è esposta ad immissioni
notoriamente considerevoli indotte dal forte traffico di transito sulla strada
cantonale, e il suo uso – sia quello attuale, sia quello potenziale a fini
edilizi – dipende dall’accesso veicolare obbligato dalla stessa cantonale. Di conseguenza
per questo settore gli effetti dell’intervento e la riduzione del carico
ambientale su Via __________, hanno un impatto concreto assai meno marcato,
tanto da mettere seriamente in dubbio la sussistenza di un vantaggio
particolare. Come si evincerà dai considerandi che seguono, la questione dovrà
essere attentamente riesaminata.
3.
3.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10
p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la
normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà
di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;
Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge
im Kanton Luzern, p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico
degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),
tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland,
Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto
per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.
95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. In concreto il piano del perimetro include i fondi confinanti e retrostanti
con accesso da Via __________. Si tratta, a monte della strada, di una fascia
di terreni appartenenti alla zona del nucleo e, parzialmente, un terreno
ubicato a cavallo dell’area __________ e della zona estensiva (mapp. no. 362).
A valle della strada le proprietà coinvolte sono assegnate o al nucleo o alla
zona di ristrutturazione. I limiti del comprensorio coincidono con il confine
dei singoli fondi.
Come risulta dal prospetto pubblicato i contributi sono ripartiti tenendo conto
delle superfici edificabili e di un indice di sfruttamento 1 applicato
linearmente a tutti i fondi imposti, salvo che al mapp. no. 362 per il quale
valgono gli indici di zona 0.3 e 0.5. Quale ulteriore – ma anche unico –
criterio di ripartizione è inserito un fattore di ponderazione 1 o 0.5 che,
stando alle dichiarazioni del Municipio, dipende dalla situazione ed in
particolare dall’esistenza di un accesso solo su Via __________ (1) o tramite
altre pubbliche vie (0.5).
Dalla moltiplicazione di questi fattori sono state ottenute le singole
superfici di computo in mq che in totale assommano a mq 22'583.30. La quota
imponibile (fr. 159'967.60) è poi stata divisa per la superficie di computo
totale (mq 22'583.30) e ne è scaturito l’importo di fr. 7.083. Quest’ultimo è
infine stato moltiplicato per le singole superfici ed il risultato corrisponde
al contributo individuale (cfr. fascicolo “Elementi di calcolo dei contributi”
del 3.7.2007).
3.3. I ricorrenti rimproverano al Municipio di aver violato il principio della
proporzionalità nell’allestimento del piano del perimetro e nel riparto dei
contributi.
Alla luce dei contenuti del prospetto, le censure appaiono fondate e questo
Tribunale, pur tenendo doverosamente in conto l’autonomia comunale, concorda
nel ritenere che il Municipio abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento.
D’altronde lo stesso Municipio riconosce che la situazione del mapp. no. 5 “è
particolare e non può essere automaticamente equiparata alle altre costruzioni
del nucleo e agli altri fondi compresi nel perimetro contributivo”,
affermazione questa che si commenta da sé.
A sostegno della metodologia adottata l’esecutivo adduce, nella decisione su
reclamo, che il fattore di ponderazione serve a suddividere i fondi inseriti
nel perimetro in due classi di vantaggio a dipendenza della situazione ed in
particolare dell’esistenza di un accesso da Via __________ (fattore 1) o
tramite altre pubbliche vie (fattore 0.5). Siffatto schema sarebbe stato deciso
per tenere conto nella misura massima possibile delle differenze tra i fondi,
differenze non facili da stabilire perché il perimetro contributivo abbraccia
fondi appartenenti al nucleo, con le difficoltà di computo che ne conseguono, e
terreni appartenenti ad una zona normale zona edificabile.
Ora, a fronte di tali spiegazioni è immediata la constatazione che il fattore
di ponderazione è di esemplare genericità poiché, avendo l’ambizione di
includere vari elementi, forzatamente non ne evidenzia alcuno. In effetti,
salvo generalizzare, sussiste una palese antitesi tra la volontà di tenere
conto delle differenze “nella misura massima possibile” e l’effettiva
applicazione di un solo fattore (asseritamene) caratterizzante. In definitiva
esso riunisce, erroneamente, in un solo coefficiente sia le classi di vantaggio
che possono suddividere il perimetro ed istituiscono una prima diversificazione
tra le proprietà imposte (art. 9 LCM), sia i fattori di correzione che servono
a marcare ulteriormente le singole differenze (art. 8 cpv. 3 LCM).
Emerge così di primo acchito che il vantaggio particolare per il mapp. no. 5,
nell’ottica del suo inserimento nel piano del perimetro, non è stato
convenientemente ponderato, e che il metodo di riparto dei contributi non è
solo schematico, ma semplificato all’eccesso oltre che privo di rigore, tanto
da creare gravi disparità. In proposito basti osservare che il fattore 0.5 è
applicato al mapp. no. 5 e, ad esempio, al mapp. no. 8 anche se, al di là della
comune doppia accessibilità, il secondo presenta evidenti caratteristiche
particolari che non si riscontrano nel primo. Altrettanto significativo è che a
tutte le proprietà imposte è stato addebitato lo stesso importo al mq (fr.
7.083), ciò che è sintomo manifesto di un appiattimento dei valori e, nel
risultato, dimostra come situazioni assai diverse tra loro siano state
sottoposte ad un regime di calcolo identico.
3.4. Il fattore di ponderazione 1, che traduce il vantaggio massimo, è
applicato linearmente a tutta la zona del nucleo a monte di Via __________,
nonché ai mapp. no. 4, 7, 68 e 1390 ubicati a valle della strada. E’ così stato
ignorato che gli effetti dell’intervento stradale non si riflettono in modo
omogeneo sulle proprietà. In particolare, ammesso che il beneficio derivante
dalla sicurezza accresciuta possa essere analogo per tutti fondi che hanno un
accesso pedonale e veicolare dalla strada, viceversa i vantaggi di natura
ambientale (riduzione delle emissioni) si ripercuotono principalmente sulle
proprietà confinanti mentre appaiono più sfumati per quelle retrostanti che già
sono situate in posizione tranquilla e riparata (ad esempio, mapp. no. 380,
385, 2285, 1379 ecc.). I fondi non sono quindi sufficientemente differenziati
in ragione della posizione e della situazione concreta.
3.5. Il fattore di ponderazione ridotto 0.5 è applicato ai soli mapp. no. 362,
5, 8 e 6, quest’ultimo di proprietà comunale; si tratta di fondi con
un’estensione ampia o assai ampia serviti, oltre che da Via __________, anche
da altre strade.
Delucidando il fattore, in sede ricorsuale, il Municipio ha dichiarato che il
principio posto a fondamento della definizione del comprensorio è
l’accessibilità da Via __________. Completando tale affermazione nell’ambito del
ricorso riguardante il mapp. no. 8 (cfr. inc. no. 30.2007.96), esso ha
puntualizzato che anche a fronte di profondità diverse, sono quindi state
imposte sempre particelle intere situate lungo l’asse stradale poiché, a suo
avviso, il perimetro limitato ad una profondità determinata è un criterio
insoddisfacente; in particolare avrebbe significato imporre in modo diverso, a
dipendenza della forma, fondi uguali per dimensioni e potenzialità
edificatorie: un fondo rettangolare con il lato maggiore lungo la strada
sarebbe imposto in misura maggiore di un fondo identico per dimensioni ma con
base minore sulla strada. La classe di vantaggio ridotto è dunque stata
riconosciuta alle grandi superfici accessibili anche da altre strade per
distinguerle da tutte le altre proprietà.
Tuttavia, posta in termini a tal punto generalizzati la riduzione non basta,
non solo a differenziare convenientemente i fondi rispetto alle proprietà
imposte con fattore 1, ma nemmeno a distinguerli tra di loro.
Il principio dell’accessibilità all’opera, individuato dal Municipio, non
significa sic et sempliciter che un terreno tragga su tutta la superficie il
medesimo vantaggio poiché quest’ultimo dipende dalla funzionalità dell’opera
per rapporto alla proprietà imposta. In particolare a fronte di un intervento
stradale è senz’altro concepibile imporre anche superfici (o fondi) non direttamente
confinanti, ma in tale evenienza bisognerà attentamente valutare il grado di
vantaggio; in effetti, qualora si trattasse di imporre un fondo di ampie
dimensioni, a seconda dei casi l’incidenza dell’opera potrebbe variare e il
vantaggio per la parte retrostante risultare affievolito o addirittura nullo.
E’ stato detto a proposito delle proprietà site nel nucleo (cfr. consid. 3.4),
che gli effetti dall’intervento – in realtà collegati non solo alla migliore
accessibilità, bensì anche a benefici di ordine ambientale ed estetico – non
sono omogenei e che, sotto certi aspetti, il vantaggio tende a smorzarsi per le
proprietà retrostanti.
Un ragionamento analogo deve valere, a maggior ragione, per le grandi superfici
per le quali il fattore 0.5 non assolve una reale funzione correttiva essendo
stato applicato in modo lineare a quattro fondi che al paragone presentano
caratteristiche ben diverse tra loro.
Anzitutto perché usufruiscono di altre e differenti vie di accesso. Il mapp.
no. 362 è infatti accessibile, oltre che da Via __________, anche da Via __________
e da Via __________ segnate nel piano viario come strada di servizio e strada
prevalentemente pedonale. I mapp. no. 5, 6 e 8 gravitano invece attorno alla
cantonale e le loro infrastrutture di servizio (accesso veicolare e posteggi)
sono, di fatto, già definitivamente predisposte verso la cantonale stessa: per
i primi due in ragione della collocazione delle costruzioni esistenti che
precludono l’accesso veicolare da Via __________, per il terzo sia in ragione
dell’uso attuale, sia sulla base di quanto disposto dallo stesso piano viario
che impone una strada di penetrazione dalla cantonale, quest’ultima ripresa nel
piano di quartiere approvato che su Via __________ prevede solo accessi
pedonali.
Secondariamente, la parte retrostante (rispetto a Via __________) dei mapp. no.
5, 6 e 8 è esposta alla strada cantonale battuta da un traffico di transito
notoriamente inteso, oltre che dai mezzi pesanti diretti o provenienti dalla
sottostante zona industriale. Perciò essa risente di immissioni che sono di
gran lunga più importanti della riduzione di carico conseguente ai lavori su
Via __________, riducendone gli effetti, se non addirittura invalidandoli
completamente. Disagi, che il mapp. no. 362 (come il nucleo) ignora in quanto
servito da strade di categoria inferiore, meno frequentate, e godendo di una
posizione complessivamente più favorevole.
Trattandosi di imporre grandi superficie, tali aspetti andavano soppesati per
accertare e quindi differenziare l’intensità del vantaggio a seconda della
situazione concreta e della profondità dei fondi. In tale ambito le
argomentazioni svolte dal Municipio per confutare il criterio della profondità
(asseritamene insoddisfacente) non appaiono pertinenti; infatti, a dipendenza
del vantaggio effettivo, nulla impediva di limitare l’estensione del perimetro
o di istituire delle classi con coefficienti progressivi (art. 9 LCM) dal
momento che la conseguente riduzione poteva facilmente essere controbilanciata
con un fattore di correzione (art. 8 cpv. 3 LCM) che considerasse l’ampiezza
del fronte stradale, tanto da gravare i terreni proporzionalmente alla
lunghezza misurata maggiore o minore del lato verso Via __________. Anche
questo è, in effetti, un elemento distintivo che a torto è stato trascurato. Vero è che i
mapp. no. 362, 5 e 6 hanno, rispettivamente, un fronte stradale di ca. 26, 22 e
24 ml, vale a dire 1/5 ca. di quello del mapp. no. 8 che è invece di ca. 125
ml: un divario che non poteva non essere rimarcato. Sotto questo profilo
sussiste del resto una evidente disparità anche con le proprietà imposte con
fattore 1: la proporzione 1/0.5 manifestamente non regge, ad esempio, tra il
mapp. no. 8 e il mapp. no. 394 (fronte di ca. 12 ml) oppure tra il mapp. no. 5
ed il mapp. no. 1377 (fronte di ca. 3 ml).
Ad una carente ponderazione del vantaggio particolare dev’essere ascritta anche
l’imposizione di quella sorta di appendice edificata che il mapp. no. 8
presenta verso il sentiero pedonale __________. Nello specifico mal si comprende
il motivo per cui quest’area, non confinante con l’opera e direttamente
accessibile da Via __________, sia stata inclusa nel perimetro con identico
fattore 0.5, quando invece le limitrofe part. no. 36 e 37 sono sfuggite
all’imposizione pur trovandosi esattamente nella stessa posizione, anzi, a ben
vedere, questi due fondi sono addirittura più vicini al tratto stradale che è
stato oggetto dell’intervento. In ciò è ravvisabile una disparità che di certo
non può essere giustificata con la sola intenzione, sbrigativamente addotta dal
Municipio, di volere imporre sempre particelle intere.
Infine, il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 362 è imposto per una
superficie edificabile di mq 6336 (su complessivi mq 8666) – suddivisa tra zona
estensiva e zona __________ con indici di sfruttamento 0.5 e 0.3 (art. 14a, b
NAPR) – e che nel piano del perimetro è esclusa l’area restante assegnata alla
fascia di rispetto del nucleo. La circostanza merita un commento.
La fascia di rispetto indica l’arretramento per le nuove costruzioni previste
nelle zone edificabili stabilite dal PR; essendo esterna al perimetro del Piano
particolareggiato dei nuclei di villaggio (PPNV) di __________ e di __________,
non è disciplinata dalle relative norme di applicazione, bensì dal PR sotto
forma, appunto, di linea di arretramento (cfr. ris. del 23.9.1997 del Consiglio
di Stato di approvazione del PPNV di __________ e di __________, p. 10 e 15).
In effetti essa è ripresa nel piano delle zone ed ha una profondità di ml 25
misurata a partire dal limite esterno del nucleo (cfr. piano delle zone).
Di principio l’esclusione dal perimetro della superficie assegnata alla fascia
di rispetto è condivisibile nella misura in cui, non essendo materialmente
occupabile, non trae un vantaggio particolare dall’intervento. Tuttavia
dev’essere considerato che la linea di arretramento non costituisce altro che
il limite fino al quale è possibile costruire (art. 4 cpv. 2 NAPR) cosicché il
sedime posto oltre la linea, entro la fascia di rispetto, pur non essendo
edificabile dispone nondimeno di indici utilizzabili sulla parte edificabile
del fondo suddivisa tra area __________ e zona estensiva. Nel riparto tale
circostanza è stata ignorata poiché il mapp. no. 362 è imposto limitatamente
alla superficie edificabile senza considerare gli indici che potrebbero essere
ricavati dal sedime posto entro la fascia di rispetto. Ed in ciò è ravvisabile
una violazione del principio di proporzionalità.
3.6. In conclusione, dalle considerazioni che precedono emerge che l’unico
fattore di ponderazione applicato dal Municipio non differenzia a sufficienza i
fondi inclusi nel comprensorio imposto e che di conseguenza la chiave di
riparto non rispetta i principi costituzionali della proporzionalità e della
parità di trattamento.
4.
4.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
4.2. Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al
metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al
merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento
dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della
disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere
ad un nuovo calcolo dei contributi.
Il Tribunale non ritiene di potersi assumere in questa sede l’onere
dell’operazione correttiva; infatti affinché i principi della proporzionalità e
della parità di trattamento siano pienamente rispettati, occorre che il
prospetto sia integralmente riformulato tenendo conto degli appunti mossi al
riparto. Ora, considerati i diritti di impugnazione che spettano al
contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia di cui gode
l’autorità comunale, tale compito non può che essere demandato al Municipio al
quale compete in primis l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no.
7).
Pertanto, come ammette al giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), gli
atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché proceda, senza nuova
pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano
di ripartizione; quest’ultimo sarà in gran parte teorico – perché privo di
effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto – ma
rispettoso dei principi costituzionali.
Il nuovo contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 5 potrà, se del
caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti
dall’art. 13 LCM.
5.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto soccombente (art. 23
LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un
legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.
1.1. Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco