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Incarto n.
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Lugano 29 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 12 dicembre 2007 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
- ora, per aggregazione, Comune di ____________________ - è promotore dei
lavori per l’allargamento e sistemazione di Via __________ e dell’imbocco Via __________,
nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM
127/98 del 17.11.1998).
Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr.
3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine
del 30% del consuntivo dell’opera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha
approvato il comprensorio indicato sul piano allegato all’incarto.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato
da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti
espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no.
79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente
con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246)
cresciute incontestate in giudicato.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, il Municipio ha
chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per l’esecuzione delle
suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per l’emissione dei
contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del
14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia al Municipio di
presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto
aggiornato sull’avanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma
degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dell’opera ed un
aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali.
Infine con messaggio no. 177/2004 il Municipio ha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr.
981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le
opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal
legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente
congedato il progettista ed affidato l’incarico ad uno nuovo professionista.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo
invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 in veste di proprietario stato assoggettato al pagamento di un contributo
di miglioria di fr. 19'576.45 per il mapp. no. 382 e di fr. 4'621.10 per il
mapp. no. 1572.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario ha contestato la
sussistenza di un vantaggio particolare, la natura dell’opera e la spesa
determinante.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la
reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; il
ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.
2.
Il ricorrente rimprovera al
Municipio di essere incorso in un diniego di giustizia per non avere motivato,
nella decisone su reclamo, le contestazioni relative al mapp. no. 382.
Il diritto per le parti di ottenere una decisione motivata è una delle garanzie
processuali comprese nel diritto di essere sentito sancito dalla costituzione
federale (art. 29 cpv. 2 CF). Esso implica, per le autorità, l’obbligo di
esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno brevemente i motivi
della decisione, affinché sia garantita la massima trasparenza e favorita la
comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della facoltà di
ricorso. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni allegazione o
domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché, nell’insieme,
il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata del giudizio
e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26; DTF 133 I 270
c. 3.1, 129 I 232 c. 3.2, 126 I 97 c. 2b, 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT
II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto, nel reclamo il mapp. no. 382 è menzionato solo nell’intestazione e
nel petitum, ma le contestazioni sono specificamente rivolte solo all’imposizione
del mapp. no. 1572 (cfr. reclamo del 16.4.2007). Di conseguenza, se la domanda
di annullamento del contributo di migliora per il mapp. no. 382 formulata in
questa sede tecnicamente non è configurabile come novum (cfr. art. 57 cpv. 2,
63 cpv. 2 LPamm per il rinvio di cui all’art. 23 LCM), essendo già stata
precedentemente enunciata, viceversa lo sono senz’altro le argomentazioni a
supporto svolte per la prima volta nella memoria ricorsuale. Il rimprovero
mosso al Municipio per non aver “speso una sola parola a sostegno
dell’imposizione del contributo“ e per non aver “contestato le
osservazioni del reclamante” (cfr. ricorso del 12.12.2007 pto. 5), allorquando
in realtà è lo stesso ricorrente a non aver esposto alcuna osservazione nel
reclamo, risulta pertanto pretestuoso.
Ciò considerato non è riscontrabile alcuna violazione da parte del Municipio e la
decisione su reclamo risponde ai requisiti di legge.
3.
Nel memoriale conclusivo del
7.8.2009 il ricorrente rimprovera a questo Tribunale di non aver assunto le
prove da esso notificate, insinuando in tal modo un diniego di giustizia.
In tema di contributi di miglioria il Tribunale di espropriazione esamina
liberamente il fatto e il diritto (art. 13 cpv. 3 LCM), accerta d’ufficio i
fatti determinanti per la decisione e non è vincolato dalle domande di prova
delle parti (art. 23 LCM, 18 cpv. 1 LPamm., 47 cpv. 2 Lespr.). Il giudice,
apprezzandone anticipatamente la concludenza, ha la facoltà di rifiutare le
prove offerte che reputa irrilevanti o superflue qualora quelle già esperite
gli avessero consentito di raggiungere un fermo convincimento sulle
problematiche litigiose (DTF 122 II 464 c. 4a; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa, ad. art. 19 no. 4 e 5).
In concreto il ricorrente ha notificato quali prove una perizia sui costi
necessari per la manutenzione dell’opera per rapporto ai progetti di
costruzione ed allo stato preesistente delle opera, il richiamo presso il
Comune delle fatturazioni inerenti l’opera eseguita, dei rapporti delle
Commissioni del Consiglio Comunale e dei verbali delle discussioni del
Consiglio Comunale.
Con ordinanza 21.7.2009 questo Tribunale ha respinto i suddetti mezzi di prova,
in quanto ritenuti irrilevanti al fine del giudizio essendo tra l’altro
finalizzati a sostenere censure che, come si vedrà in seguito, esulano dalla
presente procedura (cfr. consid. 4 e 6). Pertanto la censura è infondata.
4.
Il ricorrente sostiene che l’opera
costituisce in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto al
prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) rispettivamente che
crea un vantaggio generico a tutti i cittadini di __________.
Le censure tendono a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità
dell’opera e la sua natura. Esse trascurano, tuttavia, che il Tribunale di
espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei
contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la
natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota
imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del
legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti
su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali
sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del
17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo la natura
dell’opera e la conseguente quota imponibile del 30% a carico dei privati sono
stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che
sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in
merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile.
In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente
formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli
interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o
di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e
l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione
apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova
LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005,
no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).
Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento
della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con
contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo
marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di
opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le
precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate
semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla
medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della
sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di
là di un semplice intervento di manutenzione.
Inoltre si è tenuto conto che si tratta di un’infrastruttura di urbanizzazione
generale che, per definizione, è realizzata non solo nell’interesse specifico
di certi proprietari, ma in misura rilevante anche nell’interesse della
collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2), imponendo l’opera solo in
ragione del 30% della spesa determinante, cosicché la comunità si assume la maggior
parte dei costi.
5.
5.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
5.2. Il ricorrente rimprovera al Municipio di non aver indicato né fornito la prova del
vantaggio particolare che sarebbe derivato ai suoi fondi. Tale censura è
inconsistente perché il vantaggio è presunto e ciò comporta l’inversione
dell’onere della prova, con la conseguenza che spetta al contribuente
dimostrare di non aver tratto vantaggio dall’opera.
Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel
tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________
- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________
sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”
In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua
vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di
ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla
l’allargamento della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un
nuovo marciapiede con una larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una
pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in
asfalto/granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione
dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere
prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dell’acqua
potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione
tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e
decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde
a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e
sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di
percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura.
Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali
si annoverano anche le proprietà del ricorrente, non è seriamente contestabile.
In particolare è di secondaria importanza l’opinione prettamente soggettiva del
ricorrente secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva
alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo
dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata
secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così
come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare il fatto
che i fondi fossero già urbanizzati ed accessibili; infatti questo è un
elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento (ma tutt’al più
sul riparto), poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla
creazione di un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere
conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è
ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade
poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari,
op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.
61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Neppure l’affermazione del ricorrente
secondo cui l’inserimento della aiuole impedisce lo scorrimento del traffico e
fa si che la strada non risulti allargata, invalida la presunzione del
vantaggio particolare. Del resto la realizzazione di alcune aiuole è
finalizzata ad attirare l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della
limitazione del campo viabile (cfr. relazione tecnica), contribuendo così a
rendere la circolazione veicolare più sicura. Anche la giurisprudenza citata
(TF 25.6.2001 N. 2P. 253/2000) non è pertinente; essa si riferisce infatti ad
una fattispecie nella quale, in sintesi, l’intervento stradale era costituito
da un'opera nuova, segnatamente la costruzione di una nuova strada che aggirava
il “percorso tortuoso” e stretto del nucleo. Un quadro, questo, ben diverso dal
caso in esame in cui si tratta di un miglioramento di un’opera esistente
secondo standard minimi.
La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese.
Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera
preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada,
come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non
possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada
è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.
Il mapp. no. 1572 è un fondo edificato di 856 mq, retrostante rispetto a Via __________
alla quale ha però accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________-Via __________.
Posto che a fronte della costruzione o rifacimento di una strada il vantaggio
particolare si riflette anzitutto suo fondi limitrofi, ma può ripercuotersi
anche su terreni non confinanti nella misura in cui vi hanno accesso e/o sono allacciati
alle sue infrastrutture, dal profilo dell’accessibilità la proprietà ha quindi
ricavato benefici dall’opera. Poco importa che la strada sia effettivamente
utilizzata o che lo sia solo saltuariamente poiché la semplice possibilità
d’uso basta per ammettere il vantaggio particolare (RDAT II-2000 no. 50
c. 4.2.). È vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà
direttamente affacciate su Via Leoni, ma questo va soppesato semmai nella fase
di riparto dei contributi (art. 8 LCM).
Ancora più evidente è infine il vantaggio ricavato dal mapp. no. 382, in quanto essendo affacciata
su Via __________ la proprietà ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i
fondi direttamente confinanti con detta strada, favoriti dall’urbanizzazione
migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo
dell’accessibilità pedonale e veicolare.
Ne consegue che l’assoggettamento dei mapp. no. 382 e 1572 ai contributi di
miglioria è fondato.
5.3. Secondo il ricorrente l’assoggettamento del mapp. no. 1572 costituirebbe
una disparità di trattamento rispetto ad altri fondi ubicati nella zona dell’__________
sfuggiti all’imposizione, benché si trovino nella medesima situazione della sua
proprietà.
Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi
i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle
opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti
con Via __________ e Via __________ e di alcune proprietà retrostanti il cui
accesso presuppone l’uso di dette strade.
Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di migliorare
la viabilità e l’accessibilità dei terreni, non è arbitrario circoscrivere il
vantaggio particolare ai soli fondi concretamente serviti dalle strade che sono
state oggetto di miglioria. E’ vero che le suddette strade possono essere
percorse anche da altri cittadini, quali quelli residenti nella zona dell’__________.
Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta piuttosto di una percorrenza
di transito e non di servizio diretto, anche perché per recarsi a __________
e/o a __________ usufruiscono di altre strade, quali Via __________ e Via __________.
D’altronde Via __________ è stata considerata dal progettista del prospetto
proprio quale delimitazione del comprensorio d’imposizione. Ne consegue che per
i fondi appartenenti alla zona menzionata dal ricorrente il percorso da Via __________
ed in special modo da Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una
scelta di ripiego, peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non
viola il principio della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria
è assai attenuato ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si
confonde piuttosto con quello collettivo che tutti i residenti hanno comunque
tratto dai lavori. In ogni caso il Comune ha connotato l’opera come
urbanizzazione generale ed ha applicato una quota prelevabile del 30%, cosicché
la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività.
5.4. Il ricorrente nega infine di aver tratto un vantaggio particolare
dall’opera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili a maggiori
immissioni foniche ed ambientali e ad un aumento del traffico.
Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del
vantaggio particolare; infatti essi non influiscono sul principio dell’assoggettamento,
ma vanno considerati semmai nell’ambito dell’operazione di riparto dei
contributi, includendo – come d’altronde ha fatto il Municipio (cfr.
consid. 7.4) – quale criterio di riparto anche un fattore rumore.
Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta del ricorrente,
ora percorrono Via __________ a grande velocità, sarà semmai compito del Comune
adottare le opportune misure di polizia.
6.
Il ricorrente contesta la spesa
determinante e sostiene che i contributi di migliora devono essere prelevati
solo sulla base dei costi indicati nel primo preventivo di cui al MM 127/98.
6.1. Nella decisione su reclamo il Municipio ha ritenuto che le censure
concernenti la spesa determinante sono tardive, in quanto avrebbero dovuto
essere sollevate nell’ambito di un ricorso contro le decisioni del Consiglio
Comunale ex art. 208 ss LOC. A mente del ricorrente tale tesi non è
sostenibile, poiché il proprietario, nell’ambito del prelievo dei contributi di
miglioria, può intervenire solo in applicazione della LCM e può quindi
ricorrere solo secondo quanto prevede l’art. 13 LCM, e cioè dopo la
pubblicazione del prospetto; prima egli non ha legittimazione a ricorrere anche
perché non sa ancora a quanto ammonterà il suo contributo.
La contestazione è infondata.
Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che
procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il
finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM).
Pertanto, quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito
per l’esecuzione di un’opera pubblica deve congiuntamente anche porsi il
quesito se questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM.
In caso di risposta positiva, il messaggio da sottoporre al legislativo
contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano di finanziamento, anche
l’autorizzazione di prelevare contributi di miglioria e di stabilire la
percentuale imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (RDAT
II-2001 no. 44 c. 3.3.1.). Di contro non occorre che, contestualmente, il
Municipio presenti anche l’elenco dei contribuenti o il piano del perimetro
poiché questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let.
a, b LCM) che è elaborato successivamente dal Municipio e che non rientra nelle
competenze deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
La conseguente risoluzione del Consiglio comunale è pubblicata all’albo con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 74 LOC). Si tratta di un
atto formale di estrema importanza teso ad informare la cittadinanza intera
delle deliberazioni prese dal legislativo comunale, ai fini di una loro
eventuale impugnazione. Nell’ambito della procedura di prelievo dei contribuiti
di miglioria l’importanza della pubblicazione si manifesta con meridiana
evidenza: infatti, il potenziale contribuente che intendesse contestare il
principio dell’imponibilità dei contributi per una data opera o la quota
percentuale di prelevamento sarà legittimato a farlo solo impugnando la
risoluzione del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dagli art. 208
e ss (RDAT I-2001 no. 37 c. 3.3.1.). La legge non prevede infatti alcun
obbligo, per l’ente pubblico, di inviare un avviso personale ai potenziali
contribuenti (Scolari, op. cit., no. 229). Pertanto, spetta a
quest’ultimi, in base ad un dovere di diligenza, il compito di tenersi
informati in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali.
In concreto, al pari del testo dei rispettivi messaggi municipali (cfr. MM
127/98 p. 5, MM 12/2003 p. 5 e MM 177 /2004 p. 4), nei dispositivi
delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000, del 17.7.2003 e del
29.3.2004, e di riflesso i loro estratti pubblicati all’albo comunale, sono indicati
i crediti imputati alla spesa determinante per il calcolo dei contributi di
miglioria da prelevare. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto contestarli
impugnando tempestivamente le citate risoluzioni del Consiglio Comunale.
6.2. Secondariamente sempre secondo il ricorrente, sulla base della cronistoria
dell’opera e sul fatto che il legislativo ha riconosciuto l’incapacità di
gestire l’opera da parte del professionista inizialmente incaricato e
dell’Ufficio tecnico, i costi supplementari non possono essere imposti ai
privati essendo frutto di errori politici.
I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono
questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il
Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già
ribadito, il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo
solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il
principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il
piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo
di competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, il prelievo
dei contributi di miglioria anche sui due importi costituenti i crediti
supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio impugnando le
risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004 (art. 208 ss
LOC).
In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché
il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della
spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante
per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.-
) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale
(fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.- ).
6.3. Il ricorrente sostiene infine che dalla spesa determinante vanno dedotti i
costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle
ringhiere e delle recinzioni, in quanto lavori non necessari e non
riconducibili all’opera, nonché le prestazioni tecniche.
Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o
di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,
i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così
stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM.
Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi
con la realizzazione dell’opera.
In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.-
ed elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004
(p. 2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti
pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo
sarebbe servito per il calcolo dei contributi, il ricorrente avrebbe dovuto
contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio
Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004.
A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la
spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa
stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-.
Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole
componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi
vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per
l’illuminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede,
nonché per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno
(necessari per ripristinare la situazione dopo l’espropriazione). Tutte queste
spese si riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal
progetto ed indispensabili per un’esecuzione dell’opera corretta e conforme
alle regole dell’arte.
Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.
6.4. Giova rivelare inoltre che i costi per l’acquedotto non sono stati
computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei
contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di
urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni
indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di
miglioria, poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le
migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).
7.
7.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel
principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.
Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete
possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante
ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;
Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico
degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),
tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto
per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione
e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge
ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
7.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono
inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente
beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà
direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle
retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.
In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal
confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e
Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a
valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi
collegati con Via __________.
7.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è
avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice
di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore
interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.
Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione
dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per
alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e
altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece
l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente
proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione
considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno
diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera
rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile
anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio
dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del
disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi
situati a monte della strada.
Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze
poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente
verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle
loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente
tratto dall’opera.
7.4. Al mapp. 382, avendo accesso diretto su Via __________, è stato applicato
un fattore interesse ed un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per confronti
con le proprietà situate di fronte a valle della strada (mapp. no. 242, 772,
1268 e 1459), nonché con i fondi confinanti ubicati a monte della stessa (mapp.
no. 381, 921 e 383). D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il
vantaggio massimo, è stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente
confinanti con Via __________ o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto
con interresse 1, come ha spiegato l’ing. __________ che ha allestito il
prospetto dei contributi, è stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9
solo per alcuni fondi ubicati lungo la parte iniziale di Via __________
rispetto al nucleo di __________, sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465)
che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e 1286) della strada, in considerazione
del fatto che tali terreni usufruiscono in misura minore di Via __________
rispetto a quelli situati a metà o verso la fine del tratto stradale verso __________.
Si è infatti ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________
e __________ rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009 degli
inc. no. 30.2007.102,103,104 e 105). Anche il fattore rumore di 0.95 applicato
alla proprietà del ricorrente è condivisibile perché, considerato che il rumore
tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a monte della strada è stata
riconosciuta detta riduzione.
Al mapp. no. 1572 è stato attribuito un fattore interesse di 0.7. Ciò è
condivisibile per confronti con tutto il comprensorio che fa capo a Via Nava
(mapp. no. 1572, 1573, 1574, 1575, 1367 e 678) al quale è stato applicato
uniformemente il fattore interesse di 0.7. Pertanto si è tenuto conto della
distanza maggiore da Via __________ rispettivamente dell’interresse minore
all’opera rispetto ai confinanti, ai quali è stato applicato linearmente il
fattore di interesse di 1.
Ne consegue che i contributi a carico dei mapp. no. 382 e 1572 vanno confermati
nel loro ammontare.
8. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti