Incarto n.
30.2007.45

 

 

Lugano

16 marzo 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2007 da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 13 aprile 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti l'urbanizzazione della zona __________ (nuova strada e condotta acqua potabile),

relativamente al mapp. no. 131 RFD Comune di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 25.6.2002 l’Assemblea Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 266'000.- per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la costruzione della strada di PR in zona __________, comprese le infrastrutture; contemporaneamente il legislativo ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa. La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 23.7.2004.

1.2. Stabiliti due comprensori separati d’imposizione per le opere prettamente stradali e per il nuovo acquedotto, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 28.11 al 27.12.2006 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 131 ed in tale veste è stato assoggettato ad un contributo di miglioria di fr. 21'318.80 per le opere stradali e di fr. 3'711.10 per il nuovo acquedotto.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 13.4.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario ha sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di prelevare i contributi ed ha contestato sia la sussistenza di un vantaggio particolare sia il piano del perimetro ed i criteri di riparto.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 1°.6.2007, ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 4.3.2008, al termine della quale è stato esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale dell’8.10.2008 in occasione del quale il Tribunale ha suggerito una transazione che è stata accettata dal ricorrente (cfr. scritto 20.10.2008) ma non dal Municipio (cfr. scritto 5.11.2008).


2.           A norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera.
Per giurisprudenza acquisita un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al pubblico; questo momento coincide di principio con il compimento dei lavori principali e cioè, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o pavimentazione portante poiché tale intervento determina di fatto l’agibilità dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 306-308).
In concreto dagli atti di causa risulta che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio, risale a metà dicembre del 2004. I rapporti giornalieri di cantiere prodotti dal Municipio attestano infatti inequivocabilmente che la miscela bituminosa è stata fornita nei giorni 13/15/22.12.2004, sicché le opere di pavimentazione sono state eseguite nel corso di quella settimana. Di conseguenza la pubblicazione del prospetto è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare contributi di miglioria non è perento.


3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

3.2. La strada di PR in zona __________, connotata come intervento di urbanizzazione particolare (art. 3 cpv. 3 LCM), è un’opera dotata di tutte le infrastrutture realizzata completamente a nuovo (cfr. documentazione fotografica) che serve un comprensorio edificabile, ed in parte già edificato, a carattere residenziale. Attuando gli obiettivi del PR la nuova strada ha urbanizzato i fondi ubicati a valle del tracciato – che in passato erano raggiungibili solo attraverso un viottolo agricolo – così ponendo le premesse per la loro edificazione (art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per i fondi a monte, precedentemente già serviti dalla strada forestale, ha invece creato una seconda consona possibilità di accesso veicolare e di allacciamento alla condotta dell’acqua potabile migliorandone lo stato di urbanizzazione.
E’ indubbio, quindi, che le opere siano fonte di vantaggi particolari per le proprietà servite. Tra queste si annovera anche il mapp. no. 131 per almeno due motivi. Anzitutto perché la proprietà ha un evidente ed effettivo interesse alla strada. Il terreno presenta infatti una appendice (verso il confinante mapp. no. 132) occupata da un box-garage al quale si accede direttamente e soltanto dalla nuova strada (cfr. verbale di sopralluogo 4.3.2008; documentazione fotografica 9-21). In secondo luogo perché, sebbene il fondo sia già edificato e disponga di un accesso predisposto verso la strada forestale preesistente, gli indici non sono stati esauriti e la superficie residua è potenzialmente ancora sfruttabile a fini edilizi; in particolare essa è sufficientemente ampia per accogliere una seconda costruzione con accesso e allacciamento diretto al nuovo impianto stradale. Sotto questo profilo sussiste quindi perlomeno una possibilità d’uso concreta delle opere che di per sé stessa basta per ammettere che, oggettivamente, il fondo abbia tratto un vantaggio particolare (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2).
In queste condizioni è palese che il vantaggio particolare non possa essere seriamente contestato; le generiche censure sollevate in proposito dal ricorrente – che lamenta l’assenza di segnaletica stradale ed il libero pascolo di bestiame in zona – non sono pertinenti e certamente non sovvertono la presunzione sancita dall’art. 4 LCM.

4.           4.1. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit. ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del perimetro imponibile quanto per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. In concreto entrambi i perimetri includono tutti i fondi direttamente confinanti con la strada ad eccezione del mapp. no. 134 e, nel perimetro relativo alla condotta dell’acqua potabile, anche del mapp. no. 129 (cfr. piani dei perimetri).
Secondo il ricorrente, avendo ammesso il vantaggio particolare per il mapp. no. 131 in base al potenziale edilizio residuo del fondo, il Municipio avrebbe dovuto applicare il medesimo ragionamento anche al mapp. no. 133 che può accedere alla strada attraverso il mapp. no. 132, nonché al mapp. no. 129 che pure potrebbe usufruire dell’acquedotto.
Tuttavia il mapp. no. 133 (inedificato e retrostante rispetto alla nuova strada) ed il mapp. no. 132 (edificato e confinante), pur appartenendo al medesimo proprietario, non presentano alcuna connessione funzionale bensì sono fondi a sé stanti che potrebbero essere alienati l’uno indipendentemente dall’altro; vero è che sono oggetto di sfruttamento autonomo e che il mapp. no. 133 è servito dalla preesistente strada forestale mentre il mapp. no. 132 lo è direttamente dalla nuova strada. Attualmente sussiste invero un passaggio pedonale tra i due terreni (cfr. verbale di sopralluogo 4.3.2008; documentazione fotografica 22-24, 31-32) che tuttavia non costituisce una solida garanzia di accessibilità per il mapp. no. 133 poiché quest’ultimo non dispone di alcun diritto di passo legalmente sancito (art. 731 cpv. 1 CC) né sul mapp. no. 132 né sui fondi limitrofi (cfr. estratto RF SIFTI).
Quanto al mapp. no. 129 si tratta di un fondo ubicato all’inizio della nuova strada già edificato ed allacciato alla condotta preesistente, cosicché l’effetto della miglioria dato dalla nuova condotta appare palesemente attenuato ed il beneficio assai meno marcato rispetto a quello derivante alle proprietà imposte che sono invece direttamente servite o comunque allacciabili alla nuova condotte. Di conseguenza il vantaggio non può essere definito particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo.
Le censure sollevate dal ricorrente sono quindi inconsistenti.
Restando in tema è però doveroso rilevare che un altro ricorrente ha contestato l’esclusione da entrambi i perimetri del mapp. no. 134 per il motivo che anche questo fondo trae un benefico dalle opere imposte (cfr. inc. no. 30.2007.46). Trattandosi di contestazione condivisibile, per ovvi motivi di parità di trattamento il Tribunale ritiene di doverne tener conto anche nella fattispecie in esame.
Il mapp. no. 134 è un fondo terrazzato che misura mq 2138 di cui 2/3 circa sono edificabili ed assegnati alla zona residenziale semi-estensiva (cfr. piano delle zone). Il settore a monte è occupato per mq 221 da uno stabile abitativo di tre piani fuori terra con accesso veicolare dalla strada forestale preesistente. Nella sua parte a valle il terreno si trova ad essere a diretto confine con la piazza di giro posta al termine della nuova strada e, in questo punto, è sorretto da un muro di contenimento realizzato dal Comune nell’ambito dell’esecuzione della strada stessa (cfr. documentazione fotografica 1-8).
Come si evince dal prospetto pubblicato, all’imposizione sono soggette tutte le superfici edificabili che possono usufruire delle nuove opere e quindi ne traggono una certa utilità; quest’ultima è tradotta con un fattore interesse dipendente dalla necessità d’uso, a sua volta definita a seconda dell’esistenza di opere di urbanizzazione alternative (cfr. relazione tecnica). Perciò non può sfuggire che altre proprietà con caratteristiche analoghe al mapp. no. 134 (ad esempio i mapp. no. 130 e 131) sono state inserite nel perimetro.
Stando a quanto afferma il Municipio l’esonero del mapp. no. 134 è dovuto al presenza del il muro di sostegno: essendo quest’ultimo di proprietà comunale, il fondo non avrebbe alcuna possibilità di accesso e di conseguenza nemmeno trarrebbe un vantaggio dalla nuova opera stradale (cfr. lettera 5.11.2008 nell’inc. no. 30.2007.46).
L’argomento è sconcertante ove si consideri che la nuova strada, sancita nel piano viario, è una strada di servizio d’uso pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. costruita appositamente per urbanizzare un comprensorio residenziale del quale anche la porzione edificabile del mapp. no. 134 è parte integrante. La posizione del Municipio si pone quindi in antitesi con lo scopo stesso delle opere.
Ma a prescindere da questa osservazione, la tesi del Municipio non è comunque pertinente in questa sede. Infatti la formazione di accessi, subordinata al rilascio di una licenza edilizia (art. 4 let. c LE, art. 45 Lstr.), è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico (art. 48 cpv. 1 Lstr.). Considerato che il criterio determinante per la formazione di un accesso è la sicurezza del traffico (RDAT II-1998 no. 26), la sola circostanza che il muro di sostegno sia di proprietà comunale non è, di principio, una ragione sufficiente per rifiutare un accesso ad una strada pubblica. Di conseguenza nemmeno costituisce motivo valido per negare che il terreno abbia tratto un beneficio dalle opere.
Piuttosto dev’essere considerato che il mapp. no. 134 non ha esaurito gli indici edificatori (non sussistendo prova del contrario) e che, in quanto confinante e tenuto conto sia della sua destinazione a fini residenziali sia della funzionalità dell’intervento, il fondo ha un interesse alle opere eseguite; interesse quanto meno potenziale ed analogo a quello di altre proprietà che sono state imposte pur essendo già edificate ed urbanizzate. Questo basta per ammettere che, oggettivamente, il terreno abbia tratto un vantaggio particolare. Pertanto, in mancanza di altre spiegazioni plausibili, l’esonero totale del mapp. no. 134 si rivela ingiustificato; in particolare esso implica il ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.3. All’interno del perimetro i contributi sono ripartiti prendendo in considerazione, quali parametri di base comuni, la superficie edificabile dei fondi inclusi nel comprensorio e le possibilità di sfruttamento, queste ultime tradotte con un fattore edificabilità 1. Per le opere stradali sono inoltre stati applicati un fattore interesse variabile a seconda della necessità d’uso ed un fattore distanza dipendente dalla percorrenza effettiva misurata, mentre per quanto riguarda l’acquedotto è stato applicato un fattore interesse, anch’esso variabile, stabilito in funzione della necessità di collegamento alla nuova rete di distribuzione (cfr. relazione tecnica).
Tutto sommato questo metodo risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera.
La contestazione del ricorrente, secondo cui il fattore interesse del 50% applicato al mapp. no. 131 è eccessivo, appare infondata. Difatti, tenuto conto della situazione concreta delle proprietà imposte e della funzionalità dell’intervento, sotto il profilo dell’interesse non è arbitrario distinguere i fondi a seconda che le opere costituiscano un’urbanizzazione nuova o un miglioramento dell’urbanizzazione preesistente. E’ così che ai terreni urbanizzati a nuovo è corretto applicare un fattore 100% poiché, essendo state create le premesse per la loro edificazione, essi hanno tratto il massimo vantaggio. Di contro il fattore ridotto del 50% può ragionevolmente essere riconosciuto ai terreni, tutti già edificati ed urbanizzati, che beneficiano di un miglioramento dell’urbanizzazione. Il mapp. no. 131 non presenta, nel confronto, caratteristiche tali da giustificare una riduzione maggiore.

4.4. Sulla base delle considerazioni che precedono si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi estendendo i comprensori anche alla superficie edificabile del mapp. no. 134; i fattori applicati al mapp. no. 131 restano invece invariati. Trattandosi di una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, per economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 5 e 6). Ovviamente il nuovo piano di ripartizione influirà solamente sugli importi posti a carico del ricorrente mentre sarà privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato tempestivamente il prospetto.
Come risulta dal piano allestito dal geometra revisore su richiesta di questo Tribunale, la superficie edificabile al mapp. no. 134 misura mq 1408. Per confronti con le part. no. 130 e 131 che sono in situazione analoga, e considerata, per le opere prettamente stradali, una distanza d’utilizzo massima in ragione della posizione del terreno, al mapp. no. 134 vengono assegnati i seguenti fattori:

prospetto opere stradali:

mapp.

Superficie computabile

Definizione contributo

Fattore edificabilità

Fattore interesse

Distanza di utilizzo

Fattore distanza

Quota parte

 

peso

134

1408

B

1.00

50%

112.64

1

1

2112


prospetto per l’acquedotto:

mapp.

Superficie computabile

Definizione contributo

Fattore edificabilità

Fattore interesse

Quota parte

peso

134

1408

B

1.00

50%

1

704


Una volta inseriti i suddetti dati nelle schede di calcolo, i pesi totali passano da 12907.71 a 15019.71 per le opere stradali e da 7026.00 a 7730.00 per l’acquedotto.
Pertanto i contributi di miglioria per il mapp. no. 131 sono ridotti:
- per le opere stradali da fr. 21'318.80 a fr. 18'321.05
- per l’acquedotto da fr. 3'711.10 a fr. 3'373.05



5.           Visto l’esito del ricorso, e considerato che i contributi sono stati ridotti d’ufficio e non sulla base di una specifica censura, la tassa di giustizia e le spese sono addebiate per ¼ al Comune e per il resto al ricorrente. Quest’ultimo non è rappresentato da un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.


 

 

 

 

 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990,

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza i contributi di miglioria a carico del mapp. no. 131 sono ridotti:

- per le opere stradali da fr. 21'318.80 a fr. 18'321.05
- per l’acquedotto da fr. 3'711.10 a fr. 3'373.05

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico per ¼ del Comune e per ¾ del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-   

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco