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Incarto n.
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Lugano 16 marzo 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 14 maggio 2007 da
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ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 13 aprile 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
l'urbanizzazione della zona __________ (nuova strada e condotta acqua
potabile),
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 25.6.2002
l’Assemblea Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 266'000.- per
la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la costruzione della strada
di PR in zona __________, comprese le infrastrutture; contemporaneamente il
legislativo ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine
del 70% della spesa. La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti
locali il 23.7.2004.
1.2. Stabiliti due comprensori separati d’imposizione per le opere prettamente
stradali e per il nuovo acquedotto, il Municipio ha avviato la procedura di
prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 28.11 al
27.12.2006 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
MIST 1 MIST 2 e MIST 3, quali comproprietari del mapp. no. 142, sono stati
assoggettati ad un contributo di miglioria complessivo di fr. 56'409.75 per le
opere stradali e di fr. 10'889.55 per l’acquedotto.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 13.4.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari hanno contestato i criteri
di riparto dei contributi e, con riferimento all’opera stradale, anche il piano
del perimetro.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 1°.6.2007, ha postulato la
reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 4.3.2008, al termine della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Conclusa l’istruttoria, le
parti sono comparse al dibattimento finale dell’8.10.2008 in occasione del
quale il Tribunale ha suggerito una transazione che è stata accettata dai ricorrenti
(cfr. scritto 3.11.2008) ma non dal Municipio (cfr. scritto 5.11.2008).
Con successivo scritto del 12.11.2008 i ricorrenti hanno comunicato di limitare
le censure ricorsuali alla sola esclusione del mapp. no. 134 dai comprensori
imposti e di ritirare le restanti contestazioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
2.2. La strada di PR in zona __________, connotata come intervento di
urbanizzazione particolare (art. 3 cpv. 3 LCM), è un’opera dotata di tutte le
infrastrutture realizzata completamente a nuovo (cfr. documentazione
fotografica) che serve un comprensorio edificabile, ed in parte già edificato,
a carattere residenziale. Attuando gli obiettivi del PR la nuova strada ha
urbanizzato i fondi ubicati a valle del tracciato – che in passato erano
raggiungibili solo attraverso un viottolo agricolo – così ponendo le premesse
per la loro edificazione (art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1
LALPT); per i fondi a monte, precedentemente già serviti dalla strada
forestale, ha invece creato una seconda consona possibilità di accesso
veicolare e di allacciamento alla condotta dell’acqua potabile migliorandone lo
stato di urbanizzazione.
E’ indubbio, quindi, che le opere siano fonte di vantaggi particolari per le
proprietà servite. La circostanza non è contestata.
3.
3.1 L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio cit. ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di
complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti
limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le
caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,
op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton
Luzern, p. 46 ss).
In definitiva il criterio decisivo per la delimitazione del perimetro, come
anche per la ripartizione dei contributi, è il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione
e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge
ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
3.2. In concreto entrambi i perimetri includono tutti i fondi direttamente
confinanti con la strada ad eccezione del mapp. no. 134 e, nel perimetro relativo
alla condotta dell’acqua potabile, anche del mapp. no. 129 (cfr. piani dei perimetri).
I ricorrenti contestano l’esclusione del mapp. no. 134 dai due comprensori
poiché, a loro avviso, il fondo trae un evidente beneficio dalle opere imposte.
Il mapp. no. 134 è un fondo terrazzato che misura mq 2138 di cui 2/3 circa sono
edificabili ed assegnati alla zona residenziale semi-estensiva (cfr. piano
delle zone). Il settore a monte è occupato per mq 221 da uno stabile abitativo
di tre piani fuori terra con accesso veicolare dalla strada forestale
preesistente. Nella sua parte a valle il terreno si trova ad essere a diretto
confine con la piazza di giro posta al termine della nuova strada e, in questo
punto, è sorretto da un muro di contenimento realizzato dal Comune nell’ambito
dell’esecuzione della strada stessa (cfr. documentazione fotografica 1-8).
Come si evince dal prospetto pubblicato, all’imposizione sono soggette tutte le
superfici edificabili che possono usufruire delle nuove opere e quindi ne
traggono una certa utilità; quest’ultima è tradotta con un fattore interesse
dipendente dalla necessità d’uso, a sua volta definita a seconda dell’esistenza
di opere di urbanizzazione alternative (cfr. relazione tecnica). Perciò non può
sfuggire che altre proprietà con caratteristiche analoghe al mapp. no. 134 (ad
esempio i mapp. no. 130 e 131) sono state inserite nel perimetro.
Stando a quanto afferma il Municipio l’esonero del mapp. no. 134 è dovuto al
presenza del il muro di sostegno: essendo quest’ultimo di proprietà comunale,
il fondo non avrebbe alcuna possibilità di accesso e di conseguenza nemmeno
trarrebbe un vantaggio dalla nuova opera stradale (cfr. lettera 5.11.2008).
L’argomento è sconcertante ove si consideri che la nuova strada, sancita nel
piano viario, è una strada di servizio d’uso pubblico ai sensi dell’art. 2
Lstr. costruita appositamente per urbanizzare un comprensorio residenziale del
quale anche la porzione edificabile del mapp. no. 134 è parte integrante. La
posizione del Municipio si pone quindi in antitesi con lo scopo stesso delle
opere.
Ma a prescindere da questa osservazione, la tesi del Municipio non è comunque pertinente
in questa sede. Infatti la formazione di accessi, subordinata al rilascio di
una licenza edilizia (art. 4 let. c LE, art. 45 Lstr.), è autorizzata se è
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico
(art. 48 cpv. 1 Lstr.). Considerato che il criterio determinante per la
formazione di un accesso è la sicurezza del traffico (RDAT II-1998 no.
26), la sola circostanza che il muro di sostegno sia di proprietà comunale non
è, di principio, una ragione sufficiente per rifiutare un accesso ad una strada
pubblica. Di conseguenza nemmeno costituisce motivo valido per negare che il terreno
abbia tratto un beneficio dalle opere.
Piuttosto dev’essere considerato che il mapp. no. 134 non ha esaurito gli
indici edificatori (non sussistendo prova del contrario) e che, in quanto
confinante e tenuto conto sia della sua destinazione a fini residenziali sia della
funzionalità dell’intervento, il fondo ha un interesse alle opere eseguite;
interesse quanto meno potenziale ed analogo a quello di altre proprietà che sono
state imposte pur essendo già edificate ed urbanizzate. Questo basta per
ammettere che, oggettivamente, il terreno abbia tratto un vantaggio particolare.
Pertanto, in mancanza di altre spiegazioni plausibili, l’esonero totale del mapp.
no. 134 si rivela ingiustificato; in particolare esso implica il ribaltamento
di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi
concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di
trattamento.
3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono si pone la necessità di
procedere ad un nuovo calcolo dei contributi estendendo i comprensori anche alla
superficie edificabile del mapp. no. 134. Trattandosi di una modifica
circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, per
economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa
sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione (cfr. RDAT
I-2001 no. 37 c. 5 e 6). Ovviamente il nuovo piano di ripartizione influirà
solamente sugli importi posti a carico dei ricorrenti mentre sarà privo di
effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato
tempestivamente il prospetto.
Come risulta dal piano allestito dal geometra revisore su richiesta di questo
Tribunale, la superficie edificabile al mapp. no. 134 misura mq 1408. Per
confronti con le part. no. 130 e 131 che sono in situazione analoga, e
considerata, per le opere prettamente stradali, una distanza d’utilizzo massima
in ragione della posizione del terreno, al mapp. no. 134 vengono assegnati i
seguenti fattori:
prospetto opere stradali:
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mapp. |
Superficie computabile |
Definizione contributo |
Fattore edificabilità |
Fattore interesse |
Distanza di utilizzo |
Fattore distanza |
Quota parte |
peso |
|
134 |
1408 |
B |
1.00 |
50% |
112.64 |
1 |
1 |
2112 |
prospetto per l’acquedotto:
|
mapp. |
Superficie computabile |
Definizione contributo |
Fattore edificabilità |
Fattore interesse |
Quota parte |
peso |
|
134 |
1408 |
B |
1.00 |
50% |
1 |
704 |
Una volta inseriti i suddetti dati nelle due schede di calcolo, i pesi totali
passano da 12907.71 a 15019.71 per le opere stradali e da 7026.00 a 7730.00 per
l’acquedotto.
Pertanto i contributi di miglioria complessivi per il mapp. no. 142 sono
ridotti:
- per le opere stradali da fr. 56'409.75 a fr. 48'477.60
- per l’acquedotto da fr. 10'889.55 a fr. 9'897.60
3.4. Come già indicato per il resto, in particolare con riguardo al metodo di
riparto, le censure esposte nel ricorso sono state ritirate (cfr. scritto
12.11.2008). A giusta ragione. Infatti i contributi sono ripartiti prendendo in
considerazione, quali parametri di base comuni, la superficie edificabile dei
fondi inclusi nel comprensorio e le possibilità di sfruttamento, queste ultime
tradotte con un fattore edificabilità 1. Per le opere stradali sono inoltre
stati applicati un fattore interesse variabile a seconda della necessità d’uso
ed un fattore distanza dipendente dalla percorrenza effettiva, mentre per
quanto riguarda l’acquedotto è stato applicato un fattore interesse, anch’esso
variabile, stabilito in funzione della necessità di collegamento alla nuova
rete di distribuzione (cfr. relazione tecnica).
Tenuto conto della situazione concreta delle proprietà imposte e della
funzionalità dell’intervento, sotto il profilo dell’interesse non è arbitrario
distinguere i fondi a seconda che le opere costituiscano un’urbanizzazione
nuova o un miglioramento dell’urbanizzazione preesistente. E’ così che ai
terreni urbanizzati a nuovo (come il mapp. no. 142) è corretto applicare un
fattore 100% poiché, essendo state create le premesse per la loro edificazione,
essi hanno tratto il massimo vantaggio. Di contro il fattore ridotto del 50%
può ragionevolmente essere riconosciuto ai terreni, tutti già edificati, che
fruiscono di un accesso alternativo e di un allacciamento all’acquedotto
preesistente, e quindi beneficiano di un miglioramento dell’urbanizzazione. Per
le opere prettamente stradali il fattore distanza è stabilito in base alla
percorrenza effettiva misurata.
Tale metodo di riparto si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili
che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro
caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente
tratto dall’opera. Tutto sommato esso risponde quindi alle esigenze poste dalla
giurisprudenza.
4.
Considerato il grado di
soccombenza ed il ritiro da parte dei ricorrenti di quasi tutte le censure,
appare equo addebitare la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà per
parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti rappresentati da un legale hanno
diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate dalla consulenza offerta
dal loro legale.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi
e di conseguenza i contributi di miglioria a carico del mapp. no. 142 sono
ridotti:
- per le opere stradali da fr. 56'409.75 a fr. 48'477.60
- per l’acquedotto da fr. 10'889.55 a fr. 9'897.60
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai ricorrenti fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco