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Incarto n.
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Lugano 27 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 28 giugno 2007 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 6 giugno 2007 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
la costruzione dell'accesso alla Strada Industriale Lotto I e II (Via __________
- Via __________),
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causa congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. no. 30.2006.13 inerente la procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ – Via __________),
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. La zona industriale-comparto
est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________. In
passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________, da Via
__________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e da Via __________,
quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato attraverso sedimi
privati.
Nel vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 7.5.2002 (revisione 1996), il primo tratto di Via __________ è qualificato come
strada di servizio, mentre Via __________ e la strada lungo l’argine del riale __________
(già sterrata) sono definite strade prevalentemente pedonali; Via __________,
prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada di raccolta.
1.2. Il mapp. no. 162 è un terreno inedificato di 17'897 mq ubicato nella zona
industriale-comparto est; retrostante rispetto alla strada di raccolta, esso confina
a nord con Via __________ e ad ovest con il riale __________.
Nell’ambito della revisione del PR la proprietaria ha impugnato il piano rivendicando
la garanzia di un accesso veicolare da Via __________ o, in subordine, dalla
strada prevalentemente pedonale; più subordinatamente ancora, ha sollecitato una
indennità di espropriazione.
Il ricorso, respinto dal Consiglio di Stato, è stato riproposto dinanzi al
Tribunale della pianificazione del territorio che, su richiesta delle parti, ha
sospeso la procedura. Il Comune aveva infatti preannunciato l’adozione di una
variante che, per creare un accesso al mapp. no. 162, modificava parzialmente la
gerarchia della strada d’argine assegnandole, per una lunghezza di ca. 70 ml,
funzione di strada di servizio con imbocco dalla strada di raccolta. Tale
modifica, concretizzata nelle forme di una variante di poco conto, è stata
approvata dal Consiglio di Stato con decisione del 18.5.2004 che non è stata
impugnata. Perciò, con decreto del 18.8.2004, il Tribunale della pianificazione
del territorio ha stralciato il ricorso, a suo tempo interposto dalla
proprietaria, in quanto divenuto privo di oggetto (TPT inc. no. 90.2002.85).
1.3. Nel frattempo, considerata la presenza di importanti aziende nel
comprensorio ed in ragione dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha
risolto di urbanizzare la zona industriale-comparto est costruendo, in
attuazione del PR, il primo tratto della strada di raccolta, e cioè il primo
tratto della nuova strada industriale (lotti I e II): la cosiddetta camionale. L’intervento,
proposto con messaggio 8/2000, è stato approvato in data 25.9.2000 dal
Consiglio Comunale che a tal fine ha stanziato un credito di investimento di
fr. 4'296'817.- ed autorizzato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 60% del costo totale.
In esito all’entrata in vigore della nota variante di PR, in data 14.2.2005 il
Consiglio Comunale ha inoltre approvato la realizzazione della strada di
servizio, quale nuovo accesso al mapp. no. 162, il relativo credito di costruzione
di fr. 241'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 100%
a carico del fondo medesimo (MM 20/2004).
Tali risoluzioni legislative sono cresciute incontestate in giudicato.
L’esecuzione delle due opere stradali, che hanno comportato espropriazioni
varie, è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei
progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge
sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di
espropriazione (TE inc. no. 3/01, 50/02, 20.2005.37).
1.4. Il mapp. no. 162 si trova, perciò, ad essere colpito da due procedure di
prelievo di contributi di miglioria: l’una dipendente dalla costruzione della
nuova camionale e l’altra dalla costruzione del nuovo accesso. Entrambe
contestate con motivazioni sostanzialmente analoghe, esse sono state congiunte
per una unica istruttoria (art. 23 LCM e 51 LPamm).
1.5. Oggetto del presente giudizio è il contributo di miglioria emesso per la
costruzione del nuovo accesso.
Il Municipio ha avviato la procedura pubblicando il prospetto dal 22.2
al 26.3.2007 e notificando un avviso personale alla sola contribuente
interessata RI 1 che, in veste di proprietaria del mapp. no. 162, è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 241'000.-,
importo pari al totale della spesa.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 6.6.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria contesta
di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, la natura dell’opera stessa
ed il piano del perimetro.
Con risposta del 29.8.2007 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione svoltasi il 20.2.2008, in occasione della quale si è
proceduto anche ad un sopralluogo, ha avuto esito infruttuoso. Esperito un
ulteriore sopralluogo in data 2.4.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono
comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive
tesi e domande.
2.
Preliminarmente (e per mero
scrupolo di motivazione) si osserva che nel corso della procedura il mapp. no.
162 è stato alienato mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. d.g.
3601 del 25.3.2008). Con scritto del 30.12.2008 l’acquirente ha chiesto di
subentrare nella presente procedura, domanda che ha però ritirato all’udienza
finale.
A giusta ragione.
In effetti, prescindendo dall’unica valida ipotesi di subingresso nella lite,
data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per
analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.), il debito
derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile: ne risponde soltanto
colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del
prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali clausole contrattuali contrarie,
specie di assunzione dell’onere contributivo da parte dell’acquirente, valgono
unicamente inter partes e non sono opponibili al Comune (RDAT II-1991
no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an
Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).
All’epoca della pubblicazione del prospetto (22.2-26.3.2007) RI 1 era ancora
proprietaria del mapp. no. 162 e di conseguenza resta soggetto imponibile.
3.
La ricorrente afferma che la nuova
camionale è legata inscindibilmente al collegamento della futura superstrada __________
e costituisce un elemento fondamentale del piano generale degli assi stradali
di attraversamento del Comune, voluto per alleggerire la strada cantonale del __________.
Perciò essa è parte integrante dell’urbanizzazione di base ed in quanto tale
non è imponibile. Tale ragionamento va applicato, secondo la ricorrente, anche alla
strada di accesso considerato che, come indicato dal Municipio, essa
è una appendice alla strada industriale ed ha permesso di completare il sistema
viario relativo alla prima parte della strada industriale.
La censura è irricevibile oltre che infondata.
La ricorrente trascura, anzitutto, che la natura della strada di accesso, così
come la legittimità stessa dell’imposizione, sono temi ormai insindacabili: da
ciò l’irricevibilità della contestazione. Infatti per giurisprudenza
ripetutamente confermata ed acquisita la decisione di principio sul prelievo di
contributi, sulla natura dell’urbanizzazione e sulla quota imponibile è di
competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c.
4b). Le contestazioni vertenti su tali elementi vanno dunque sollevate
impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46
c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).
In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di miglioria
per la costruzione della strada di accesso con risoluzione del 14.2.2005; nel
contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione particolare, ha
fissato la quota imponibile al 100% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM).
Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.
Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.
In ogni caso, la camionale e la strada di accesso al mapp. no. 162, pur essendo
entrambe parte integrante della rete viaria locale, sono ben lungi dall’essere
gerarchicamente equipollenti. Come risulta dal PR e dalla consecutiva variante esse
hanno funzioni differenti, la prima essendo una strada di raccolta e la seconda
una strada di servizio. Vero è che sono imposte l’una come opera di urbanizzazione
generale e l’altra come opera di urbanizzazione particolare. Perciò la
contestazione è anche infondata.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti
ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art.
5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT
II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. La nuova strada di accesso al mapp. no. 162 è una strada di servizio posta
lungo l’argine del riale __________ con imbocco dalla nuova camionale; essa è
dotata di infrastrutture ed è convenientemente delimitata. Il tracciato, realizzato
completamente a nuovo, misura una settantina di metri e consta di una
carreggiata di 4 m oltre che di un percorso pedonale di 2 m separati con un
guard rail (cfr. relazione tecnica al progetto; verbale 20.2.2008;
documentazione fotografica).
Questa strada è frutto, sostanzialmente, delle rivendicazioni espresse da RI 1
nell’ambito della revisione del PR, di cui già si è detto, ed è stata concepita
tenendo conto sia dell’attuale gerarchia delle strade definita nel piano viario
sia della costruzione della nuova camionale. Infatti, considerato che il PR
assegna a Via __________ una funzione prevalentemente pedonale e che il
comprensorio veniva adeguatamente urbanizzato con la camionale, il Comune ha
ritenuto di poter garantire un accesso veicolare al mapp. no. 162 per mezzo
della strada d’argine. Esso non ha quindi fatto altro che concretizzare una
delle ipotesi prospettate dalla proprietaria optando per quella più confacente
dal profilo tecnico e pianificatorio.
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, approvando la variante di PR, ha
osservato, tra l’altro, come la nuova definizione pianificatoria della strada
d’argine avesse “consentito di trovare una opportuna soluzione ad un problema
di urbanizzazione particolare (allacciamento dei fondi retrostanti, ed in
particolare del fmn 162), sollevato in occasione della revisione del Piano
regolatore comunale” (cfr. ris. Consiglio di Stato no. 2061 del 18.5.2004; inoltre
MM 20/2004).
E’ indubbio, quindi, che il mapp. no. 162 abbia tratto un vantaggio particolare
dalla costruzione della strada di servizio.
4.3. La ricorrente rileva che il mapp. no. 162 oltre ad essere già interamente
urbanizzato, dispone da sempre di un accesso veicolare sufficiente e idoneo da
Via __________. Perciò, a suo avviso, la strada di servizio non procura alcun
vantaggio al terreno.
La circostanza che la zona fosse, in qualche modo, già servita ed in parte
attrezzata risulta dagli atti e non è contestata dal Comune. Questo non è,
tuttavia, un elemento risolutivo poiché la preesistenza di infrastrutture di
principio non invalida i benefici indotti da un’opera nuova; basti pensare che una
opera di urbanizzazione realizzata a nuovo viene progettata secondo metodi
tecnicamente progrediti (cfr. art. 6 Lstr.) e tenuto conto di esigenze che non
sono immutabili specie in un comprensorio che, come quello in esame, non è
ancora completamente insediato. In concreto, poi, la strada di servizio
istituisce il collegamento tra i mapp. no. 162 e la camionale che rappresenta
l’unica via di accesso e di transito veicolare conforme al comparto industriale
est.
Non è decisivo neppure che Via __________ adempia, secondo la ricorrente, alle
necessità del fondo poiché questo è un argomento che, oltre ad esprimere una
opinione prettamente soggettiva, trascura del tutto la gerarchia stradale
sancita nel PR. Come già evidenziato Via __________ è assegnata alla categoria
delle strade prevalentemente pedonali e, stando al piano viario, non sono
prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa non
si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A ciò
si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65
ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme
solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per
ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata
(cfr. doc. fotografica; verbale sopralluogo 2.2.2008). In definitiva si tratta
perciò di una via di accesso che poteva essere accettabile in passato poiché,
considerato lo stato pregresso di Via __________, non vi erano alternative
valide. E’ tuttavia palese che, seppur percorribile, Via __________ non sia
adeguata ad un’area industriale poiché impedisce, o comunque non garantisce, la
possibilità di transito regolare con mezzi pesanti.
4.4. La ricorrente sostiene, inoltre, che sino a quando non sarà realizzato il
raccordo con la superstrada __________, l’arteria industriale è del tutto
inutile e crea una deviazione artificiosa del traffico, allungando il tragitto
per poter accedere al mapp. no. 162.
Tale argomento non è pertinente poiché tende a contestare i benefici derivanti
dalla nuova camionale dimenticando che il presente giudizio verte invece sul
contributo emesso per la nuova strada di servizio.
E’ dunque solo per completezza che i commenti sulle funzioni ed i vantaggi
indotti dalla camionale – già esposti nell’odierna sentenza emessa nell’inc.
congiunto no. 30.2006.13 – vengono recuperati in questa sede.
Il tratto di camionale realizzato rappresenta, in effetti, solo il primo
segmento della strada di raccolta fissata nel piano viario; in base agli
indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro esso dovrebbe essere
completato verso sud con un secondo tratto nelle zone __________, e raccordato
a nord alla superstrada __________ __________ in zona __________. Il Municipio ne ha
deciso la costruzione con l’obiettivo di ovviare a dichiarate carenze
nell’urbanizzazione della zona industriale-comparto est, e di assicurare allo
specifico comprensorio un accesso stradale confacente per favorire
l’insediamento di industrie e l’ampliamento di aziende già presenti. Il tutto
conformemente agli orientamenti pianificatori ed alla destinazione sancita dal
PR (cfr. MM 8/2000 e documentazione annessa, relazione tecnica e piani). Nel
presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo
cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato
nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è
ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver
comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica
dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo. Intendimenti, questi, che
sono stati perfettamente recepiti dal Consiglio Comunale (cfr. verbali della
commissione edilizia e della commissione della gestione).
Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato (ancora) realizzato
non significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non
abbiano tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio
risiede nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità,
essendo stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed
avendo essa indubbiamente migliorato l’agibilità del settore e la qualità di
percorrenza indispensabili ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò
l’obiettivo che si è posto il Municipio è stato raggiunto.
4.5. La ricorrente rileva, infine, di aver acquistato il mapp. no. 1403, fondo che
ha accesso diretto alla camionale (cfr. d.g. 10769 del 13.12.2006). A suo
avviso tale circostanza, unita alla cessione del mapp. no. 162, fa si che non
abbia alcun bisogno della nuova strada di servizio. Anzi, essa rimprovera al Municipio di
aver costruito l’opera nonostante fosse a conoscenza della trattativa per
l’acquisto e sebbene fosse stato ripetutamente invitato a tenere in sospeso la
realizzazione della strada.
Tale argomento è palesemente irragionevole e contraddittorio.
In primo luogo perché il vantaggio particolare derivante da un’opera non si
esamina nell’ottica della persona del proprietario, bensì per rapporto alla
situazione del fondo; i trapassi di proprietà non incidono quindi in alcun modo
sul fatto che il mapp. no. 162 ha tratto un beneficio concreto dalla strada di
servizio.
Secondariamente perché la ricorrente non poteva certamente pensare o aspettarsi
che il Municipio – dopo aver aderito ad una sua specifica richiesta
emendando il PR ed adoperandosi per l’allestimento e l’approvazione del
progetto definitivo – non avrebbe costruito la strada di servizio, né che
avrebbe condizionato l’esecuzione della strada stessa all’esito incerto di una trattativa
immobiliare intavolata privatamente dalla proprietaria. D’altronde il mapp. no.
1403 è stato acquistato oltre due anni dopo l’approvazione della variante di PR
e poco meno di un anno dopo l’approvazione del progetto definitivo; il mapp.
no. 162 è addirittura stato alienato solo nel 2008.
Considerato che nel frattempo il mapp. no. 1403 è stato a sua volta rivenduto (cfr.
d.g. 15277 del 19.12.2008), seguendo i ragionamenti della ricorrente si arriverebbe,
in ultima analisi, al risultato paradossale e impensabile di un esonero dal
contributo per il semplice motivo che, non essendo più proprietaria né dell’uno
dell’altro fondo, non ha necessità della strada.
5.
5.1. La ricorrente sostiene che
l’addebito a suo esclusivo carico della spesa per la costruzione della strada
di servizio concretizza una inaccettabile disparità di trattamento, poiché tale
strada non può essere dissociata dall’intero progetto della strada industriale.
A suo avviso la pavimentazione, come anche le infrastrutture della strada di
servizio, sono opere di interesse collettivo da includere nel calcolo globale
della spesa per l’urbanizzazione di tutta la zona ed il cui costo dev’essere suddiviso
in un perimetro d’imposizione che includa anche altri fondi beneficiari dell’intera
opera.
5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio 2862 cit. ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di
complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti
limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le
caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,
op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton
Luzern, p. 46 ss).
In definitiva il criterio decisivo per la delimitazione del perimetro
imponibile è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali.
5.3. La tesi della ricorrente poggia sull’assunto secondo cui la nuova camionale
e la nuova strada di servizio rappresentano un concetto di urbanizzazione
unitario. Assunto la cui infondatezza è già stata evidenziata (cfr. consid. 3).
Oltre ad essere state decise separatamente, in epoche e con motivazioni differenti,
le opere nemmeno sono state messe a punto in un unico progetto. Soprattutto,
però, hanno finalità diverse: la camionale è un’opera di urbanizzazione
generale mentre la strada di servizio è un’opera di urbanizzazione particolare.
Poiché, di conseguenza, non avvantaggiano la medesima cerchia di fondi, l’allestimento
di comprensori d’imposizione separati non appare affatto destituita di
fondamento.
A ciò si aggiunge che la limitazione del comprensorio concernente la strada
servizio al solo mapp. no. 162 e l’addebito del 100% della spesa alla
proprietaria, sono stati espressamente menzionati nel MM 20/2004 approvato dal Consiglio
Comunale in data 14.2.2005. Pertanto tali circostanze potevano e dovevano già essere
contestate impugnando tempestivamente la risoluzione legislativa (art. 208 ss
LOC).
5.4. Ferme restando tali premesse questo Tribunale non può, tuttavia, esimersi
dal constatare che la nuova strada di servizio comporta un certo beneficio
anche per il mapp. no. 1403. Infatti, sebbene sia stata concepita precipuamente
per fornire un accesso al mapp. no. 162, di riflesso essa fornisce una seconda
possibilità di accesso al mapp. no. 1403 lungo tutto il suo lato meridionale;
poco importa che possa apparire secondario rispetto a quello di cui già dispone
sulla camionale poiché la semplice possibilità d’uso della strada basta per
ammettere che il fondo ha tratto un vantaggio particolare (RtiD II-2008
no. 31 c. 4.4). Sotto questo profilo, pur tenendo conto dell’ampio margine di
autonomia che spetta al Municipio, il piano del perimetro non è quindi rispettoso
del principio della proporzionalità. Altri terreni non entrano invece in
considerazione poiché la strada ha un’utilità pratica solo per i mapp. no. 162
e 1403.
Si pone così la necessità di procedere ad un nuovo calcolo del contributo
estendendo il comprensorio anche alla part. no. 1403. Trattandosi di due fondi
soltanto, la modifica è circoscritta e facilmente eseguibile; di conseguenza,
per economia di giudizio, la correzione può essere effettuata direttamente in
questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione.
Impostando il calcolo su criteri analoghi a quelli ritenuti nell’ambito
dell’imposizione della camionale, si tiene conto delle superfici effettive
risultanti dopo l’espropriazione, e cioè mq 17'897 per il mapp. no. 162 e mq
3'021 per il mapp. no. 1403. Si applica inoltre un fattore di ponderazione per
differenziare la diversa intensità del vantaggio derivante ai due fondi dalla
costruzione della strada di servizio: 1 per il mapp. no. 162, in quanto ha
tratto il massimo beneficio, 0.5 per il mapp. no. 1403 per il quale la strada
costituisce solo una seconda possibilità di accesso.
Una volta applicati tali parametri, il calcolo si presenta come segue:
|
mapp. |
superficie |
fattore di ponderazione |
sup. di computo |
|
162 |
17’897 |
1 |
17’897 |
|
1403 |
3’021 |
0.5 |
1'510.50 |
|
totale |
|
|
19'407.50 |
Fr. 241'000.- x 100% = fr. 241'000.-
Fr. 241'000 : 19'407.50 = fr./mq 12.41
Pertanto il contributo per il mapp. no. 162 si riduce da fr. 241'000.- a fr.
222'101.- (mq 17'897 x 12.41).
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), e quindi
sono poste a carico della ricorrente per 9/10 e del Comune per 1/10.
Le parti, entrambe rappresentate da un legale, sono tenute a rifondere
reciprocamente le ripetibili.
La procedura è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Regolamento
cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria, e
pertanto le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (art. 16 cpv.
2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza offerta per l’adempimento
dei mandati, e cioè tenendo conto della diligenza dimostrata, del tempo
impiegato, come pure della durata e delle difficoltà della causa (RDAT
II-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).
Nella fattispecie concreta bisogna considerare, inoltre, che i legali hanno
operato nell’ambito di due cause congiunte fondate su un complesso di
contestazioni per lo più similari.
Indubbiamente i mandati sono stati assolti con la dovuta diligenza. Tenuto
conto delle esigenze legate allo studio delle pratiche, della stesura delle
memorie, della partecipazione alle udienze di rito, delle conferenze e della
corrispondenza appare equo ritenere che l’avv. RA 1 abbia dedicato 30 ore ad
ambedue le pratiche; l’indennità di patrocinio complessiva ammonta quindi a fr
7'500.- (fr. 250.- x 30). Sulla base degli stessi elementi può essere ritenuto
che l’avv. __________ abbia speso, invece, una ventina di ore per entrambi gli
incarti, sicché l’indennità di patrocinio complessiva è di fr. 5’000.- (fr.
250.- x 20).
Tali indennità sono riconosciute proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione
di 2/3 per la camionale e di 1/3 per la strada di servizio.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 162 è ridotto a fr. 222'101.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-
sono a carico della ricorrente per 9/10 e del Comune per 1/10.
A titolo di ripetibili il Comune verserà alla ricorrente fr. 250.- e
quest’ultima corrisponderà al Comune fr. 1'500.-.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco