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Incarto n. LCM 50/02
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Lugano 22 febbraio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli ing. Paolo Barberis |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 12 settembre 2002 da
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RI 1 rappr. dall RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2002 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
formazione di parcheggi pubblici in via __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamata la sentenza del Tribunale federale del 18 giugno 2007 (N. 2P.261/2006)
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. 1.1. Con risoluzione del
6.4.1998 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato la realizzazione di
un posteggio pubblico con una capienza di 16 posto auto all’entrata del nucleo
di __________ e di un marciapiede al mapp. no. 3263; contestualmente ha
stanziato il relativo credito di costruzione e ratificato il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 60% del costo per il posteggio e del
30% per il marciapiede.
Per le suddette opere il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 15.5 al 19.6.2000 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
1.2. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 1923 ed in tale veste è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria per la costruzione del
posteggio di fr. 8'380.80.
Il reclamo tempestivamente interposto è stato parzialmente accolto dal Municipio con
risoluzione dell’11.7.2002 cosicché il contributo è stato ridotto a fr. 5'380.80.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha contestato i criteri di
calcolo e sollecitato un’ulteriore riduzione del contributo. Dal canto suo il Municipio ha
chiesto la reiezione del gravame.
Con sentenza del 6.9.2006 questo Tribunale ha annullato il contributo a carico
della part. no. 1923. Tale giudizio è stato annullato dal Tribunale federale,
su ricorso del Comune, con sentenza del 18.6.2007.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ai disagi dovuti alla carenza
di posteggi nel nucleo di __________ (MM 4/98 del 5.3.1998). Offrendo
un’infrastruttura pubblica con una capienza di 16 posti auto tale scopo è
senz’altro raggiunto ritenuto che i fondi situati nelle immediate vicinanze
possono ora usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e
dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed
esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità del nucleo che
peraltro è densamente edificato ed abitato. L’opera si rivela quindi pagante
per i fondi serviti tra i quali si annovera anche il mapp. no. 1923 sul quale
sorge un ristorante; è infatti risaputo, e lo ha rilevato lo stesso Tribunale
federale, che per un fondo edificabile, a maggior ragione se già edificato, la
presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore
rivalutante.
A giusta ragione, quindi, la ricorrente non ha contestato il principio
dell’assoggettamento.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, no. 111 B IIIa; Zbl
1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
In primo luogo il Comune ha applicato il fattore della superficie utile lorda
(SUL) esistente calcolata sulla base della superficie dei singoli fondi
moltiplicata per il rispettivo indice di zona.
Secondariamente ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra
il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di 190 ml.
In terzo luogo ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il
numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le
norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.
In sostanza per i fondi che dispongono del numero di posteggi effettivi
corrispondenti al fabbisogno reale il fattore è 1; per i fondi che dispongono
di un numero maggiore di posteggi rispetto al fabbisogno il fattore 1 di
partenza viene ridotto di 0.2 per ogni posteggio in esubero; infine ai fondi
che mancano di posteggi è addebitato un contributo di fr. 1'500.- per ogni
posteggio mancante.
Di principio, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale federale
nella citata sentenza del 18.6.2007, il calcolo è da considerarsi corretto. In
quest’ambito le censure esposte dalla ricorrente in merito ad un’asserita
disparità di trattamento rispetto al metodo di calcolo adottato dal Municipio per i
contributi emessi per la costruzione di un altro posteggio, ossia quello
realizzato in Via __________ (procedimento peraltro noto a questo Tribunale),
non sono pertinenti: il rispetto dei principi costituzionali deve, infatti,
essere verificato all’interno del prospetto pubblicato e non per confronti con
il prospetto riguardante un’altra opera.
In particolare questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione
l’attendibilità del numero di posteggi esistenti indicato nel prospetto poiché
questo è stato accertato dal Comune mediante sopralluoghi. Parimenti conforme è
l’impiego della Norma VSS 641 400 per stabilire il fabbisogno reale di posteggi
(art. 29 cpv. 1 let. c LALPT, art. 49 cpv. 2 NAPR) ritenuto che il Regolamento
cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), che attualmente disciplina il
tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari, è inservibile essendo
entrato in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del
prospetto.
Tuttavia il Tribunale ha riscontrato alcune discrepanze nell’ambito dell’applicazione
concreta della predetta Norma VSS là dove, per taluni fondi, questo fabbisogno
è stato valutato in modo differente da quanto previsto dalla Norma stessa.
Su questo punto si pone perciò la necessità di procedere ad una correzione del
prospetto che può essere effettuata in questa sede poiché il Tribunale dispone
di tutti gli elementi necessari (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 6).
La correzione consiste nell’adeguare il fabbisogno reale di posteggi per ogni
mappale considerando, conformemente alla Norma (tabella 2 p. 7), un minimo di 2
posteggi per le particelle con una SUL diversa da 0, rispettivamente un minimo
di 1 posteggio per ogni frazione intera di 80 mq. L’adeguamento – che
coinvolge i mapp. no. 1768, 2585, 1952, 1949, 2929, 1935, 2744, 1926, 2980,
2978, 1902, 3090, 1922, 1920, 3050 nonché lo stesso mapp. no. 1923 di proprietà
della ricorrente – si ripercuote sul fattore posteggi e sul fattore contributo
posteggi mancanti una volta effettuato il paragone con i posteggi esistenti e
quelli mancanti. Di riflesso esso comporta anche una correzione del peso totale
dei mappali che passa da 9830.24 a 9660.61.
Su tali basi, premesso che il ristorante al mapp. no. 1923 dispone di 120 posti
a sedere, si considera un fabbisogno reale di 20 posteggi, anziché di 22. Considerata
l’esistenza di 19 posteggi, si ha 1 posteggio mancante e pertanto il contributo
posteggi mancanti dev’essere ridotto da 4'500.- a 1'500.-. Poste tali
correzioni ed applicato il nuovo peso totale, il contributo a carico della
ricorrente dovrebbe essere di fr. 5'566.50.
Tuttavia, considerata la riduzione già applicata in sede di reclamo, che ha
ridotto il contributo a fr. 5'380.80.-, un aumento dell’importo in questa sede
e improponibile per il divieto, vigente nella procedura amministrativa, di
riformare la decisione a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm.). Di
conseguenza il contributo di miglioria già fissato in fr. 5'380.80.- deve
essere confermato.
4.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono addebitate alla ricorrente in quanto soccombente
(art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco