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Incarto n.
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Lugano 29 maggio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 17 agosto 2007 da
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RI 1 rappr. dall RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 14 giugno 2007 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le
opere di premunizione del __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che con risoluzione del 10.6.2002 il Consiglio
Comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 2'300'000.- per i lavori
di premunizione del __________ autorizzando contestualmente il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa (MM 30/2002 del 29.4.2002);
- che la progettazione di questi lavori è stata la conseguenza del preallarme per
il pericolo dipendente da un evento franoso verificatosi nel settembre del 2001
in zona __________, ed in ragione del quale era stata decisa l’evacuazione
della sottostante zona industriale, gravemente minacciata dalla frana, e la
chiusura della strada cantonale. In esito agli studi ed alle analisi
immediatamente intrapresi circa la stabilità del versante montano ed i pericoli
naturali esistenti, è stata proposta un’opera di premunizione che consiste in
un bacino di contenimento con una capienza di ca. 70'000 mc di materiale e
l’innalzamento di un vallo laterale per la protezione contro la caduta massi
proveniente dalla frana di __________;
- che, ad opera eseguita e nell’ambito dell’approvazione del conto consuntivo
2003, con risoluzione del 14.6.2004 il legislativo ha ratificato un sorpasso di
credito di fr. 158'032.70 (MM 49/2007 del 29.3.2004);
- che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 18.3 al 16.4.2005
(FU 22/2005 del 18.3.2005), previo invio di un avviso personale;
- che RI 1 è comproprietario in ragione di ½ del mapp. no. 724, sito nella zona
industriale, ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un
contributo di miglioria di fr. 4'966.- (quota parte);
- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato
respinto dal Municipio con risoluzione 14.6.2007;
- che mediante ricorso 17.8.2007 RI 1 ha impugnato detta risoluzione dinanzi a
questo Tribunale sollevando l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione
e contestando di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere eseguite dal
Comune;
- che l’udienza di conciliazione ha avuto luogo l’11.3.2008;
- che con scritto dell’11.4.2008 il ricorrente ha dichiarato di mantenere il
ricorso;
- che di principio le opere di premunizione sono soggette al prelievo di
contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 let. b LCM; Scolari, Tasse e
contributi di miglioria, 2005, no. 191);
- che a norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il
prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera;
- che per giurisprudenza acquisita formatasi soprattutto nell’ambito di opere
stradali, la messa in esercizio coincide di principio con il compimento dei
lavori principali che determinano la libera agibilità dell’opera da parte del pubblico.
Onde evitare, nell’interesse della sicurezza giuridica, che la perenzione del
diritto d’imposizione possa essere elusa, nell’individuare il momento della
messa in esercizio non può invece essere tenuto conto né del giorno del
collaudo né della data di esecuzione di eventuali interventi di finitura poiché
questi dipendono da una decisione dell’ente esecutore che potrebbe così
influenzare soggettivamente la decorrenza del termine di perenzione (RDAT
II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998,
17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di
prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss);
- che notoriamente lo scenario che si presenta in tema di opere di premunizione
è assai complesso e variegato dal profilo tecnico oltre che da quello
finanziario. Di conseguenza ben difficilmente la messa in esercizio può essere
definita in termini generali per l’ovvia ragione che dipende dai contenuti,
dall’ampiezza e dalle finalità di ogni singolo progetto;
- che è comunque escluso che la messa in esercizio possa coincidere con la
verifica concreta dell’opera in occasione di un evento franoso. Ciò già solo
per il fatto che il vantaggio particolare (quale requisito del prelievo di
contributi di miglioria) è dato dalla sola possibilità d’uso dell’opera non
essendone necessario l’uso effettivo (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2);
- che ponderando in via analogica i citati principi giurisprudenziali sembra ragionevole
ritenere che un’opera di premunizione sia messa in esercizio con la conclusione
dei lavori che consentono effettivamente di adempiere allo scopo di contenere
il materiale franoso. In concreto, alla luce delle componenti del progetto, il
dies a quo del termine di perenzione coincide quindi con l’ultimazione della
costruzione del bacino di contenimento e del vallo laterale di protezione;
- che lo stesso Municipio ha dichiarato di aver realizzato l’opera nel 2002 e di
averla collaudata il 28.2.2003 (cfr. MM 49/2007 p. 16; allegato di risposta
23.10.2007). Quel giorno essa è stata formalmente consegnata con l’indicazione che
restavano da eseguire due interventi accessori (cfr. verbale di collaudo);
- che di conseguenza ne risulta in modo inequivocabile che il prospetto è stato
pubblicato tardivamente. Ciò anche considerando, invero contrariamente a quanto
vuole la prassi, la data più favorevole all’ente pubblico ossia quella del
collaudo;
- che gli interventi accessori menzionati nel verbale di collaudo sono irrilevanti
poiché non hanno influito sulla messa in esercizio;
- che lo stesso vale per i lavori, ai quali ha accennato il Municipio
(allegato di risposta 23.10.2007), realizzati nella primavera del 2005 ed
intesi a prolungare il bacino di contenimento a sud. Infatti è questo un intervento
aggiuntivo, del tutto indipendente dall’opera imposta ed i cui costi nemmeno
sono inclusi nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame
(cfr. verbale di udienza 11.3.2008);
- che il Comune ha evidenziato nel dettaglio tutti i vantaggi oggettivi derivanti
dall’opera per i fondi inclusi nel perimetro, compreso quello dipendente
dall’applicazione della percentuale minima di prelievo del 30% della spesa, per
concludere sostenendo che un ritardo di poche settimane nella pubblicazione del
prospetto non disattende lo spirito della legge;
- che i benefici tratti dalle proprietà situate nella zona industriale, esposte
com’è noto a pericoli gravissimi ed incipienti, non possono, invero, essere seriamente
contestati;
- che tuttavia bisogna anche considerare che la LCM ammette il prelievo di
contributi di miglioria già sulla base del preventivo dei costi (art. 11 cpv. 3
LCM), appunto per ovviare all’eventualità che il diritto di prelievo sia messo
a repentaglio per effetto della perenzione;
- che pertanto, quando, come in concreto, un Comune sceglie di procedere al
prelievo solo sulla base del consuntivo dev’essere ben consapevole dei rischi
che possono derivarne, cosicché un certo rigore nella valutazione non appare di
certo fuori luogo o destituito di fondamento e neppure costituisce un
formalismo eccessivo;
- che, in ogni caso, poiché la costruzione dell’opera è stata terminata, per
ammissione stessa del Comune, già nel 2002 il ritardo nella pubblicazione di
certo non si riduce a poche settimane;
- che tutto ciò considerato il ricorso dev’essere accolto ed il contributo
annullato per intervenuta perenzione del diritto d’imposizione, senza che sia
necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente;
- che è doveroso puntualizzare che la nullità colpisce solo il contributo qui
contestato, non invece l’intera procedura e nemmeno i contributi che non sono
stati tempestivamente impugnati (RDAT I-1996 no. 49; TF 26.7.1999
N. 2P.271/1998);
- che la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al Comune in quanto
parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente, rappresentato da un
legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza
offerta ed alle difficoltà invero contenute poste dalla vertenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del ricorrente è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 600.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco