Incarto n.
30.2007.59

 

 

Lugano

29 maggio 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Paolo Barberis

arch. Bruno Buzzini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 17 agosto 2007 da

 

 

ISCE 1 composta da:

 MIST 1 

rappr. dall’  RA 1 nzona

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 14 giugno 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di premunizione del __________,

relativamente al mapp. no. 724 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

- che con risoluzione del 10.6.2002 il Consiglio Comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 2'300'000.- per i lavori di premunizione del __________ autorizzando contestualmente il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa (MM 30/2002 del 29.4.2002);

- che la progettazione di questi lavori è stata la conseguenza del preallarme per il pericolo dipendente da un evento franoso verificatosi nel settembre del 2001 in zona __________, ed in ragione del quale era stata decisa l’evacuazione della sottostante zona industriale, gravemente minacciata dalla frana, e la chiusura della strada cantonale. In esito agli studi ed alle analisi immediatamente intrapresi circa la stabilità del versante montano ed i pericoli naturali esistenti, è stata proposta un’opera di premunizione che consiste in un bacino di contenimento con una capienza di ca. 70'000 mc di materiale e l’innalzamento di un vallo laterale per la protezione contro la caduta massi proveniente dalla frana di __________;

- che, ad opera eseguita e nell’ambito dell’approvazione del conto consuntivo 2003, con risoluzione del 14.6.2004 il legislativo ha ratificato un sorpasso di credito di fr. 158'032.70 (MM 49/2007 del 29.3.2004);

- che il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 18.3 al 16.4.2005 (FU 22/2005 del 18.3.2005), previo invio di un avviso personale;

- che MIST 1 sono comproprietari in ragione di ½ del mapp. no. 724, sito nella zona industriale, ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'966.- (quota parte);

- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione 14.6.2007;

- che mediante ricorso 17.8.2007 MIST 1 hanno impugnato detta risoluzione dinanzi a questo Tribunale sollevando l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione e contestando di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere eseguite dal Comune;

- che l’udienza di conciliazione ha avuto luogo l’11.3.2008;

- che con scritto dell’11.4.2008 i ricorrenti hanno dichiarato di mantenere il ricorso;

- che di principio le opere di premunizione sono soggette al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 let. b LCM; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 191);

- che a norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera;

- che per giurisprudenza acquisita formatasi soprattutto nell’ambito di opere stradali, la messa in esercizio coincide di principio con il compimento dei lavori principali che determinano la libera agibilità dell’opera da parte del pubblico. Onde evitare, nell’interesse della sicurezza giuridica, che la perenzione del diritto d’imposizione possa essere elusa, nell’individuare il momento della messa in esercizio non può invece essere tenuto conto né del giorno del collaudo né della data di esecuzione di eventuali interventi di finitura poiché questi dipendono da una decisione dell’ente esecutore che potrebbe così influenzare soggettivamente la decorrenza del termine di perenzione (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss);

- che notoriamente lo scenario che si presenta in tema di opere di premunizione è assai complesso e variegato dal profilo tecnico oltre che da quello finanziario. Di conseguenza ben difficilmente la messa in esercizio può essere definita in termini generali per l’ovvia ragione che dipende dai contenuti, dall’ampiezza e dalle finalità di ogni singolo progetto;

- che è comunque escluso che la messa in esercizio possa coincidere con la verifica concreta dell’opera in occasione di un evento franoso. Ciò già solo per il fatto che il vantaggio particolare (quale requisito del prelievo di contributi di miglioria) è dato dalla sola possibilità d’uso dell’opera non essendone necessario l’uso effettivo (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2);

- che ponderando in via analogica i citati principi giurisprudenziali sembra ragionevole ritenere che un’opera di premunizione sia messa in esercizio con la conclusione dei lavori che consentono effettivamente di adempiere allo scopo di contenere il materiale franoso. In concreto, alla luce delle componenti del progetto, il dies a quo del termine di perenzione coincide quindi con l’ultimazione della costruzione del bacino di contenimento e del vallo laterale di protezione;

- che lo stesso
Municipio ha dichiarato di aver realizzato l’opera nel 2002 e di averla collaudata il 28.2.2003 (cfr. MM 49/2007 p. 16; allegato di risposta 23.10.2007). Quel giorno essa è stata formalmente consegnata con l’indicazione che restavano da eseguire due interventi accessori (cfr. verbale di collaudo);

- che di conseguenza ne risulta in modo inequivocabile che il prospetto è stato pubblicato tardivamente. Ciò anche considerando, invero contrariamente a quanto vuole la prassi, la data più favorevole all’ente pubblico ossia quella del collaudo;

- che gli interventi accessori menzionati nel verbale di collaudo sono irrilevanti poiché non hanno influito sulla messa in esercizio;

- che lo stesso vale per i lavori, ai quali ha accennato il
Municipio (allegato di risposta 23.10.2007), realizzati nella primavera del 2005 ed intesi a prolungare il bacino di contenimento a sud. Infatti è questo un intervento aggiuntivo, del tutto indipendente dall’opera imposta ed i cui costi nemmeno sono inclusi nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame (cfr. verbale di udienza 11.3.2008);

- che il Comune ha evidenziato nel dettaglio tutti i vantaggi oggettivi derivanti dall’opera per i fondi inclusi nel perimetro, compreso quello dipendente dall’applicazione della percentuale minima di prelievo del 30% della spesa, per concludere sostenendo che un ritardo di poche settimane nella pubblicazione del prospetto non disattende lo spirito della legge;

- che i benefici tratti dalle proprietà situate nella zona industriale, esposte com’è noto a pericoli gravissimi ed incipienti, non possono, invero, essere seriamente contestati;

- che tuttavia bisogna anche considerare che la LCM ammette il prelievo di contributi di miglioria già sulla base del preventivo dei costi (art. 11 cpv. 3 LCM), appunto per ovviare all’eventualità che il diritto di prelievo sia messo a repentaglio per effetto della perenzione;

- che pertanto, quando, come in concreto, un Comune sceglie di procedere al prelievo solo sulla base del consuntivo dev’essere ben consapevole dei rischi che possono derivarne, cosicché un certo rigore nella valutazione non appare di certo fuori luogo o destituito di fondamento e neppure costituisce un formalismo eccessivo;

- che, in ogni caso, poiché la costruzione dell’opera è stata terminata, per ammissione stessa del Comune, già nel 2002 il ritardo nella pubblicazione di certo non si riduce a poche settimane;

- che tutto ciò considerato il ricorso dev’essere accolto ed il contributo annullato per intervenuta perenzione del diritto d’imposizione, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti;

- che è doveroso puntualizzare che la nullità colpisce solo il contributo qui contestato, non invece l’intera procedura e nemmeno i contributi che non sono stati tempestivamente impugnati (RDAT I-1996 no. 49; TF 26.7.1999 N. 2P.271/1998);

- che la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà invero contenute poste dalla vertenza.


 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico dei ricorrenti è annullato.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-     

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco