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Incarto n.
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Lugano 2 marzo 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli arch. Lucia Montorfani Giovanzana |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 13 giugno 2007 da
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ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 1 giugno 2007 dal Municipio di __________,
in materia di contributi provvisori di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione acque;
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letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del
21.12.1988 l’Assemblea Comunale di __________ – ora, per aggregazione, Comune
di L__________ – ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed ha
autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del
60%, così come proposto nel Messaggio Municipale del 6.12.1988. In data
22.5.1990 il PGC ha ottenuto l’approvazione dell’allora competente Dipartimento
dell’ambiente.
1.2. A norma degli art. 96 e ss della Legge d’applicazione della legge federale
contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha quindi avviato la
procedura d’imposizione di contributi di costruzione pubblicando il prospetto
dal 5. 3 al 3.4.2007 ed inviando un avviso personale a tutti contribuenti.
I ricorrenti sono comproprietari del mapp. no. 242 ed in tale veste sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione di complessivi fr. 21'003.90.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
decisione del 1°.6.2007.
Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in
sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 2.7.2007 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 15.10.2008; in esito alla stessa i
proprietari hanno comunicato di mantenere il ricorso (cfr. scritto del 22.1.2009).
2.
Preliminarmente si osserva che nel
corso della procedura il mapp. no. 242 è stato parzialmente ceduto in ambito di
una rettifica confini (cfr. d.g. 8980/2 del 17.4.2009). Tale circostanza è
tuttavia ininfluente ai fini del giudizio poiché decisivo è lo stato del fondo
risultante ad RF al momento della pubblicazione (RDAT II-1994 no 26 in fine; RtiD II-2007 no. 33c).
3.
I ricorrenti contestano
al Municipio di non aver messo a disposizione
la documentazione contabile in merito all’ammontare complessivo dei costi per
le opere di canalizzazione, non permettendo così di verificare la correttezza
della quota posta a carico dei privati. In sostanza essi lamentano quindi una
violazione del diritto di essere sentiti.
Il diritto di essere sentito, sancito
dalla costituzione federale (art. 29 cpv. 2 cost.), comprende tutta una serie
di garanzie processuali tra le quali si annovera, in particolare, il diritto di
consultare gli atti, che è premessa indispensabile al diritto di esprimersi
prima che l’autorità emetta una decisione (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4; DTF 133 I 270 c.
3.1; RDAT II-2002 no. 4 c. 2b). Secondo la giurisprudenza esso implica,
di regola, solo il diritto di esaminare gli atti presso gli uffici
dell’autorità, di prendere appunti e di ottenere fotocopie purché ciò non
comporti inconvenienti eccessivi per l’amministrazione (DTF 126 I 7 c.
2b; RDAT II-2001 no. 13 c. D/E).
Nel caso concreto, come risulta dall’avviso personale notificato ai
contribuenti, gli atti pubblicati erano liberamente accessibili e consultabili
presso la cancelleria comunale negli orari indicati. La documentazione
contabile alla base dei contributi imposti, non é un elemento del prospetto dei
contributi: questo comprende infatti solamente l’elenco dei contribuenti e gli
importi dei singoli contributi (art. 101 LALIA). Nell’ambito di una procedura
di prelievo dei contributi di costruzione i documenti citati dai ricorrenti non
sono pertanto soggetti a pubblicazione.
In ogni caso, i documenti giustificativi alla base della tabella dei costi servita
per il calcolo dei contributi, ossia il conteggio dei costi e dei sussidi
allestito dal Dipartimento del Territorio, nonché la tabella dei costi per la
partecipazione alla costruzione delle opere consortili fornita dal Consorzio
depurazione acque del __________, sono stati
richiamati da questo Tribunale e prodotti agli atti (cfr. lettera del 30.7.2008).
Quand’anche vi fosse stato un vizio, è stato dunque sanato.
4.
4.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
4.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori.
Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla
base di un preventivo di fr. 1'124'885.- che corrisponde alla spesa globale per
opere eseguite e da eseguirsi (fr. 1'525'302.-) al netto dei sussidi (fr. 400'447.-).
Considerata la partecipazione privata del 60%, che ammonta a fr. 674'913.-, ed
accertato un valore di stima complessivo di fr. 63'983'404.80, l’aliquota di
prelievo del singolo contributo é del 1.05% del valore di stima dei fondi (cfr.
estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato nel 1983 – poiché i
contribuiti allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es.
schede individuali mapp. no. 155, 165, 197, ecc.) – bensì ne è complemento:
un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA
entrato in vigore il 24.8.2001 che a creato la base legale per il prelievo
reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e
successivo Rapporto del 23.5.2001).
5.
A norma dell’art. 97 LALIA sono
soggetti all’imposizione il proprietario di fondi serviti o che posso essere
serviti dall’opera e il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall’opera
un incremento di valore del suo diritto.
Quindi gli unici requisiti di assoggettamento al contributo di costruzione
provvisorio sono che il contribuente sia proprietario di un fondo servito, o
che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che tale fondo sia incluso
nel comprensorio d’imposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5).
Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui
che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al
momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD II-2007
no. 33c).
Il mapp. no. 242, di proprietà dei ricorrenti dal 1968, è un fondo quasi
interamente costituito da superficie prativa che, pur essendo assegnato alla
zona residenziale R2, risulta escluso dal perimetro del PGC di __________. Tale
manifesta contraddizione, che a prima vista potrebbe compromettere
l’imponibilità del fondo, in realtà ha un sua giustificazione: essa si
riconduce all’accavallarsi delle procedure di adozione del PR comunale e del
PGC, che hanno generato un’incongruenza non ancora formalmente corretta. In
effetti, come si evince dalle spiegazioni fornite dal Municipio (cfr.
lettera 28.11.2008), al momento dell’approvazione del PGC, nel 1990, la
particella non era stata inserita nel perimetro poiché nell’ambito della
pregressa decisione di approvazione del PR il Consiglio di Stato ne aveva
disposto d’ufficio l’inedificabilità (cfr. ris. no. 8230 del 22.12.1987, p.
14). Solo successivamente, nel 1995, in accoglimento del ricorso interposto dai proprietari
contro la decisione governativa, il Gran Consiglio ha definitivamente assegnato
il terreno alla zona edificabile (cfr. ris. del 6.3.1995).
L’esclusione della proprietà dal PGC non dipende quindi da un’inedificabilità
intrinseca e riconosciuta del fondo, bensì unicamente dal fatto che il
perimetro non è stato aggiornato. Ora, la mancata coordinazione tra il PR e il PGC
(per quanto sia discutibile, specie a fronte del lungo tempo trascorso
dall’emissione della risoluzione del Gran Consiglio) non può, salvo incorrere in
un formalismo eccessivo, incidere sull’obbligo contributivo; tanto più che
nemmeno i ricorrenti sostengono il contrario. Dopotutto lo scopo del contributo
di costruzione è di compensare i vantaggi derivanti dalla rete fognaria di cui
anche i proprietari della part. no. 242 potranno usufruire posto l’obbligo per
il Comune di urbanizzare le zone edificabili (art. 19 LPT).
Pertanto, sulla base delle osservazioni che precedono, i requisiti di
assoggettamento devono essere considerati adempiuti.
6.
6.1. I ricorrenti contestano
l’imposizione del contributo per il motivo che il mapp. no. 242, costituito da
una vasta superficie di 11'000 mq, non può essere considerato completamente servito
dalle canalizzazioni, poiché il loro tracciato permette l’allacciamento solo ad
una piccola porzione di terreno (ca 700 mq, nella parte compresa tra le part.
549 e 243), mentre per la maggior parte del fondo esso implica la costruzione di
lunghe e costose tratte di canalizzazioni ad opera dei proprietari stessi. Tale
circostanza sarebbe peraltro confermata dalla sentenza del 14.10.1997 emessa da
questo Tribunale nell’ambito della procedura di revisione delle stime
immobiliari nel Comune di __________, che per questo motivo avrebbe ridotto il
valore di stima del fondo.
La censura è infondata.
In concreto la canalizzazione corre lungo il confine settentrionale della
proprietà e perciò la possibilità di allacciamento è garantita. Certo
l’urbanizzazione interna della particella comporterà spese considerevoli, ma
ciò dipende dalla sua estensione eccezionalmente vasta e rappresenta un onore
che incombe a chiunque sia proprietario di un fondo con caratteristiche
analoghe. Infatti le istallazioni necessarie affinché un immobile sia collegato
alla rete comunale, ossia gli allacciamenti individuali, non fanno parte
dell’urbanizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPT (Jomini, in:
Kommentar zum RPG, ad art. 19 no. 17). La legge non prevede, peraltro, che tali
oneri siano compensabili con il contributo di costruzione o che possano giustificare
una sua riduzione; essa non prevede nemmeno la possibilità di istituire classi
di vantaggio differenziate come ammette invece la Legge sui contributi di
migliora (art. 9 LCM), la quale ultima è, anzi, espressamente dichiarata
inapplicabile (art. 96 cpv. 6 LALIA). Quanto alla sentenza citata dai
ricorrenti, essa non ha alcun peso sull’assoggettamento: il fatto che la carenza
di urbanizzazione interna possa influire sulla stima, non significa affatto che
il fondo non tragga (o tragga solo in parte) vantaggi dalla costruzione dalle
canalizzazioni comunali. Ben al contrario tale vantaggio è gia dato dalla sola possibilità
di allacciamento alla rete comunale della fognatura senza che sia necessario
quello effettivo (TF 2P.133/2004 del 7.3.2005).
6.2. I ricorrenti rammentano che nello studio in atto per l’elaborazione del
PGS è prevista la costruzione di una tratta di canalizzazione intesa proprio ad
urbanizzare l’area del mapp. no. 242 che attualmente non è direttamente
servita. A loro avviso i contributi di costruzione dovrebbero quindi essere
prelevati solo nel momento in cui il fondo sarà completamente servito dalla
rete di canalizzazione, rispettivamente il prelievo dovrebbe essere limitato
alla parte di fondo effettivamente servita dalla rete attuale.
In realtà, il progetto al quale alludono i ricorrenti, accredita ulteriormente la
bontà dell’assoggettamento nel solco delle osservazioni precedentemente
esposte. Considerato che il mapp. no. 242 è interamente edificabile, non vi è
alcun valido motivo per escluderne una parte dall’imposizione.
E’ ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la
facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dell’esecuzione e
della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3
DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide in alcun modo sull’obbligo
contributivo. Infatti la rete di canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come
complesso coerente di opere di urbanizzazione ed è sull’insieme delle opere che
sono percepiti i contributi provvisori, prima della conclusione dei lavori, per
consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere al suo
obbligo di urbanizzare. L’obbligo contributivo non si riconduce quindi ad uno
specifico intervento, ossia alla posa di una singola tratta di canalizzazione,
bensì è fondato sul finanziamento globale delle rete perché è solo nel suo complesso
che essa avvantaggia il contribuente. Vero è che tale vantaggio non si esaurisce con la
costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle
condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione
senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare; d’altra
parte per una canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non risiede solo nella
possibilità di usufruire dell’impianto, ma, prima ancora, nel fatto che essa crea
le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliora l’urbanizzazione. Perciò
i contributi possono essere prelevati prima che il fondo sia edificato ed
allacciato, ed anche prima della costruzione dell’impianto pubblico di
canalizzazione, oppure molto tempo dopo la sua costruzione e messa in funzione
(RtiD I-2005 no. 33).
6.3. I ricorrenti sostengono, infine, che il Municipio __________, in
occasione della procedura di aggregazione con il Comune di __________, si
sarebbe impegnato ad urbanizzare il mapp. no. 242.
Tale argomento non è pertinente poiché quand’anche così fosse ciò non influirebbe
in alcun modo sulla presente procedura di prelievo. In ogni caso, gli atti di
causa non offrono alcun riscontro di un tale impegno. In particolare le schede modulari elaborate nell’ambito
del processo di aggregazione - richiamate ed
assunte nell’incarto- non trattano situazioni specifiche e, per quanto riguarda
le canalizzazioni, si limitano a rinviare la valutazione delle opere da
eseguire a dopo la consegna del nuovo PGS (cfr. schede modulari, aggiornamento
8.11.2006, p. 15).
7. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti