Incarto n.
30.2007.65

 

 

Lugano

1. dicembre 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 13 settembre 2007 da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 19 luglio 2007 dal Municipio di __________ nell’ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione e depurazione acque,

relativamente al mapp. no. 106 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 7.4.1991 l’Assemblea Comunale di __________ – ora, per aggregazione, Comune delle __________ – ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 3% dei costi, così come proposto nel messaggio municipale del mese di marzo 1991.
In data 5.8.1991 il PGS ha ottenuto l’approvazione dell’allora competente Dipartimento dell’ambiente.

1.2. A norma degli art. 96 ss della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il
Municipio ha avviato una procedura di prelievo di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 1°.11 al 30.11.2006 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 106 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di costruzione di fr. 3'673.10.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 19.7.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, il proprietario rimprovera al
Municipio di non aver evaso le richieste formulate nel reclamo, rispettivamente di non aver fornito i documenti e le informazioni sollecitate. Dei singoli argomenti si dirà nel seguito dell’esposizione.
Con risposta dell’11.10.2007 il
Municipio chiede la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione, svoltasi il 29.10.2009, ha avuto esito infruttuoso.


2.           La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il ricorso in oggetto, interposto tempestivamente dal proprietario, contribuente legittimato a ricorrere (art. 102 cpv. 2 e 103 cpv. 1 LALIA; art. 43 LPamm), è ricevibile in ordine.


3.           Il ricorrente rimprovera al Municipio di non aver evaso le domande formulate nel reclamo, segnatamente di non aver fornito né i documenti e le informazioni sollecitate in relazione ai piani esecutivi delle future canalizzazioni, né una garanzia di allacciamento alla canalizzazione a norma dell’art. 83 LALIA. In sostanza egli lamenta quindi una violazione del diritto di essere sentito.
Il diritto di essere sentito, sancito dalla costituzione federale (art. 29 cpv. 2 cost), comprende tutta una serie di garanzie processuali tra le quali si annovera, in particolare, il diritto di consultare gli atti, che è premessa indispensabile al diritto di esprimersi prima che l’autorità emetta una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4; DTF 133 I 270 c. 3.1; RDAT II-2002 no. 4 c. 2b). Secondo la giurisprudenza esso implica, di regola, solo il diritto di esaminare gli atti presso gli uffici dell’autorità, di prendere appunti e di ottenere fotocopie purché ciò non comporti inconvenienti eccessivi per l’amministrazione (DTF 126 I 7 c. 2b; RDAT II-2001 no. 13 c. D/E).
Nella fattispecie in esame, come si evince dall’avviso personale notificato ai contribuenti e da quello apparso sul foglio ufficiale (FU 86/2006 del 27.10.2006), gli atti pubblicati erano liberamente accessibili e consultabili presso la cancelleria comunale negli orari indicati. I piani esecutivi in scala delle future canalizzazioni, ammesso che esistano, e la garanzia di allacciamento futura alla canalizzazione (di cui si dirà ancora in seguito), non sono un elemento del prospetto dei contributi: questo comprende infatti solamente l’elenco dei contribuenti e gli importi dei singoli contributi (art. 101 LALIA). Nell’ambito di una procedura di prelievo di contributi di costruzione i documenti citati dal ricorrente non sono quindi soggetti a pubblicazione, anche perché il tracciato delle canalizzazioni, esistenti e future, risulta dal PGS, atto ufficiale che può essere consultato presso la cancelleria comunale. Pertanto, sotto questo profilo, non è riscontrabile alcuna inadempienza da parte del Comune.
Il diritto di essere sentito abbraccia anche il diritto per le parti di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.). Esso implica, per le autorità, l’obbligo di esaminare gli argomenti sollevati e di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della facoltà di ricorso. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché, nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26; DTF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 c. 3.2, 126 I 97 c. 2b, 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto, nella decisione del 19.7.2007, il Municipio ha ripreso le contestazioni del reclamante ed ha quindi spiegato, fondandosi sui principi che governano l’imposizione, che le censure sollevate erano infondate, rispettivamente non pertinenti. Di conseguenza, nella motivazione, tale decisione risponde ai requisiti posti dalla giurisprudenza.


4.           4.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).

4.2. In concreto la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori per opere già realizzate a partire dagli anni ’80 ma non ancora terminate, e per opere future. Stando agli atti pubblicati i contributi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di spesa netto di fr. 1'440'000.- posto a carico dei privati in ragione del 60%, e quindi per un ammontare di fr. 864'000.-. Per coprire l’importo totale il Comune avrebbe dovuto prelevare il 5.83% del valore di stima complessivo determinante. Ritenuto, tuttavia, che il contributo provvisorio non può superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA), esso ha applicato quest’ultima percentuale e quindi limitato il prelievo a fr. 444'607.50.


5.           5.1. Il ricorrente sostiene che il prelievo di contributi di costruzione presupponga il rilascio, da parte del Municipio, di una garanzia di allacciamento alla canalizzazione pubblica giusta l’art. 83 LALIA. Perciò egli subordina il pagamento del contributo a suo carico al preventivo ottenimento di una tale garanzia che attesti l’allacciamento entro 3 anni; in difetto pretende l’annullamento del contributo.
La censura non è, tuttavia, pertinente poiché l’art. 83 LALIA non ha nulla a che vedere con i contributi di costruzione; tanto meno un attestato di garanzia di allacciamento alla rete comunale delle canalizzazioni è requisito legale del prelievo.

5.2. La rete di canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come complesso coerente di opere finalizzate ad urbanizzare il territorio edificabile e quello destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure le costruzioni e attrezzature situate al fuori del PGS ma con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).
I contributi provvisori sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal PGS, prima della conclusione dei lavori, per consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). L’autorità comunale ha la facoltà di prelevare contributi in più tappe (art. 99 cpv. 2 LALIA) ed a seconda della messa in funzione dei singoli impianti per il tratto o comprensorio corrispondente (art. 8 cpv. 3 DELALIA), ma l’obbligo contributivo poggia sul finanziamento globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente (Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe evidentemente funzionare. Dall’altro, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.
Ciò considerato, e visto che la legge permette l’imposizione retroattiva di contributi di costruzione per opere eseguite dopo il 31.12.1968 purché non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA), se il prelievo non avviene in fasi successive, è possibile che i contributi includano anche i costi riconducibili ad opere eseguite da tempo contro i quali non può essere fatta valere la prescrizione (TF 2P.71/2004 del 10.1.2005, parz. pubblicata in RtiD I-2005 no. 33, c. 4.4).

5.3. I contributi provvisori sono intesi a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione degli impianti di canalizzazione e depurazione delle acque. Tale vantaggio non presuppone l’uso effettivo della canalizzazione, bensì risiede anche solo nella possibilità di collegare un fondo alla rete; il fatto che un fondo sia privo di allacciamento e disponga di un sistema di evacuazione privato non è dunque decisivo (cfr. TF 2P.133/2004 del 7.3.2005).
In effetti, a norma all’art. 97 LALIA, gli unici requisiti di assoggettamento al contributo di costruzione provvisorio sono che il contribuente sia proprietario di un fondo servito, o che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che tale fondo sia incluso nel comprensorio d’imposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5). Perciò occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel PGS oppure, se il fondo è ubicato all’esterno del perimetro, che sia allacciato o sussista un obbligo di allacciamento alla rete.
Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD II-2007 no. 33c).
La part. no. 106, di proprietà del ricorrente dal 1979 (cfr. estratto SIFTI), è un fondo edificato ubicato entro i limiti del PGS ed assegnato alla zona residenziale R2. Le condizioni di assoggettamento sono dunque adempiute.


6.           6.1. Il ricorrente afferma che l’abitazione esistente sul mapp. no. 106 è destinata a semplice residenza secondaria, e comporta uno uso scarso e limitato a poche settimane delle canalizzazioni.
In altre parole egli rimprovera al
Municipio di non aver tenuto conto di un asserito carico inquinante limitato prodotto dalla proprietà.
La censura è infondata.

6.2. A norma dell’art. 99 cpv. 1 LALIA il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA). In altre parole il correttivo può entrare in considerazione qualora un fondo ravvisasse un alto valore di stima ma avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure, al contrario, se ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

6.3. Nella fattispecie in esame i contributi appaiono conformi ai limiti sanciti dall’art. 99 LALIA. Gli elementi del conteggio, che trovano riscontro nella documentazione prodotta agli atti, sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla momento della pubblicazione del prospetto. Parimenti conforme è il comprensorio imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS: al contributo sono state assoggettate le proprietà situate entro il perimetro e quelle esterne allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni. L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli fondi.
Tali criteri d’imposizione sono stati applicati anche al mapp. no. 106, fondo che, come già evidenziato, è ubicato nella zona residenziale edificabile R2 inclusa nel PGS, e presenta un valore
globale di stima di fr. 122'436.- (cfr. tabella dei contributi ed estratto SIFTI).
E’ vero che, pur disponendo di un ampio margine di autonomia, i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento, e quindi concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF 128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di __________ questo parametro trova puntuale riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente (art. 110 LALIA; art. 25 del Regolamento comunale delle canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica, bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale concepito come tributo unico (DTF 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354;
TF 2P.71/2004 del 10.1.2005 cit., c. 4.4). Il criterio del consumo ha quindi una valenza affievolita e va ponderato, semmai, nel quadro del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. Tuttavia la generica contestazione del ricorrente non è atta a giustificarne l’applicabilità: in particolare, a fronte del valore di stima della proprietà, non è stata dimostrata, né oggettivamente risulta, alcuna manifesta ed insostenibile divergenza dal normale rapporto tra lo stesso valore di stima e gli equivalenti abitanti. D’altronde non a caso la legge istituisce il valore di stima quale unica base di calcolo dei contributi: l’ovvia ragione è che tale valore già considera le peculiarità del fondo (Rapporto del 13.3.1975 cit., p. 1169), per cui non occorre, nell’ambito del calcolo di un contributo provvisorio, attuare ulteriori distinzioni. Dopotutto le canalizzazioni non servono soltanto gli scarichi della fognatura, bensì sono finalizzati anche ad assorbire durante tutto l’arco dell’anno le acque meteoriche che possono provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza considerare gli edifici allacciati o allacciabili e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante (cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb), pena il superamento del contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture (TF 2P.71/2004 del 10.1.2005 cit., c. 5 non pubblicato).





7.           Il ricorrente pretende infine una verifica circa l’emissione di tasse di allacciamento e di tasse d’uso a carico delle proprietà che già usufruiscono delle canalizzazioni comunali poiché in difetto il Municipio sarebbe incorso in una disparità di trattamento.
La questione manifestamente sfugge al sindacato di questo Tribunale che è competente a statuire solo sul prospetto dei contributi (art. 104 LALIA).


8.           Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-    

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco