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Incarto n.
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Lugano 24 agosto 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2007 da
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RI 1 RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 5 ottobre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di evacuazione acque meteoriche nella zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti dal
versante montano sinistro della Valle di __________, comprendenti la
sistemazione delle opere di smaltimento delle acque sul versante __________ e
il parziale incanalamento del __________.
Con risoluzione del 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, ha
stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 633'000.- ed ha
autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della
spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale no. 169.5 e
169.6 del 24.3.2004.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 188.2 del 23.2.2004, il Municipio ha
chiesto un credito di fr. 330'000.- per la realizzazione di opere aggiuntive,
segnatamente del canale di scarico nel torrente __________. Il progetto ed i
credito sono stati approvati dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004.
1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione per le opere __________, __________
e Canale di gronda, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 6.3 al 5.4.2006,
previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 è proprietario dei mapp. no. 1144 e 2780 ed in tale veste è stato
assoggetto al pagamento di un contributo di miglioria per le opere relative al Canale
di gronda di fr. 6'393.45 per il mapp. no. 1144 e di fr. 9'402.10 per il mapp.
no 2780; per quelle concernenti il __________ di fr. 64.15 per il solo mapp. no.
1144.
Il reclamo tempestivamente imposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 5.10.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha sollevato varie
contestazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 7.3.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 10.9.2008, a seguito della quale è stato
esperito un sopralluogo, il ricorrente ha formulato una proposta transattiva,
consistente in una riduzione del contributo a fr. 10'000.- in considerazione
delle opere di drenaggio da lui privatamente intraprese per risolvere il
problema del ruscellamento delle acque meteoriche. Con scritto 20.10.2008 il Municipio ha
comunicato di non aderire alla proposta transattiva formulata dal ricorrente.
Conclusa l’istruttoria, le parti sono state citate al dibattimento finale del
4.2.2009, al quale il ricorrente non è comparso, ma ha prodotto un memoriale
conclusivo. In tale occasione il Tribunale ha comunque comunicato di aver
proceduto ad un esame preliminare del prospetto, in esito al quale si suggeriva
il ritiro del ricorso, ed ha assegnato un termine di 15 giorni al ricorrente per
determinarsi in merito.
Nonostante i solleciti (cfr. lettere del 10.3.2009 e 24.6.2009) il ricorrente è
rimasto silente.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano
anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –
come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel
piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).
Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;
in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di
materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne
migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4
cpv. 1 lett. b, c LCM).
2.2. Le opere qui imposte sono menzionate nel PGS approvato il 20.5.2003 come
opere da eseguire e conteggiate nella spesa definitiva (cfr. relazione tecnica
e piano finanziario del PGS). Tuttavia, dopo l’approvazione del PGS, esse sono
state individuate come opere a sé stanti di ruscellamento delle acque
meteoriche provenienti del versante montano e quindi sono state scorporate dal
complesso di opere di smaltimento previste dal PGS nelle zone urbanizzate. A
conferma valga la lettera del 20.10. 2008 del Municipio di __________, in base
alla quale i costi per gli interventi di premunizione qui imposti non saranno
considerati nei calcoli per la definizione dei contributi di costruzione delle
canalizzazioni.
Di conseguenza, escluse dal PGS, le opere sono soggette al prelievo dei
contributi di miglioria (art. 24 LCM).
2.3. Lo scopo generale dichiarato delle opere di premunizione eseguite dal
Comune sul versante __________ ed al __________, è di ovviare al problema
dell’evacuazione delle acque meteoriche provenienti dal versante montano
sovrastante la sponda sinistra della Valle __________ in occasione di forti
precipitazioni, incanalandole e smaltendole in ricettori idonei così da evitare
o quanto meno limitare allagamenti nella zona edificabile sottostante (MM. no.
169.5 e 169.6 del 24.3.2003).
Per quanto attiene il versante __________ si è provveduto alla sistemazione
delle opere di smaltimento esistenti e alla costruzione di canaletti e manufatti
di raccolta (camerette e griglie di raccolta) lungo la strada forestale dei __________.
Il progetto iniziale prevedeva inoltre lo scarico delle acque provenienti dalla
strada forestale nella __________ attraverso una tubazione preesistente. Tuttavia,
in considerazione delle ridotte capacità idrauliche di detto riale e del
possibile deflusso anche di materiale e detriti, tale progetto è stato
modificato in corso di esecuzione, realizzando un nuovo canale di deviazione
con scarico diretto nel torrente __________ (MM no. 188.2 del 23.2.2004). In
tal modo il ruscellamento delle acque meteoriche provenienti dalla montagna
viene smaltito e deviato verso il torrente __________, così da ridurre i
quantitativi di acqua e detriti defluenti su Via __________ e diminuire anche
il rischio di esondazione delle proprietà situate lungo la __________.
Per quanto riguarda il riale __________ si è provveduto ad incanalare
parzialmente detto riale fino allo sbocco esistente nella canalizzazione
comunale ed a realizzare all’imbocco del nuovo canale una camera di trattenuta
del materiale convogliato a valle; si è ridotto così il rischio di allagamento
delle proprietà situate nella zona attorno a Via __________, Via __________ e
Via __________.
Infine è stato costruito un canale di gronda tra il riale __________ ed il
sottopasso ferroviario in zona __________, al fine di raccogliere le acque di
ruscellamento della montagna a sud del riale __________.
Sia le acque di quest’ultimo riale che quelle del canale di gronda si riversano
nel sistema di smaltimento delle canalizzazioni esistente con scarico nel
torrente __________ nel territorio di __________.
2.4. Il mapp. no. 2780 è un terreno di 500 mq edificato con una casa unifamiliare
a 2 piani fuori terra. Il mapp. no. 1144 posto a valle ne costituisce il
giardino e la strada di accesso da Via __________.
Entrambe le proprietà, come d’altronde tutti i fondi ubicati a monte di Via __________,
traggono un vantaggio particolare dalla costruzione del canale di gronda, in
quanto con il raccoglimento in esso delle acque ruscellanti dal versante
montano a sud del riale __________ si sono visti ridurre il rischio di
esondazione. Inoltre il mapp. no. 1144 trae vantaggio anche dalle opere di
premunizione sul Riale __________, in quanto si è visto ridurre il possibile
deflusso di acqua e detriti su Via __________.
Secondo il ricorrente, avendo una ventina di anni fa già realizzato sulle sue
proprietà delle opere di canalizzazione e drenaggio delle acque, le opere di
premunizione realizzate non comportano alcun vantaggio particolare ai suoi
fondi.
Tali contestazioni non bastano ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare.
Anzitutto le opere eseguite privatamente dal ricorrente - consistenti nella
realizzazione di tre tombini che convogliano l’acqua in un drenaggio sito a
ridosso del muro di sostegno del passaggio situato dietro la casa (cfr. verbale
di sopralluogo del 11.7.2009) – si sono invero rivelate inefficaci in quanto
non hanno impedito allagamenti a fronte di eventi alluvionali verificatisi
successivamente alla loro esecuzione. A conferma valga la corrispondenza
intercorsa tra il ricorrente e il Consorzio strada agricola forestale __________
della __________ (cfr. allegati alla lettera del 20.10.2008 del Municipio di __________),
dalla quale risulta che il canale di gronda è stato realizzato anche per
ovviare ai problemi di ruscellamento lamentati dallo stesso ricorrente.
Il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera eseguita, ed è chiaro che la
costruzione del canale di gronda, tra l’altro a pochi metri dal confine del
mapp. no. 2780 (cfr. verbale di sopralluogo del 11.7.2009), ha creato una
miglioria diretta sul mappale stesso, riducendo notevolmente il rischio
esondazioni.
D’altra parte l’opera realizzata dal Comune, contrariamente a quanto asserisce
il ricorrente, risulta più efficace di quelle intraprese privatamente da
quest’ultimo, in quanto la sua funzionalità è garantita anche da una costante
ed adeguata manutenzione.
Può anche darsi che i problemi non siano ancora stati completamente risolti, ma
ciò non influisce sul principio dell’assoggettamento, essendo evidente che
senza le opere eseguite i rischi cui sarebbero esposte le proprietà imposte
sarebbero senz’altro stati maggiori.
Bisogna infatti considerare la morfologia dei luoghi: in particolare occorre
tener conto dell’ampiezza del versante montano come pure della sua marcata
pendenza, nonché della mancanza di un sistema naturale di drenaggio. Ciò
comporta evidenti difficoltà sia nella realizzazione di infrastrutture adeguate
per lo smaltimento e la raccolta delle acque e del materiale, sia nella
determinazione precisa delle portate d’acqua e detriti defluenti verso valle e
quindi della capacità di dimensionamento delle infrastrutture medesime.
Il Municipio ha comunque tenuto conto delle concause e del fatto
che la situazione non è perfettamente risolta addebitando ai privati una quota
ridotta al solo 40% della spesa.
Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 2780 e 1144
al contributo di miglioria è fondato.
3.
3.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio,
2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta
un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva
di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Nell’ambito dell’esecuzione di opere
di premunizione nel perimetro devono in particolare essere inclusi tutti i
fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari, op.
cit., no. 272).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
3.2. Il ricorrente asserisce che il perimetro è stato definito senza
considerare che non esiste un limite topografico che possa circoscrivere
inequivocabilmente la zona potenzialmente allagabile.
In sostanza rimprovera che l’elaborazione del piano del perimetro é avvenuta
senza considerare le zone di pericolo.
Vero
è che il comprensorio imposto è stato elaborato non sulla base del Piano delle
zone esposte a pericoli naturali bensì, come ha ben spiegato il Municipio nella
decisione su reclamo, in base all’esperienza vissuta nell’ambito di eventi
pluviometrici verificatisi negli anni passati. Ciò non significa tuttavia che i
limiti del perimetro sono insostenibili.
In effetti, includendovi i fondi che già avevano subito danni o inconvenienti e
quelli che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di precipitazioni
eccezionali, sono stati correttamente inserite nel perimetro tutte quelle
proprietà che potrebbero essere toccate da fenomeni di esondazione. In
particolare, per quanto__________Ne consegue che nel suo complesso il piano del
perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM,
all’interno del piano del perimetro, la quota a carico degli interessati è
ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della
superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali
circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo
vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di
criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e
di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità
di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p.
21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della capacità edificatoria dei
fondi, nonché di due ulteriori criteri di riparto distintivi, segnatamente
quello di invasione dell’acqua e quello di efficacia diretta dell’intervento.
Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di
sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:
sono cosi riconosciuti un coefficiente di 0.7 alla zona NV, di 0.6 alla zona
RSE, di 0.8 alla zona RSI e di 0.018 al fuori zona. Inoltre è previsto un
criterio correttivo di edificabilità.
Con il criterio di invasione dell’acqua il comprensorio è stato suddiviso in 7
classi di vantaggio in base sia alla probabilità e/o frequenza di subire
inondazioni sia all’intensità dell’evento, ossia all’entità dei danni o
inconvenienti che possono subire i fondi; ad ogni classe è attribuito un
fattore che va da un minimo di 0.03 ad un massimo di 1. Inoltre per
i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe
di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della
stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda,
è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi
invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6).
Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio
residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in
caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di
accesso ai fondi rispettivamente dal versante montano sovrastante; sono stati
individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0 ad un minimo di 0.7.
Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a
risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e
comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa
distinzione, per rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.
4.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di
riparto che tuttavia risultano infondati.
4.3.1. Il ricorrente ritiene che tutti i terreni situati a sud di Via __________
sono interessati dalle possibili inondazioni e subiscono lo stesso pericolo di
allagamento, cosicché non sussistono circostanze speciali che giustificano i
loro inserimento in diverse classi di vantaggio, ma andrebbero inseriti tutti
nella classe di vantaggio 4.
Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile in quanto come già rilevato
(consid. 4.2) le classi di vantaggio sono state stabilite in base al criterio
d’invasione dell’acqua, il quale per quanto attiene alle opere relative al
canale di gronda dipende essenzialmente dalla pendenza del versante montano
sovrastante le proprietà imposte, poiché essa determina lo scorrimento
dell’acqua meteorica, colpendo i fondi in misura e in punti diversi. Ne
consegue che i fondi ubicati a ridosso del verante montano in forte pendenza sono
quelli più a rischio di esondazioni e che conseguentemente hanno tratto il
vantaggio maggiore rispetto a quelli situati ove il pendio è meno marcato. In effetti
il ruscellamento delle acque meteoriche è minore laddove il versante montano è
meno in pendenza; da ciò l’inserimento dei fondi ivi situati nella classe di
vantaggio ridotta 4 rispettivamente 5. Su tali basi i parametri applicati non
appaiono quindi destituiti di fondamento.
4.3.2. Il ricorrente deplora inoltre una disparità di trattamento per rapporto
ai mapp. no. 1148 e 1143, poiché a quest’ultimi, ancorché si trovino anch’essi
a ridosso del versante montagnoso ed alla stessa quota delle sue proprietà, è
stato applicato un fattore di vantaggio più basso.
Come già rilevato sopra, le classi di vantaggio sono state stabilite in base al
criterio d’invasione dell’acqua e non alla posizione e/o quota dei terreni, con
la conseguenza che è del tutto plausibile che fondi confinanti siano inseriti
in classi di vantaggio differenti.
Stando a quanto indicato dal Comune (cfr. decisione su reclamo del 5.10.2007) i
mapp. no. 2780 e 1140 sono stati collocati nella classe di vantaggio 2
rispettivamente 3 in quanto, rispetto al settore montano sovrastante il
mapp. no 1148 e 1143, quello a ridosso delle proprietà del ricorrente ha sempre
determinato un maggiore apporto d’acqua in ragione della sua forte pendenza e della
mancanza di un sistema naturale di drenaggio e quindi essi risultano fruire di
un vantaggio maggiore dalla realizzazione del canale di gronda. Argomentazione,
questa, che può essere condivisa considerato inoltre che tale opera è stata
eseguita a pochi metri dal confine del mapp. no. 2780 (cfr. verbale di
sopralluogo del 11.7.2009).
Ne consegue che l’inserimento dei mapp. no 1148 e 1143 nella classe di
vantaggio ridotta 4 non viola la disparità di trattamento, perché l’effetto
della migliora è più attenuato ed il vantaggio derivante dalla costruzione del
canale di gronda è minore rispetto a quello tratto dalle proprietà del
ricorrente.
4.3.3. Il ricorrente sostiene infine che nel calcolo del contributo a carico
del mapp. no. 2780 non si è tenuto conto che, non appartenendo al comprensorio
edificabile, le sue possibilità edificatorie sono nulle. Di conseguenza a suo
dire lo stesso trae un vantaggio minore o nullo rispetto agli altri fondi
edificati.
Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il mapp. no. 2780 è un terreno
già edificato (cfr. sommarione fondo no. 2780) ed appartiene alla zona
residenziale semi estensiva RSE (cfr. estratto piano delle zone).
Di conseguenza sotto questo profilo il ricorso è infondato.
5. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-
sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti